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Decisione

10.2010.359

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (1.51 per mille prima prova; 1.18 per mille seconda prova); opporsi alla prova del sangue

25 agosto 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. elusione di provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente

opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata

dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del

suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________

reato previsto dall'art. 91a

cpv. 1 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa del 7 luglio

2010 n. 2652/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna, (art. 34 e segg.

CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6’750.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 29 giugno 2010 dall'accusato;

sentito l’accusato, il quale il quale

chiede una riduzione dell’ammontare delle aliquote giornaliere, tenendo in

considerazione il suo reddito effettivo che si può quantificare in fr. 2'200.--

mensili; ammette di essere proprietario di un’abitazione che ha appena

comperato a __________ che vuole riattare; in merito ai fatti rileva unicamente

di aver scritto su un rapporto di polizia la circostanza che gli era stato

detto che non sarebbe incorso in nessuna conseguenza per il fatto di opporsi al

prelievo del sangue, di cui non c’è però traccia agli atti; chiede quindi pure

una riduzione della multa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se l’imputato è autore

colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto

di accusa a suo carico.

2.

Se

l’accusato è autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare

l’incapacità alla guida per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo

carico.

3.

Quale

deve essere l’eventuale pena.

4.

L’imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni.

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 91 cpv. 1 e 91a cpv. 1

LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine, art. 91 LCStr., elusione di provvedimenti per accertare

l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr. per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2652/2010 del 7 luglio 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un totale di

fr. 3’600.00 (tremilaseicento);

1.1

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)

anni (art. 42 e segg. CPS).

2.

alla multa di fr. 700.00

(settecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 950.00 con motivazione scritta e di fr.

550.00

senza motivazione scritta.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 1250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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