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Decisione

10.2010.36

Offendere una persona

17 novembre 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) ciascuna

corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due)

giorni.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie

di fr. 100.- (cento);

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 1° febbraio 2010 dall'accusata;

indetto il dibattimento 17 novembre 2010,

al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore, la parte civile

mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2010 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e

sentito un teste;

sentita la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale chiede in

via principale l’assoluzione, in via subordinata l’applicazione dell’art. 177

cpv. 2 CP e in via ancora più subordinata la riduzione della pena;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 177 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di ingiuria

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

306/2010 del 25 gennaio 2010.

manda ACCU 1

esente da pena.

prescinde dal prelevare la tassa di

giudizio e carica le spese di audizione del teste di fr. 50.- a ACCU 1.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.- testi

fr. 50.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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