10.2010.345
Acquistare merce provento di reato
10 settembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.345
Data decisione, Autorità:
10.09.2010, PRPEN
Titolo:
Acquistare merce provento di reato
RICETTAZIONE
art. 160 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2010.345
DA
2482/2010
Bellinzona
10
settembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara
Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difensore d'ufficio, DUF 1,)
prevenuto colpevole di ricettazione
per avere, a __________
e in altre località della Svizzera, nel periodo dal __________ 2009 al __________
2010, detenuto e/o acquistato diverse apparecchiature elettroniche (telefoni cellulari,
lettori CD, MP3, iPod, telecamere, rasoi elettrici, accessori ecc.), orologi,
bracciali, accendini, porta sigarette, indumenti (scarpe di diverse marche,
magliette, giacche ecc.), ed altri oggetti, che egli sapeva o comunque avrebbe
dovuto sapere, viste le circostanze dell’acquisto (prezzo irrisorio rispetto al
valore degli oggetti) o delle donazioni, essere provento di reato contro il
patrimonio, in particolare di furto;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto
dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 20 maggio
2010 n. 2482/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena detentiva di 20 (venti)
giorni, considerato che non sono adempiute le
condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da
attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno
essere eseguiti.
Pena parzialmente
aggiuntiva alla pena detentiva unica di 90 (novanta) giorni decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________ 2009,
comprendente la pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote da fr. 30.- (trenta)
decretata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________ 2010.
Pena totalmente aggiuntiva
alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________ 2010.
Considerandi
2.
Non si prelevano tassa di
giustizia e spese giudiziarie.
3.
Ordina la confisca di tutto
il materiale sequestrato all'accusato in data __________ 2010. depositato
presso l'Ufficio Reperti della Polizia cantonale, Lugano.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 8 giugno 2010;
indetto il dibattimento 10 settembre 2010,
al quale è comparso il difensore, l'accusato invece, regolarmente citato a
mezzo raccomandata del 20 / 21 luglio 2010, non è comparso, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del
decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale non
contesta che l’accusato avrebbe dovuto verificare la provenienza della merce,
molta della quale gli era stata lasciata in deposito e non era quindi sua;
rileva che egli ha già scontato la pena ed ha già quindi pagato il suo debito
con la giustizia; chiede che si proceda al dissequestro a suo favore del
telefono Nokia modello N70-1, LG modello KU990I e Siemens SK65, come pure della
telecamera digitale Sanyo HD Xacti e dei vestiti che risultano dalle ricevute
prodotte;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 Israel è autore
colpevole di ricettazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo
carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere ordinata la
confisca di tutto il materiale sequestrato all'accusato in data __________ 2010
e depositato presso l'Ufficio Reperti della Polizia cantonale, Lugano.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 40, 42, 47, 69, 160
cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
ricettazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 2482/2010 del 20 maggio 2010.
condanna ACCU 1
a valere come
pena parzialmente aggiuntiva alla pena detentiva unica di 90 (novanta) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________
2009, comprendente la pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote da fr. 30.-
(trenta) decretata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________
2010.
e come pena totalmente aggiuntiva alla pena detentiva di 60 (sessanta)
giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino
in data __________ 2010
1.
alla pena detentiva di 20
(venti) giorni, già scontata;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
ordina la confisca di tutto il
materiale sequestrato all'accusato in data __________ 2010 e depositato presso
l'Ufficio Reperti della Polizia cantonale, Lugano, salvo quanto qui di seguito
dissequestrato.
ordina il dissequestro a favore del
condannato del telefono Nokia modello N70-1 e del telefono LG modello KU990I.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della
sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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