10.2010.359
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (1.51 per mille prima prova; 1.18 per mille seconda prova); opporsi alla prova del sangue
25 agosto 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.359
Data decisione, Autorità:
25.08.2011, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (1.51 per mille prima prova; 1.18 per mille seconda prova); opporsi alla prova del sangue
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 let. a LCSTR
Incarto
n.
10.2010.359
DA 2652/2010
Bellinzona
25
agosto 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Avv. Sonia
Giamboni Tommasini
sedente con avv. Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura
Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato
dalla prova etanografica (1.51 per mille prima prova; 1.18 per mille seconda
prova);
fatti avvenuti a __________
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr.;
Fatti
2. elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente
opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata
dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del
suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________
reato previsto dall'art. 91a
cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 7 luglio
2010 n. 2652/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna, (art. 34 e segg.
CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6’750.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 29 giugno 2010 dall'accusato;
sentito l’accusato, il quale il quale
chiede una riduzione dell’ammontare delle aliquote giornaliere, tenendo in
considerazione il suo reddito effettivo che si può quantificare in fr. 2'200.--
mensili; ammette di essere proprietario di un’abitazione che ha appena
comperato a __________ che vuole riattare; in merito ai fatti rileva unicamente
di aver scritto su un rapporto di polizia la circostanza che gli era stato
detto che non sarebbe incorso in nessuna conseguenza per il fatto di opporsi al
prelievo del sangue, di cui non c’è però traccia agli atti; chiede quindi pure
una riduzione della multa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se l’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto
di accusa a suo carico.
2.
Se
l’accusato è autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare
l’incapacità alla guida per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo
carico.
3.
Quale
deve essere l’eventuale pena.
4.
L’imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni.
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 1 e 91a cpv. 1
LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine, art. 91 LCStr., elusione di provvedimenti per accertare
l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr. per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2652/2010 del 7 luglio 2010.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un totale di
fr. 3’600.00 (tremilaseicento);
1.1
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni (art. 42 e segg. CPS).
2.
alla multa di fr. 700.00
(settecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 950.00 con motivazione scritta e di fr.
550.00
senza motivazione scritta.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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