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Decisione

10.2010.345

Acquistare merce provento di reato

10 settembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto

dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 20 maggio

2010 n. 2482/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena detentiva di 20 (venti)

giorni, considerato che non sono adempiute le

condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da

attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno

essere eseguiti.

Pena parzialmente

aggiuntiva alla pena detentiva unica di 90 (novanta) giorni decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________ 2009,

comprendente la pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote da fr. 30.- (trenta)

decretata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________ 2010.

Pena totalmente aggiuntiva

alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________ 2010.

Considerandi

2.

Non si prelevano tassa di

giustizia e spese giudiziarie.

3.

Ordina la confisca di tutto

il materiale sequestrato all'accusato in data __________ 2010. depositato

presso l'Ufficio Reperti della Polizia cantonale, Lugano.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 8 giugno 2010;

indetto il dibattimento 10 settembre 2010,

al quale è comparso il difensore, l'accusato invece, regolarmente citato a

mezzo raccomandata del 20 / 21 luglio 2010, non è comparso, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del

decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentito il difensore, il quale non

contesta che l’accusato avrebbe dovuto verificare la provenienza della merce,

molta della quale gli era stata lasciata in deposito e non era quindi sua;

rileva che egli ha già scontato la pena ed ha già quindi pagato il suo debito

con la giustizia; chiede che si proceda al dissequestro a suo favore del

telefono Nokia modello N70-1, LG modello KU990I e Siemens SK65, come pure della

telecamera digitale Sanyo HD Xacti e dei vestiti che risultano dalle ricevute

prodotte;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 Israel è autore

colpevole di ricettazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo

carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere ordinata la

confisca di tutto il materiale sequestrato all'accusato in data __________ 2010

e depositato presso l'Ufficio Reperti della Polizia cantonale, Lugano.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 40, 42, 47, 69, 160

cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

ricettazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 2482/2010 del 20 maggio 2010.

condanna ACCU 1

a valere come

pena parzialmente aggiuntiva alla pena detentiva unica di 90 (novanta) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________

2009, comprendente la pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote da fr. 30.-

(trenta) decretata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________

2010.

e come pena totalmente aggiuntiva alla pena detentiva di 60 (sessanta)

giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino

in data __________ 2010

1.

alla pena detentiva di 20

(venti) giorni, già scontata;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

ordina la confisca di tutto il

materiale sequestrato all'accusato in data __________ 2010 e depositato presso

l'Ufficio Reperti della Polizia cantonale, Lugano, salvo quanto qui di seguito

dissequestrato.

ordina il dissequestro a favore del

condannato del telefono Nokia modello N70-1 e del telefono LG modello KU990I.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della

sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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