10.2010.36
Offendere una persona
17 novembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2010.36
Data decisione, Autorità:
17.11.2010, PRPEN
Titolo:
Offendere una persona
INGIURIA
art. 177 cpv. 1 CPP-TI
Incarto
n.
10.2010.36
DA
306/2010
Bellinzona
17
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giuseppe
Gianella in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difensore: DI
1)
prevenuta colpevole di ingiuria
per avere, il 16 settembre 2009 a __________, offeso l’onore di LESA 1, proferendo al suo indirizzo “…Vaffanculo…stronza...” mostrando
contemporaneamente il dito medio alzato;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 177
cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 306/2010 di
data 25 gennaio 2010 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) ciascuna
corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due)
giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie
di fr. 100.- (cento);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 1° febbraio 2010 dall'accusata;
indetto il dibattimento 17 novembre 2010,
al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore, la parte civile
mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2010 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e
sentito un teste;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale l’assoluzione, in via subordinata l’applicazione dell’art. 177
cpv. 2 CP e in via ancora più subordinata la riduzione della pena;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di ingiuria
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
306/2010 del 25 gennaio 2010.
manda ACCU 1
esente da pena.
prescinde dal prelevare la tassa di
giudizio e carica le spese di audizione del teste di fr. 50.- a ACCU 1.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.- testi
fr. 50.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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