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Decisione

10.2010.354

Falsa testimonianza

7 ottobre 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 90'000.- ogetto della fattura rinvenuta nel PC.

Neppure risultano agli atti elementi a comprova di pagamenti all’ufficio

esecuzione e fallimenti di __________ (o della __________ Sagl), come

invece emerge dalla fattura __________ rinvenuta nel suo PC e dalla quale

risulta testualmente “… (omissis) Fattura pagate all’Ufficio Esecuzione e Fallimenti per ACCU 1 e __________ Sagl” (omissis).

Per di più, come è stato accertato (conisd. 1), l’accusato è

stato oggetto di un auto fallimento (art. 191 LEF), che ha come

conseguenza un risanamento finanziario. Eventuali pignoramenti di

salario quindi decadono, l’interessato

può disporre liberamente del suo salario e può venire

nuovamente escusso, solo dopo il suo ritorno a miglior fortuna (art. 265 a LEF). Quindi se il

debito contestato fosse effettivamente esistito l’accusato (ma

anche __________) aveva tutto

l’interesse ad inserirlo nel suo auto fallimento (e se ciò fosse

avvenuto l’accusato non poteva che confermarlo

all’occasione dei suoi interrogatori, poiché un’eventuale menzogna sarebbe

stata facilmente smascherata o smascherabile). Sebbene dagli atti non vi siano dati certi, verosimilmente

il debito di fr. 80'000.- non è stato insinuato nell’autofallimento, poiché a

fronte di 13 attestati carenza beni (Acb) per complessivi fr. 84'976.80,

difficilmente vi sarebbero 12 Acb per i restanti fr. 4'976.80. Trattasi quindi di un’ulteriore circostanza che

stride con l’effetiva esistenza del debito vantato da __________ nella misura di fr. 80'000.-.

17.

Di conseguenza di fronte alle

contestazioni costanti e lineari dell’accusato da una parte e d’altra parte

alle dichiarazioni non credibili di __________, all’incongruenza persino

sul’entità dell’importo riconosciuto, ad un

riconoscimento di debito allestito fra semplici partners contrattuali, per di

più nell'ambito del mondo del gioco al casinò e dove il beneficiario del

riconoscimento di debito contestato era oggetto di inchiesta per truffa e

falsità in documenti, in applicazione del principio in dubbio pro reo

non può che essere ritenuta la versione più favorevole all’accusato. Egli non può pertanto che essere prosciolto dalle accuse

mosse, poiché non è stato possibile accertare con sufficiente serietà

l’effettiva sussistenza del debito oggetto dell’imputazione di falsa

testimonianza.

18.

D’altra parte a titolo abbondanziale, anche volendo ritenere fedefacente

il riconoscimento di debito in parola, andrebbe ancora determinato se

l’accusato conosceva la falsità delle sue dichiarazioni e abbia voluto dire il

falso (prova che incombe all’accusa).

L'accusato ha sempre contestato di essere debitore

di __________ per l’importo di fr. 80'000.-, sia direttamente all'amico, come

pure all'occasione dei verbali di polizia e dell'interrogatorio dibattimentale.

Egli non ha mai nascosto le rivendicazioni dell’amico (sin dal primo verbale) e

ha precisato di averle ritenute ridicole tanto da stracciare dinnanzi a lui la

richiesta di restituzione (cfr. consid. 13), senza la minima reazione di

dissenso. Tanto è vero che, come visto, effettivamente non è intervenuto nessun

Considerandi

sollecito. L’accusato dunque, indipendentemente dall’esistenza del

riconoscimento di debito, non si è mai ritenuto debitore dell’importo ivi

menzionato.

L'accusato ha altresì sempre dichiarato di non

ricordare di avere firmato il riconoscimento di debito e che se fosse stato

debitore per la cifra contestata, l'avrebbe riferito, perché per lui non cambiava

nulla. A questo proposito di oggettivo emerge del resto dagli atti che nel __________

(data degli interrogatori di polizia) l’accusato ha beneficiato di un auto

fallimento (cfr. consid. 1 e 16 in fine) e ancora nel __________ le procedure

avviate si sono concluse con 2 Acb. A quel tempo quindi, nella peggiore delle

ipotesi, anche un ulteriore esecuzione si sarebbe conclusa con un acb, sempre

che non fosse stato possibile sollevare eccezione di non ritorno a miglior

fortuna (ex art. 265 a LEF).

D’altronde se l’accusato avesse avuto l’intenzione

di mentire – mal si comprende perché nel suo primo verbale (quindi prima di

prendere atto del ritrovamento del riconoscimento di debito) abbia espressamente

riferito di una richiesta di rimborso da parte dell’amico per un importo di fr.

100'000.-, quindi ben fr. 20'000.- superiore al debito contestato.

Non emergerebbero dunque elementi sufficientemente

probanti a carico dell’accusato per ritenere realizzato nemmeno il presupposto

soggettivo (intenzionalità) del reato di falsa testimonianza.

19.

L’accusato deve quindi essere prosciolto, con l’assegnazione di congrue

ripetibili, così come richiesto.

visti gli art. 1 e segg. 307 cpv. 1

CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1ACCU 1

dall’imputazione di falsa

testimonianza, art. 307 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 2750/2010 del 14 giugno 2010.

carica tasse e spese giudiziarie

allo Stato.

assegna all’DI 1 fr. 700.00

(settecento) a titolo di ripetibili.

Intimazione a:

AINQ 1, __________,

ACCU 1, __________

DI 1, __________,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 400.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 550.00 totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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