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Decisione

10.2010.366

Investire un pedone in prossimità di un passaggio pedonale

2 dicembre 2010Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i fari dell’autoveicolo ACCU 1 erano accesi;

-

l’analisi dell’alcoolemia sull’imputato ha dato esito negativo,

-

il luogo dell’infortunio si trova in una zona residenziale e abitata,

con un limite di 50 km/h;

-

improvvisamente ACCU 1 si è trovato davanti a sé (ad una distanza di 3-4 metri) __________ che non è riuscito ad evitare e che ha quindi investito frontalmente;

-

la vittima indossava abiti scuri e meglio una camicetta di colore viola,

un pullover rosso scuro, una gonna marrone ed un grembiule blu (AI 13);

ACCU 1 ha asserito di non avere potuto evitare l’impatto siccome la

vittima non poteva essere scorta per tempo a causa delle condizioni

meteorologiche, oltre che di un veicolo incrociato proprio poco prima

dell’impatto mortale che gli avrebbe impedito di “vedere bene eventuali

ostacoli laterali”.

4. Per quanto concerne invece la velocità alla

quale circolava l’imputato al momento della tragedia, a causa dei continui

cambiamenti di versione dell’accusato i riscontri istruttori non sono univoci e

richiedono pertanto una valutazione più oculata di tutti gli elementi a

disposizione.

-

Nel suo primo verbale di Polizia ACCU 1 ha dichiarato che, giunto sul rettilineo di Via __________,

ha portato (accelerando) la sua velocità a circa 60 km/h con inserita la quarta marcia;

-

interrogato in un secondo tempo dal Sostituto Procuratore pubblico ha “ridimensionato”

il suo racconto, dichiarando in quella sede una velocità tra i 50 e i 60 km/h. ACCU 1, in questo verbale, ha precisato di aver diminuito la sua velocità in prossimità del

passaggio pedonale togliendo il piede dall’acceleratore;

-

nella sentenza del 24 agosto 2009 viene riportato che l’imputato ha in

un primo momento dichiarato una velocità di 50 km/h ed in seguito invece di non sapere dire a che velocità circolasse quella mattina;

-

a questo dibattimento ACCU 1 ha dichiarato laconicamente di non rammentare

la velocità a cui circolava: a giustificazione dei suoi deboli ricordi ha

precisato di avere sottoscritto i precedenti verbali d’interrogatorio senza

averne compreso l’esatto tenore, a causa delle sue scarse conoscenze

linguistiche e siccome gli agenti di Polizia gli avrebbero imposto di

sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli atti.

Questo Giudice ritiene però che la versione dell’imputato fornita in

sede di interrogatorio di polizia del 25 ottobre 2004, dove la velocità

dichiarata era di 60 km/h sia invece quella più credibile. Le ritrattazioni

successive ed i vuoti di memoria non possono infatti essere considerati

attendibili. Non può nemmeno essere presa in considerazione la (nuova) tesi

addotta in sede di dibattimento secondo cui non avrebbe compreso la portata

delle sue affermazioni. Si è infatti approvato che lo stesso conosce

sufficientemente la nostra lingua per dichiarare una cosa semplice: la velocità

del suo veicolo. Perdipiù, ad ogni interrogatorio era presente un interprete, che

ha fedelmente riportato le dichiarazioni fatte, senza che mai nessuno abbia

eccepito alcunché al proposito.

Da quanto sopra esposto si deve forzatamente concludere che ACCU 1,

prima dell’impatto (tenuto conto del margine di tolleranza da riconoscere al

tachimetro) circolava almeno a 50 Km/h. Tuttavia, come si vedrà in seguito,

l’esatta determinazione della velocità non è necessariamente determinate per la

valutazione della posizione dell’imputato in questo procedimento.

5. Ai

sensi dell’art. 117 CP chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è

punito con la detenzione o con la multa.

Il

comportamento delittuoso consiste nella violazione di un dovere di prudenza,

che provoca la morte di una persona: essendo la vita umana protetta in maniera

assoluta dal diritto penale, ognuno deve orientare il proprio comportamento con

l’intelligenza e con la volontà che si possono attendere da lui, alfine di

preservare la vita altrui (Corboz,

Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, pag. 64, n. 2). Il dovere

di prudenza è violato allorquando l’autore, al momento dei fatti, avrebbe

potuto (o dovuto) rendersi conto della messa in pericolo altrui omettendo

ciononostante di prestare l’attenzione e gli sforzi che si dovevano attendere

da lui, superando così il rischio ammissibile (DTF 122 IV 133).Occorre

chiedersi se l’autore poteva prevedere, a grandi linee, lo svolgimento concreto

degli avvenimenti, ritenuto che l’entità del dovere di prudenza dev’essere

valutata in funzione della sua situazione personale, delle sue conoscenze e

delle sue capacità.

Per determinare più concretamente quali sono i doveri di prudenza,

bisogna riferirsi alle norme promulgate allo scopo di assicurare la sicurezza

delle persone e di evitare incidenti: nell’ambito della circolazione stradale

ci si riferirà dunque alle norme della LCStr e alle correlate ordinanze (cfr.

sentenza TF 28.08.2006, inc. n.6P.13/2006, consid. 4.3.; DTF 129 IV 119,

consid. 2.1; DTF 122 IV 133, consid. 2a).

6. Dal profilo dell’elemento oggettivo

del reato deve inoltre sussistere un rapporto di causalità naturale “conditio

sine qua non” e adeguato tra il comportamento dell’autore e la morte della

vittima.

La causalità adeguata è esclusa e la concatenazione dei fatti perde

allora la sua rilevanza giuridica, soltanto se altre cause concomitanti, quali,

ad esempio, l’imprudenza della vittima, oppure un fattore esterno indipendente

dall’accusato, costituiscano circostanze del tutto eccezionali o appaiano

dovute a un comportamento talmente straordinario, insensato o stravagante da

non poter essere previsti. Va tuttavia precisato che l’imprevedibilità della

colpa concomitante della vittima non basta da sola a interrompere il rapporto

di causalità adeguata. Occorre che detta colpa abbia una gravità tale da

risultare la causa più probabile e più immediata dell’evento considerato e da far

passare in seconda linea tutti gli altri fattori e in particolare il

comportamento dell’agente, che hanno contribuito a produrlo (CCRP 13.12.2005,

inc. n. 17.2003.62-64, consid. 3; DTF 130 IV 7, consid. 3.2.;

Rep. 1982, pag. 45; DTF 100 IV 284 consid. 3d; sentenza TF 14.10.2003, inc. n.

6S.297/2003, consid. 4; sentenza TF 18.02.2002, inc. n.6S.721/2001,

pag. 7). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, oltre alla

prevedibilità dell’evento va considerata la sua evitabilità; attraverso il

concetto di causalità ipotetica occorre valutare se in caso di comportamento

corretto dell’autore l’evento si sarebbe verificato. Ciò presuppone perlomeno

un alto grado di probabilità, per cui non basta la semplice possibilità che in

caso di comportamento conforme ai doveri di prudenza l’evento fosse evitabile:

il questo senso l’evento è imputabile all’agente soltanto se, qualora

quest’ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi

doveri di prudenza, l’evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi

sicuramente evitato (sentenza TF 28.08.2006, inc. n.6P.13/2006, consid.

4.2.2.)

7. Con

riguardo agli specifici doveri di prudenza ai quali ACCU 1 doveva in concreto

attenersi, occorre segnalare

l’art. 31

cpv. 1 LCStr, secondo cui

“il

conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi

conformare ai suoi doveri di prudenza”,

l’ art. 32

cpv. 1 LCStr che prevede che

“la

velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle

peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada,

della circolazione e della visibilità (...)”,

nonché

l’art. 3 cpv. 1 ONC, per il quale

“il

conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada”.

Vi sono

poi gli art. 4 cpv. 1 e 4a cpv. 1 lett. a) ONC, secondo i quali

“il

conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello

spazio visibile (…)" e

"la

velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della

strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli 50 km/h nelle località";

per l’art.

33 cpv. 1 e 2 LCStr, inoltre,

"il

conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata"

“avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente deve circolare con

particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni

che vi transitano o che stanno accedendovi”,

mentre ai

sensi dell’art. 6 cpv. 1 ONC

“davanti

ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve

accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che

si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che

visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e

all’occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo".

Dal canto

suo __________ era chiamata ad ossequiare:

l’art. 49

cpv. 2 LCStr che prevede che i pedoni

“devono

attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se

possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono della precedenza, ma non

devono accedervi all’improvviso”,

l’art. 47

cpv. 1, 2 e 5 ONC secondo cui

“i

pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza (…); essi devono attraversare

la strada rapidamente. Essi devono usare i passaggi pedonali, cavalcavia o

sottopassaggi che distino meno di 50 m.” (cpv. 1).

“Sui

passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il pedone ha la precedenza

(…). Tuttavia non può avvalersi della precedenza se il veicolo è già così

vicino da non potersi più fermare per tempo” (cpv. 2).

“Fuori

dai passaggi pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli” (cpv.

5).

Oltre

alle norme citate, torna applicabile il principio generale sancito all’

art. 26

LCStr, definito comunemente “principio dell’affidamento”, secondo cui “ciascuno,

nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di

pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite” (cpv.

1). “Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e

i vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un utente della

strada non si comporti correttamente” (cpv. 2).

E, in tal senso va subito precisato che, anche se l’autore non avesse

superato i limiti di velocità concessi nella zona (50 km/h), non significa che si sia messo al riparo da una condanna, in quanto la normativa stradale

sancisce che un conducente di un autoveicolo deve essere riconosciuto

colpevole di omicidio per negligenza non solo quando non ha rispettato la

normativa federale, ma anche quando non ha semplicemente ossequiato l’appena

citato “dovere generale di prudenza” (Sorgfaltpflicht),

che occorre rispettare indipendentemente dal regime giuridico e dalla

cartellistica vigente sul tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro (DTF

78 IV 73; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 3.2. ad

art. 26 LCS). Per di più va precisato che il limite di velocità costituisce il

divieto di circolare oltre i 50 km/h e non di circolare a quella velocità, che

è la massima consentita.

8. E veniamo dunque ancora ai fatti. Va

innanzitutto rilevato che non v’è obiezione alcuna sul “risultato”

prodotto dall’incidente della circolazione oggetto del procedimento penale e

meglio sul fatto che __________ è deceduta “a causa del trauma cranico

riportato a seguito dell’incidente della circolazione” (AI 15).

8.1 Pure

assodata è l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra il comportamento

del conducente accusato ed il prodursi dell’incidente. L’istruttoria ha

permesso infatti di accertare che il decesso è stato provocato dall’impatto con

la __________ guidata dal ACCU 1 quella mattina.

8.2 Sono altresì di principio adempiute

le condizioni riferite all’adeguatezza del nesso causale (STF 127 IV 75):

tenuto conto dell’automobile in marcia, dell’impatto con la vittima e del fatto

che quest’ultima sia stata violentemente scaraventata in aria per poi rovinare

sul’asfalto a distanza di diversi metri si può certamente concludere che

l’esito mortale sia una conseguenza logica di questi fatti, tenuto conto

dell’andamento ordinario delle cose e dell’esperienza generale della vita (STF

130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10).

8.3 Occorre quindi solo stabilire se,

in quell’incidente, si è realizzato un fattore interruttivo della causalità,

ovvero una circostanza a tal punto isolita ed inusuale da porre in secondo

piano l’atteggiamento assunto dall’accusato conducente. Ciò che però non è il

caso.

Infatti,

l’auto in questione è risultata priva di malfunzionamenti o difetti così che

non si può ascrivere ad altri fattori l’evento scatenante dell’incidente. La

difesa ha in effetti al proposito precisato di non avere potuto scorgere la

vittima a causa della particolarità del sistema d’illuminazione predisposto

sull’autoveicolo __________ che ha causato l’incidente. Al proposito ha addotto

delle considerazioni tecniche (v. perizia ing. __________ del 18 agosto 2009),

secondo le quali i fari anabbaglianti di questa vettura sono di tipo

asimmetrico, così che la proiezione di luce raggiunge i 50 metri sul lato sinistro del veicolo mentre è di 75 metri sulla parte destra. Il motivo di detta

differenza consiste nel fatto che, sul lato destro della strada, si cerca una

migliore illuminazione per scorgere i pedoni sul marciapiede, mentre sulla

parte sinistra il fascio luminoso è più limitato e rivolto verso il basso, allo

scopo di non abbagliare il traffico proveniente in senso inverso. Per questo

motivo era, per l’accusato, molto più difficile (se non impossibile) poter

scorgere la vittima, proprio perché proveniva da sinistra ed era illuminata dal

fascio di luce più tenue.

Queste

circostanze non permettono però di concludere che il pedone non avrebbe potuto

(e dovuto) essere avvistato ad una distanza tale da permettere una frenata

tempestiva e tale da evitare l’impatto. Infatti, se è vero quanto pretende la

difesa, è altrettanto vero che le particolarità dei fasci illuminatori non

costituivano una novità per ACCU 1 il giorno dell’incidente, in quanto si

trattava del suo autoveicolo personale. Egli doveva infatti attenersi al

principio di cautela e prudenza che s’impone ad ogni automobilista tenuto conto

-evidentemente- anche delle specifiche qualità dell’autovettura a lui in uso.

8.4 Per quanto attiene alla eventuale

concolpa della vittima va osservato che il comportamento assunto dal pedone

(che stava effettuando una comune operazione di attraversamento della strada in

prossimità ad un passaggio pedonale), ancorché non precisamente rispettosa

della normativa stradale riferita ai pedoni sopra indicata, non era tale da

poter essere in quel luogo considerata a tal punto grave e inusuale da

interrompere il legame di causalità o da assumere un peso tale da risultare la

causa più immediata dell’evento, in modo da relegare in secondo piano

l’atteggiamento assunto dal conducente.

9. Date

quindi per assodate le condizioni di causalità naturale e adeguata e quella

della violazione della normativa legale vigente, escluso l’intervento di un

fattore interruttivo, per decidere in merito alla colpevolezza dell’accusato,

richiamato anche quanto indicato ai punti precedenti, occorre stabilire se, quo

agli aspetti oggettivi, allo stesso può essere addossata una “violazione

di un dovere di prudenza” e, per quanto attiene agli aspetti soggettivi, se

ha commesso una “negligenza”.

Per

rispondere a questo quesito occorre tenere conto che l’incidente è avvenuto in

una zona abitata, che era notte, che le condizioni stradali erano rese ancor

più difficili a causa della leggera foschia, che vi era nelle immediate

vicinanze un passaggio pedonale, numerose intersezioni (art. 31 LCS) e

considerato che, l’accusato ha dichiarato che, in tali condizioni, si stava

muovendo 50 km/h si deve forzatamente concludere che la sua andatura non

era adeguata alle circostanze concrete e che, così guidando, ha superato il

livello del rischio ammesso dal dovere di prudenza imposto agli automobilisti.

Stante la severa normativa valida nella circolazione stradale non possono

quindi essere prese in considerazione le doglianze del conducente secondo cui

non avrebbe potuto scorgere la vittima (che aveva già attraversato una corsia) o

che l’incidente era assolutamente inevitabile.

10. Sulla

base delle valutazioni e dei calcoli operate dall’ing. __________ nella sua

perizia del 18 agosto 2009 __________ poteva essere scorta dal conducente

accusato quando la distanza tra il veicolo e la stessa era di circa 17 - 18 metri. In tal momento la vittima si sarebbe dovuta trovare circa 1.8 - 1.9 metri rispetto all’asse longitudinale della vettura. In base alla velocità a di avvicinamento

dell’automobile e a quella di attraversamento del pedone si tratta del primo

istante in cui il pedone è illuminato dai fari dell’automobile.

A ciò

l’esperto ha aggiunto che “circolando a 40 km/h non è possibile fermarsi completamente nell’avvistare un ostacolo a 17 metri”, che “sulla stessa base , ipotizzando invece che un conducente, con una velocità iniziale

di 50 km/h, reagisce a 17 metri da un ostacolo, il suo veicolo raggiunge

l’ostacolo con una velocità di circa 39-42 km/h” e che “secondo la letteratura tecnica specializzata, un pedone investito a tale velocità viene mediamente

proiettato tra 8 e 22 metri dal punto di collisione”.

Nemmeno quanto

appena esposto permette d’esonerare ACCU 1 dalla sua responsabilità

nell’incidente in questione. Infatti, se le condizioni oggettive e

meteorologiche di quel momento non permettevano ad un conducente d’evitare

l’impatto alla velocità di 40 km/h, l’automobilista avrebbe dovuto

ulteriormente ridurre la stessa e adeguare la propria andatura in modo da

essere in grado di arrestare il proprio veicolo senza causare incidenti, tenuto

conto di tutti i pericoli che una strada di quel tipo può riservare. Va

comunque precisato che l’ipotesi fatta dal perito si riferisce ad una

situazione in pieno buio, con la strada illuminata dai soli fari anabbaglianti,

mentre invece, nel caso concreto, erano presenti dei lampioni accesi.

11. L’accusato

non può essere nemmeno esonerato per il fatto che la vittima indossava abiti

con colori non chiari. A questo proposito si osserva che se è vero che __________

era vestita di scuro, è anche vero che il pedone non era di certo invisibile e

doveva pertanto essere scorto con le luci dei fari e dei lampioni.

12. La posizione dell’accusato si trova

per finire aggravata dal fatto che, come sopra ricordato, questo incidente si è

consumato in una zona molto sensibile, densamente abitata e soprattutto molto

frequentata dai pedoni, dove la giurisprudenza si dimostra più severa e dove

l’insorgere di un pedone non è considerato un evento anomalo o straordinario

(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2.1. bb) ad art.

32 LCS). L’automobilista deve essere costantemente pronto ad affrontare

qualsiasi ostacolo, circolando lentamente e, se necessario, fermandosi, tenendo

finanche conto della possibilità d’incappare in una sedia sull’autostrada

(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.25 ad art. 32

LCS).

In altre parole, pur dando per assodato che la visibilità non era

perfetta come di giorno, è altrettanto vero che proprio per questo motivo per

l’automobilista s’imponeva un accresciuto dovere di prudenza, in modo di essere

sempre in grado a “tenir prêt à freiner son véhicule” in caso di

pericolo: il faut conduire le véhicule à une vitesse telle que, compte tenu

de toutes les circonstances, il puisse être ralenti au bon moment, voire

arrêté” (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2. ad

art. 32 LCS) evitando così ogni ostacolo.

13. Questi

principi sono applicabili in particolar modo al caso che qui ci occupa, siccome

l’accusato, conosce bene il comparto stradale da lui percorso, da lui battuto da

molto tempo e vicino alla sua abitazione; sapeva quindi, come sanno tutti gli

abitanti del __________ che la Via __________ è una strada in cui occorre

prestare attenzione proprio perché molto trafficata sia da vetture che da

pedoni. Si tratta del classico “endroit connu” , che qui costituisce

un’aggravante: Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2.4

ad art. 32 LCS).

14. Data la colpevolezza la pena va

commisurata al fatto che dai fatti è trascorso molto tempo e l’accusato (per il

resto un onesto lavoraratore) si è sempre comportato in modo adeguato, nel

rispetto delle leggi, senza mai incorrere in sanzioni giudiziarie, nemmeno in

ambito automobilistico. Per di più si è dispiaciuto per l’incidente di cui al

presente procedimento.

Visti gli artt. 12

cpv. 3, 117 e 42 CP; artt. 26 cpv. 2, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 33 cpv. 2, 49 e 90

e segg. LCS; artt. 4 cpv. 1, 6 cpv. 1, 47 cpv. 1, 2 e 5 OCS; artt. 9 segg. e 273

e segg. CPP; art. 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

posti;

dichiara ACCU

1ACCU 1 ,

autore

colpevole di omicidio colposo ex art. 117 CP per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto d’accusa n. 2081/2008 del 2 giugno 2008.

Condanna ACCU 1,

1.

Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 80.--

(ottanta), per un totale di fr. 2'400.-- (duemilaquattrocento);

1.1

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni;

1.2

L’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena

pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota

giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

2.1

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in

6.

(sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

Al pagamento delle tasse e delle spese di giustizia di complessivi fr.

300.

-- (trecento).

Comunica che la

condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del

ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre

esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la

precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese

(art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

ACCU 1

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione

della circolazione, Camorino

Sezione

della popolazione, Bellinzona

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU

1ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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