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Decisione

10.2010.350

Detenere 8 bolas di cocaina dal peso complessivo lordo di grammi 2

31 agosto 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.

30.- (trenta).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Non si prelevano nè tasse nè spese.

3.

Ordina la confisca e la distruzione di 8 bolas di cocaina (2 grammi lordi), sostanza sequestrata in data 28.05.2010 (n. rep. SAD Chiasso 2010.1520).

4.

Ordina, a crescita in giudicato del DA, la confisca dell'importo di fr.

2'250.- (duemiladuecentocinquanta);

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 12 giugno 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 31 agosto 2010,

al quale l'accusato, regolarmente citato nelle vie edittali, non è comparso,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma

del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere ordinata la

confisca e distruzione di 8 bolas di cocaina (2 grammi lordi), sostanza sequestrata in data 28.05.2010 (n. rep. SAD Chiasso 2010.1520).

4.

Se deve essere ordinata la

confisca dell’importo di fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta);

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47 CP; 19

cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 2720/2010 del 8 giugno 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

450.

- (quattrocentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

prescinde dal prelevare oneri di

giudizio.

ordina la confisca e distruzione di

8.

bolas di cocaina (2 grammi lordi), sostanza sequestrata in data 28.05.2010 (n.

rep. SAD Chiasso 2010.1520), e la confisca dell’importo di fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta).

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

ufficio della migrazione, Bellinzona,

Polizia Scientifica, Giubiasco,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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