10.2010.354
Falsa testimonianza
7 ottobre 2011Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2010.354
Data decisione, Autorità:
07.10.2011, PRPEN
Titolo:
Falsa testimonianza
FALSA TESTIMONIANZA
art. 307 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2010.354/GIP
DA 2750/2010
Bellinzona
7
ottobre 2011
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di falsa testimonianza
per avere, a __________, in
data __________, come testimonio, fatto sui fatti di causa una falsa
deposizione, e meglio, per avere, interrogato in qualità di testimone davanti
alla Polizia Cantonale nell’ambito del procedimento penale nei confronti di __________,
dichiarato, contrariamente al vero, di non aver ricevuto in prestito da __________
la somma di fr. 80'000.-, bensì unica-mente un importo di circa fr. 10/15'000.-
oltre che una somma di fr. 20/25'000.- che __________ gli avrebbe consegnato
affinché la giocasse al Casinò per suo conto, ritenuto che dagli accertamenti
esperiti è emerso invece che in data 22 settembre 2007 ACCU 1 aveva
sottoscritto una ricevuta, mediante la quale riconosceva di avere un debito nei
confronti di __________ per fr. 80'000.- e che nel computer di __________ sono
stati rinvenuti documenti relativi a tale prestito, segnatamente la fattura
11.05.2007 della __________ alla __________ Sagl per un importo di fr. 90'000.-
per “prestito finanziario a titolo personale Fatture pagate all’Ufficio
Esecuzione e Fallimenti per ACCU 1 e __________ Sagl” nonché un piano di
rientro;
fatti avvenuti nelle
surriferite circostanze di tempo e di luogo; reato previsto dall'art. 307 cpv.
1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2750/2010 di
data 14 giugno 2010 del che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
5’400.- (cinquemilaquattrocento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr.
60.- (sessanta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4. Non revoca il beneficio della
condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'600.- corrispondente a 40
aliquote da fr. 40.-, decretata nei suoi confronti dal MP il 15.05.2008 ma
l'ammonisce formalmente.
5. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 giugno 2010;
sentito il difensore, il quale chiede
l’assoluzione dell’accusato dal reato ascrittogli, difettando i presupposti
soggettivi e oggettivi del reato, con protesta di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. E' ACCU 1 autore colpevole di falsa testimonianza per i per i
fatti descritti nel decreto di accusa?
2.
Può trovare applicazione l’art. 308 cpv. 2 CP?
3.
Quale dev’essere l’eventuale pena?
4.
Può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se
sì, a quali condizioni?
5.
Dev’essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso
alla pena pecuniaria di fr. 1600.00 (milleseicento) corrispondente a 40 (quaranta)
aliquote da fr. 40.00 (quaranta) decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino il 15 maggio 2008?
6.
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
7.
Devono essere assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
ACCU 1, nato il __________, è coniugato dal __________ e non ha figli.
Di professione è pittore indipendente e socio gerente con firma individuale
della __________ Sagl, ditta che a suo dire sarebbe fallita. In realtà invece
risulta dall'estratto del registro di commercio che tale società non è mai
fallita. Risulta per contro accertato il suo fallimento personale, nel __________,
per complessivi fr. 84’976.80.
2.
Egli aveva conosciuto __________ nel __________ (circa) in quanto entrambi
frequentavano un medesimo bar a __________. Successivamente è nata fra i due
un'amicizia ed entrambi erano assidui clienti del Casinò di __________.
3.
In data __________ ACCU 1 è stato condannato per appropriazione indebita
per fatti compiuti tra il __________ e il __________. All'occasione del
dibattimento il medesimo ha precisato di avere commesso il reato per saldare
dei debiti accumulati giocando al casinò. Il vizio del gioco gli ha causato
quindi non pochi problemi che hanno implicato pure 3-4 sedute da uno psicologo.
A proposito di questo periodo così si è espresso in sede di dibattimento:
" Al momento in cui ero preso dal gioco vivevo in maniera
sconclusionata. Per esempio è capitato che in un’occasione mentre stavo
giocando all’interno del casino la mia ragazza è venuta a cercarmi al mio
tavolo e la medesima si è fermata circa un’ora senza che io me ne accorgessi.
Quando si è dentro in situazioni simili si tocca il fondo, [omissis] “
A suo dire i
problemi legati al gioco d'azzardo si sarebbero risolti un paio d'anni prima
del dibattimento (verbale dibattimentale, pagina 3).
4.
ACCU 1 è stato sentito in qualità di testimone il 7 agosto 2009
nell'ambito di un procedimento penale aperto contro __________ per titolo di
truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti, soppressione di
documento, abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati (verbale
Habisreutinger del 7 agosto 2009, ab initio). Nella sua verbalizzazione
testimoniale, eseguita nelle dovute forme, egli ammette che __________ gli
aveva prestato del denaro, e meglio fr. 10.000.-/fr. 15.000.- nel periodo tra
il __________ e il __________, rimborsati unicamente in minima misura. Precisa
altresì, parlando del rimborso, di avere eseguito lavori di pittura per __________
e aggiunge (verbale, pagina 2 in fine):
"Ho preso atto di questi dichiarazioni (ndr di __________). Confermo che al massimo da __________
ho ricevuto 10’000.-/15’000.-per il pagamento di fatture, anche se non escludo
che possa avere ricevuto qualcosa in più. Effettivamente __________ mi ha pure
consegnato del denaro che però avevo dovuto giocare per lui al Casinò. Questo è
successo nel __________ o __________, ricordo che avevo circa 20 anni. Non so
per quale motivo ma __________ non entrava al Casinò di __________ ma, all'esterno
del casinò o al bar, mi consegnava del denaro chiedendomi di giocarlo per lui.
In alcuni occasioni il denaro __________ l’ha consegnato a me ed al mio amico __________
di __________ che ora abita a __________. In alcuni casi vincevo e di conseguenza
il denaro incassato lo consegnavo a __________ e lui ci dava la mancia che
poteva essere di circa 100.-- o 200.-- CHF a testa. Complessivamente credo di
aver giocato per lui in una ventina di circostanze e credo di aver giocato un
importo complessivo di circa 20/25’000.--CHF. Ad ogni modo come detto erano
soldi che mi aveva dato lui da giocare per lui."
Stando alle
sue dichiarazioni, 2 o 3 anni prima dell'interrogatorio __________ gli aveva
comunicato, in uno scritto a lui indirizzato con copia alla mamma e alla nonna,
la richiesta di rimborso di fr. 100’000.-, in rate mensili di fr. 500.-
ciascuna e ha spiegato di avere contestato direttamente a __________
l'esistenza del credito da lui vantato, chiedendogli pure di mostrargli le
ricevute.
5.
ACCU 1 ha anche specificato, all'occasione del predetto verbale, che un
paio d'anni prima, su richiesta di __________, è stato iscritto al registro del
commercio quale socio gerente della __________ Sa che gestiva un ristorante a __________.
L'amico gli avrebbe spiegato che non vi sarebbe stato alcun problema, poiché
doveva fungere unicamente da prestanome. Tuttavia, nel corso del 2008, gli
sarebbero stati notificati diversi solleciti della __________ e della cassa di
compensazione AVS. Le polizze di versamento per il saldo rateale dei debiti,
sarebbero state trasmesse a __________ per il pagamento, che comunque non è
stato eseguito poiché sarebbe stato notificato un precetto esecutivo della casa
cantonale di compensazione AVS. Sulla base di quanto risulta a registro di
commercio effettivemente detta società ha avuto seri problemi finanziari, tanto
che è stata dichiarata in fallimento con decisione del tribunale d'appello del
20 settembre 2007, che ha statuito su ricorso contro la decisione di fallimento
del 9 luglio 2007 della pretura competente. Il fallimento è stato poi sospeso
per mancanza di attivo con decisione del 17 ottobre 2007, con conseguente
radiazione dal registro di commercio, avvenuta in data 6 marzo 2008.
6.
Nel corso dell'inchiesta avviata contro __________ è emerso un documento
nel quale ACCU 1 conferma di avere un debito di fr. 80'000.- nei confronti di __________.
Di conseguenza il medesimo è stato nuovamente verbalizzato, questa volta in
veste di indiziato per il reato di falsa testimonianza (verbale 7 settembre
2009).
Dal riconoscimento di debito datato __________, firmato e
allestito su un bigliettino della “__________” caffè, risulta testualmente:
"Io, ACCU 1, nato il __________
domiciliato in __________ dichiaro e confermo di avere un debito di Fr. 80’000.-
con il signor __________, nato il __________. In fede (firma)”
Sono pure stati rinvenuti nel computer di
__________ i seguenti documenti:
- fattura della __________
(con come riferimento __________ ) ed intestata alla __________ Sagl dell'__________
per un prestito finanziario a titolo personale per fatture pagate all'ufficio
esecuzione fallimenti per l'accusato e la sua società, per un importo
complessivo di Fr. 90'000.- Iva inclusa;
- un piano di rientro non
datato per il medesimo importo con inizio a dicembre
__________ fino al mese di dicembre __________
tramite il pagamento rateale nella misura di fr. 500.- mensili.
7.
ACCU 1, dopo avere riconosciuto la sua firma,
ha dichiarato di non ricordare di avere sottoscritto una ricevuta per fr. 80’000.-,
ribadendo di non avere ricevuto un simile importo. Ha osservato inoltre di
avere ricevuto un ulteriore prestito da __________ nel __________ in 2
circostanze per complessivi circa Fr. 1500.-: il tutto sarebbbe stato
formalizzato tramite uno scritto dal quale scaturiva che in caso di non
restituzione __________ sarebbe diventato proprietario della vettura intestata
a nome della nonna. Denaro poi a suo dire restituito.
8.
__________, dal canto suo, ha asserito di avere prestato all’accusato
fr. 80'000.- in diverse circostanze nel periodo __________. Denaro che secondo __________
serviva all’accusato per giocare al casinò.
Per
avvalorare l'esistenza del prestito, __________ ha dichiarato inoltre che era
stato creato appositamente un conto bancario per la restituzione dell'importo,
tramite versamenti mensili. Dalla documentazione sequestrata dalla polizia
risulta in effetti un conto intestato a ACCU 1 e a __________ (numero __________)
presso la banca __________ di __________, aperto il __________ ed estinto d’ufficio
il __________.
ACCU 1 ha invece riferito che l'apertura di questo conto è avvenuta allo scopo di versare il denaro
eventualmente vinto per conto di __________, ritenuto che era altresì
autorizzato a prelevare del denaro per giocare al casinò sempre per conto
dell'amico. Egli ammette avere prelevato fr. 100.- o fr. 200.- da giocare per
l'amico ed ha pure precisato che le poche vincite ottenute per suo conto sono
state a lui versate direttamente. ACCU 1 ha altresì precisato che quando ha rimborsato lulteriore prestito di cui si è detto, non aveva utilizzato il
predetto conto cointestato, ma un conto della società __________ dell’amico,
come peraltro attestato dalla ricevuta di pagamento del __________, prodotta
all'occasione del (secondo) verbale.
Salvo il
versamento di fr. 600.- (in 3 occasioni da fr. 200.- ciascuna), di cui però non
è dato sapere se è stato eseguito da __________ o da ACCU 1, non v'è traccia di
pagamenti rateali in deduzione del debito vantato da __________. Non v’è
traccia neppure di solleciti di pagamento successivi alla fattura della __________
dell'__________ e relativo piano di rientro. __________ stesso ha asserito che
non ha ricevuto nessun rimborso del prestito elargito (Verbale 7 agosto 2009,
pag. 2).
9.
Il Procuratore Pubblico ha quindi emesso, in data 14 giugno 2010, un
decreto d’accusa contro ACCU 1 per falsa testimonianza, proponendo la condanna
alla pena pecuniaria di fr 5'400.-, corrispondente a 90 aliquote da fr. 60.-,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e alla multa di fr.
500.-, oltre il pagamento di tasse e spese. Non è stato revocato il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'600.-,
corrispondente a 40 aliquote, decretata dal Ministero Pubblico il 15 maggio
2008, ma è stato deciso un formale ammonimento.
10.
A seguito della tempestiva opposizione dell’accusato è stato indetto il
pubblico dibattimento, avvenuto il 7 ottobre 2011, alla presenza dell’accusato
e del suo difensore, ritenuto che il Procuratore Pubblico con scritto del 25
agosto 2011 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma
del decreto di accusa. Quanto emerso all’occasione dell’istruttoria
dibattimentale verrà indicato, laddove necessario, nei seguenti considerandi.
11.
In diritto, è punibile per falsa testimonianza ai sensi dell’art. 307 CP
colui che, in qualità di testimone, fa una falsa deposizione sui fatti della
causa. Il reato è realizzato unicamente se la persona sentita aveva la capacità
di testominare e se l’audizione era valida dal profilo formale. Per falsa
deposizione si intende una dichiarazione contraria alla verità oggettiva sui
fatti della causa. Dal profilo soggettivo la falsa testimonianza è un reato
intenzionale: l’autore deve avere agito coscientemente e volontariamente e
quindi deve avere avuto conoscenza della falsità oggettiva delle sue
dichiarazioni.
12.
Il principio della presunzione d'innocenza, previsto dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU
II, implica l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, come
pure disciplina la valutazione delle prove. Il giudice penale non può quindi
ritenersi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato, quando dopo
una valutazione globale ed oggettiva del materiale probatorio, permangono dubbi
insormontabili su determinati fatti. Semplici dubbi astratti o teorici non sono
sufficienti per permettere l'applicazione di questo principio (cfr. fra le
altre, CARP, sentenza dell’11 settembre 2012, no. 17.2012.53, consid. 5, con riferimenti
di giurisprudenza e dottrina).
13.
L’accusato, la cui audizione
testimoniale è stata eseguita in maniera formalmente corretta, ha sempre
sostenuto che il debito nei confronti di __________ non poteva essere fr. 80'000.-
e lo ha ribadito sia dopo avere preso atto del riconoscimento di debito di fr.
80'000.-, come pure all’occasione dell’interrogatorio dibattimentale, durante
il quale ha dichiarato:
“Per quanto riguarda la ricevuta di fr. 80.000 agli
atti ribadisco che la firma è la mia ma non ricordo di aver sottoscritto un
documento nel quale dichiaravo di essere debitore di __________ per un importo
così elevato. Non poso escludere perché non ricordo di aver firmato una
ricevuta nella quale mi dichiaravo debitore di fr. 80.000. Ad ogni modo ritengo
un simile importo elevato” (omissis)
Riferendosi al problema del gioco al Casinò.
“Quando
si è dentro in situazioni simili si tocca il fondo, non si ricorda il 100-200
franchi, come pure ribadisco non ricordare l’episodio della ricevuta di fr. 80'000. A quel momento ero malato del gioco, non si lasciavano di regola delle ricevute, sebbene non
posso escludere una simile circostanza. Ribadisco di aver ricevuto a __________
uno scritto nel quale mi chiedeva il rimborso di fr. 100'000 ed un piano di
rientro, scritto inviato, anche alla nonna e alla mamma. A quel punto io mi
sono detto che era fuori di testa e al situazione era talmente ridicola che ho
stralciato alla sua presenza (di __________) questo piano di rientro. __________
no mi ha detto granché se non “a vedum”, “ a vedum pö” e no si era
assolutamente arrabbiato ma anzi rideva della situazione anche lui. Da quanto
sentito personalmente dal diretto interessato __________ ha prestato fr.
3'000.00 per uno scooter e dopo vario tempo ne ha chiesti fr. 6'000.00 facendo
valere interessi e altro. Conosco la signora __________ bene non ha mai avuto
problemi con lei L’ultima volta che l’ho visto è stato quando ho ricevuto un PE
di fr. 20'000.00 in relazione al mio ruolo nella __________ Sagl come risulta
dai verbali. In quell’occasione la stesa mi ha raccontato ch anche lei ha avuto
problemi con __________ nel senso che il medesimo le ha lasciato debiti da
pagare.
Ribadisco che se mi fossi ricordato di aver firmato la
ricevuta di fr. 80'000 l’avrei subito detto il Polizia per paura nel senso che
mi intimorisco di fronte a queste situazioni. Per me non sarebbe cambiato nulla
ammettere un prestito di fr. 80'000, o anche di 100’00.00 invece di circa
40'000.00 come rilevato dai verbali di polizia. Confermo che __________ non mi
ha mai fatto pressione per il rimborso per quanto da lui prestatomi, nemmeno
dopo lo scritto a me inviato che stralciato di cui ho parlato poco fa.”
14.
Orbene il primo quesito da risolvere è
determinare, dal profilo oggettivo, se l’accusato ha effettivamente mentito,
quindi se la ricevuta agli atti, insieme agli altri 2 documenti ritrovati nel
computer di __________, hanno sufficiente valore probante, per attestare
l'effettiva esistenza del debito. In situazioni ordinarie la risposta non può
che essere affermativa. Tuttavia nel caso specifico non si può fare a meno di
considerare il contesto in cui l'importo complessivo di fr. 80'000.-,
contestato all'accusato, sarebbe sorto, tanto più che il creditore è stato
sentito in qualità di accusato per reati finanziari fra i quali, oltre la
truffa e l’appropriazione indebita, si può rilevare pure il reato di falsità in
documenti e quello di soppressione di documento.
Del resto il riconoscimento di debito da solo può non
condurre ad una condanna per falsa testimonianza (dal profilo oggettivo),
quantomeno quando dagli atti emergono oggettivi dubbi sulla sua fedefacenza,
come peraltro avviene in materia di falsità in documenti (ideologica). In
questo ambito infatti una fattura munita di ricevuta non fa fede del suo
contenuto non beneficiando di un valore probante accresciuto, quando la
funzione dell'estensore non può essere paragonata a quella di un garante (come
nel caso specifico): cfr. DTF 128 IV 131, consid. 2.
15.
Il riconoscimento di debito oggetto di disamina è un documento allestito
su un biglietto della __________ caffé, nonostante si tratti di una cifra di
una certa rilevanza (ben fr. 80.000.-) ed é avvenuto quando entrambi i partners
contrattuali erano avvezzi al gioco del casinò.
Nonostante la fattura
dell'__________ ed il riconoscimento di debito (del __________ successivo) e
nonostante persino un piano di rientro dettagliato fino al mese di dicembre
2022, non risulta dalle dichiarazioni dello stesso __________ e nemmeno più in
generale dagli atti, alcun sollecito di pagamento. Anzi dal conto bancario, che
a dire di __________, è stato aperto appositamente per il rimborso del debito,
risulta il pagamento di 3 rate di franchi 200.-, che però __________ sostiene
di avere versato lui.
Come
accennato non può essere misconosciuto il contesto in cui detto riconoscimento
sarebbe intervenuto, ovvero il mondo del gioco al casinò. L'accusato ha
dichiarato sia in corso d’inchiesta, sia durante l'interrogatorio
dibattimentale, che a quel tempo aveva seri problemi di dipendenza dal gioco,
tanto che si era deciso a farsi seguire da uno psicologo. In un’occasione
nemmeno si era accorto della presenza della sua fidanzata per circa un ora
mentre stava giocando. L'accusato non ricorda e ha sempre dichiarato di non
ricordare di avere firmato il riconoscimento di debito e insinua che l'amico
avrebbe potuto farglielo firmare in un momento in cui non era perfettamente
cosciente di quello che faceva oppure in altro modo con inganno ed a sua
insaputa. Dichiarazioni che collimano purtroppo con quella realtà e che quindi
non possono essere escluse a priori, soprattutto se si considerarra la
linearità delle dichiarazioni dell’accusato, a fronte di dichiarazioni
dell’amico poco credibili e finanche invorosimili. Dichiarazioni peraltro effettuate
come detto da chi era inchiestato, fra l’altro, per reati di falsità in
documenti e truffa e della cui inchiesta non è noto l’esito.
16.
Le dichiarazioni dell'accusato sono parse lineari e verosimili e ad
ogni buon conto più verosimili di quelle di __________.
L’accusato ha
sempre sostenuto di non avere ottenuto da __________ l’importo da lui
rivendicato, versione mantenuta anche dopo avere preso atto dell’esitenza del
riconoscimento di debito da lui sottoscritto. L’accusato riconosce la firma
come la sua, ma asserisce di non ricordare di avere firmato il documento in
questione, anche perché – ribadisce – il debito si aggirava attorno ai fr.
10'000.-/15'000.- e non fr. 80'000.-.
Per contro le
dichiarazioni di __________ tese a giustificare l’effettiva esistenza del
debito dell’accusato nei suoi confronti, sono poco comprensibili ed anzi
inverosimili.
Basti pensare
alla dichiarata apertura del conto bancario cointestato con l’accusato, allo
scopo di permettere a quest’ultimo il rimborso rateale del prestito. Certo è
che se tale fosse stato lo scopo dell’apertura del conto, non vi sarebbe stata
cotitolarietà e conseguente possibilità di prelievi da parte del mututario. Le
affermazioni dell’accusato (cfr. consid. 8) sono invece coerenti con l’esigenza
della cotitolarità del conto.
Poco
comprensibile é pure la passività di __________ che mai ha sollecitato, nel
corso di diversi anni, il rimborso di un debito di ben fr. 80'000.- (o fr.
90’0000.- come risulta dai documenti ritrovati nel PC). La mancata richiesta di
rimborso è semmai indice della non sussistenza del debito preteso, o
quantomeno, insieme alle circostanze esposte, questo giudice è rimasto nel
dubbio.
Nemmeno è
dato sapere come mai dai fr. 90'000.- risultanti dalla fattura del mese di __________
e dal piano di rimborso, si é giunti ai fr. 80'000.- del riconoscimento di
debito avvenuto pochi mesi dopo, tenuto conto del fatto che __________ stesso
sostiene che non sono intervenuti rimborsi. A proposito dei rimborsi l’accusato
rileva di avere restituito “qualcosina” (dell’importo di fr. 10/15'000.-
riconosciuto) e di avere fatto per l’amico lavori di pittura (Verbale 7 agosto
2009, pag. 2). Non è dato sapere se il rimborso di fr. 1'000.- effettuato alla __________
il __________ (cfr. ricevuta postale agli atti) è avvenuto in deduzione del
debito iniziale o del successivo prestito di fr. ca. 1'500.-. L’accusato
infatti inizialmente lo considera in deduzione del debito principale (Verbale 7
agosto 2009, pag. 5), poi in deduzione dell’ulteriore prestito di ca fr. 1'500.-
(Verbale 7 settembre 2009, pag. 3), per poi dichiarare in sede di dibattimento
di non essere certo se il versamento sia stato effettuato in deduzione dell’uno
o dell’altro prestito. Ad ogni modo stando al tenore delle dichiarazioni dell’accusato
il rimborso da lui sostenuto non è di rilievo e non raggiunge i fr. 10'000.-,
corrispondenti alla differenza tra i fr. 80'000.- oggetto del riconoscimento e
Fatti
i fr. 90'000.- ogetto della fattura rinvenuta nel PC.
Neppure risultano agli atti elementi a comprova di pagamenti all’ufficio
esecuzione e fallimenti di __________ (o della __________ Sagl), come
invece emerge dalla fattura __________ rinvenuta nel suo PC e dalla quale
risulta testualmente “… (omissis) Fattura pagate all’Ufficio Esecuzione e Fallimenti per ACCU 1 e __________ Sagl” (omissis).
Per di più, come è stato accertato (conisd. 1), l’accusato è
stato oggetto di un auto fallimento (art. 191 LEF), che ha come
conseguenza un risanamento finanziario. Eventuali pignoramenti di
salario quindi decadono, l’interessato
può disporre liberamente del suo salario e può venire
nuovamente escusso, solo dopo il suo ritorno a miglior fortuna (art. 265 a LEF). Quindi se il
debito contestato fosse effettivamente esistito l’accusato (ma
anche __________) aveva tutto
l’interesse ad inserirlo nel suo auto fallimento (e se ciò fosse
avvenuto l’accusato non poteva che confermarlo
all’occasione dei suoi interrogatori, poiché un’eventuale menzogna sarebbe
stata facilmente smascherata o smascherabile). Sebbene dagli atti non vi siano dati certi, verosimilmente
il debito di fr. 80'000.- non è stato insinuato nell’autofallimento, poiché a
fronte di 13 attestati carenza beni (Acb) per complessivi fr. 84'976.80,
difficilmente vi sarebbero 12 Acb per i restanti fr. 4'976.80. Trattasi quindi di un’ulteriore circostanza che
stride con l’effetiva esistenza del debito vantato da __________ nella misura di fr. 80'000.-.
17.
Di conseguenza di fronte alle
contestazioni costanti e lineari dell’accusato da una parte e d’altra parte
alle dichiarazioni non credibili di __________, all’incongruenza persino
sul’entità dell’importo riconosciuto, ad un
riconoscimento di debito allestito fra semplici partners contrattuali, per di
più nell'ambito del mondo del gioco al casinò e dove il beneficiario del
riconoscimento di debito contestato era oggetto di inchiesta per truffa e
falsità in documenti, in applicazione del principio in dubbio pro reo
non può che essere ritenuta la versione più favorevole all’accusato. Egli non può pertanto che essere prosciolto dalle accuse
mosse, poiché non è stato possibile accertare con sufficiente serietà
l’effettiva sussistenza del debito oggetto dell’imputazione di falsa
testimonianza.
18.
D’altra parte a titolo abbondanziale, anche volendo ritenere fedefacente
il riconoscimento di debito in parola, andrebbe ancora determinato se
l’accusato conosceva la falsità delle sue dichiarazioni e abbia voluto dire il
falso (prova che incombe all’accusa).
L'accusato ha sempre contestato di essere debitore
di __________ per l’importo di fr. 80'000.-, sia direttamente all'amico, come
pure all'occasione dei verbali di polizia e dell'interrogatorio dibattimentale.
Egli non ha mai nascosto le rivendicazioni dell’amico (sin dal primo verbale) e
ha precisato di averle ritenute ridicole tanto da stracciare dinnanzi a lui la
richiesta di restituzione (cfr. consid. 13), senza la minima reazione di
dissenso. Tanto è vero che, come visto, effettivamente non è intervenuto nessun
Considerandi
sollecito. L’accusato dunque, indipendentemente dall’esistenza del
riconoscimento di debito, non si è mai ritenuto debitore dell’importo ivi
menzionato.
L'accusato ha altresì sempre dichiarato di non
ricordare di avere firmato il riconoscimento di debito e che se fosse stato
debitore per la cifra contestata, l'avrebbe riferito, perché per lui non cambiava
nulla. A questo proposito di oggettivo emerge del resto dagli atti che nel __________
(data degli interrogatori di polizia) l’accusato ha beneficiato di un auto
fallimento (cfr. consid. 1 e 16 in fine) e ancora nel __________ le procedure
avviate si sono concluse con 2 Acb. A quel tempo quindi, nella peggiore delle
ipotesi, anche un ulteriore esecuzione si sarebbe conclusa con un acb, sempre
che non fosse stato possibile sollevare eccezione di non ritorno a miglior
fortuna (ex art. 265 a LEF).
D’altronde se l’accusato avesse avuto l’intenzione
di mentire – mal si comprende perché nel suo primo verbale (quindi prima di
prendere atto del ritrovamento del riconoscimento di debito) abbia espressamente
riferito di una richiesta di rimborso da parte dell’amico per un importo di fr.
100'000.-, quindi ben fr. 20'000.- superiore al debito contestato.
Non emergerebbero dunque elementi sufficientemente
probanti a carico dell’accusato per ritenere realizzato nemmeno il presupposto
soggettivo (intenzionalità) del reato di falsa testimonianza.
19.
L’accusato deve quindi essere prosciolto, con l’assegnazione di congrue
ripetibili, così come richiesto.
visti gli art. 1 e segg. 307 cpv. 1
CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dall’imputazione di falsa
testimonianza, art. 307 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 2750/2010 del 14 giugno 2010.
carica tasse e spese giudiziarie
allo Stato.
assegna all’DI 1 fr. 700.00
(settecento) a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
AINQ 1, __________,
ACCU 1, __________
DI 1, __________,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 400.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster