10.2010.366
Investire un pedone in prossimità di un passaggio pedonale
2 dicembre 2010Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2010.366
Data decisione, Autorità:
02.12.2010, PRPEN
Titolo:
Investire un pedone in prossimità di un passaggio pedonale
OMICIDIO COLPOSO
art. 117 CPS
Incarto n.
10.2010.366
DA 2081/2008
Bellinzona
2 dicembre 2010
Sentenza con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente
con Lorenza Pedrazzini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da:
prevenuto colpevole di omicidio colposo
per avere, a __________,
cagionato per imprevidenza colpevole la morte della pedone __________, e meglio
per avere alla guida della vettura __________ di sua proprietà, omesso di
prestare la dovuta attenzione e prudenza alla circolazione, in particolare
omesso di adattare la sua velocità alle particolari condizioni meteorologiche
ed alla scarsa visibilità in prossimità di un passaggio pedonale, andando così
ad investire la pedone __________ che stava attraversando la strada da sinistra
verso destra rispetto alla sua direzione di marcia al di fuori delle strisce
pedonali, provocandole gravi ferite a seguito delle quali decedeva il giorno
stesso dell’incidente presso __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di luogo e di tempo; reato previsto dall'art. 117 CP in relazione
con gli artt. 26 cpv. 2, 32 cpv. 1, 33 cpv. 2 LCS; richiamati gli artt. 12 cpv.
3 e 42 CP;
perseguito con decreto
d’accusa n. DA 2081/2008 di data 2 giugno 2010 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 4'000.- (quattromila), corrispondente a 50 (cinquanta)
aliquote da fr. 80.- (ottanta). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci)
giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 1'600.- (milleseicento).
Vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 5 giugno 2010 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 2 dicembre 2010, al quale ha preso parte l’accusato, accompagnato
dal proprio difensore, così come l’autorità inquirente;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentita la Sost.
procuratrice pubblica, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato invocando il
principio in dubio pro reo, un comportamento ineccepibile del suo assistito per
quanto concerne la sua guida in quelle circostanze, nonché la totale
imprevedibilità del comportamento della vittima che, anche a voler riconoscere una
responsabilità del suo assitito nella triste vicenda, risulta essere grave al
punto da interrompere il nesso di causalità naturale e adeguato tra il comportamento
del suo assistito e il risultato verificatosi;
sentito da ultimo
l'accusato;
posti a giudizio i
seguenti quesiti
1.ACCU 1 deve essere ritenuto autore colpevole o
meno di omicidio colposo per i fatti di cui al decreto d’accusa del 2 giugno
2010 n. 2081/2008 del AINQ 1?
2.In caso di risposta affermativa, quale deve
essere la pena?
3.L’eventuale pena deve essere sospesa
condizionalmente e, se sì, per quale periodo di prova?
4.Chi paga le tasse e le spese di giustizia?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in
diritto
1. La
mattina di lunedì 25 ottobre 2004, poco dopo le 07:00 ACCU 1 si è messo alla
guida del suo veicolo (__________) per raggiungere, dal suo domicilio in __________,
il __________, dove all’epoca lavorava per un’impresa di costruzioni (__________).
Dopo aver percorso la Via __________ in direzione __________ ed aver
effettuato la curva piegante a sinistra di __________, l’imputato si è immesso
sul rettilineo di Via __________.
Poco prima dell’incrocio con la Via __________ (una traversa di Via __________)
la vettura di ACCU 1 ha purtroppo mortalmente investito __________, che stava
attraversando la strada da sinistra verso destra, rispetto alla direzione di
marcia dell’imputato, per far rientro a casa, dopo aver depositato 3 sacchetti
della spazzatura vicino ad un muretto posto a fianco del un negozio di
computer.
L’impatto letale è avvenuto sulla parte anteriore sinistra della
vettura ed ha scaraventato la vittima a terra qualche metro più in avanti. Le
sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. La signora __________ è
deceduta alcune ore più tardi presso l’Ospedale “__________” di __________.
Sulla
precisa dinamica dell’incidente si dirà più nel dettaglio in seguito.
2. Con decreto d’accusa del 2 giugno
2008 il AINQ 1 ha ritenuto l’imputato colpevole di omicidio colposo, per aver “omesso
di prestare la dovuta attenzione e prudenza alla circolazione, in particolare
omesso di adattare la sua velocità alle particolari condizioni meteorologiche
ed alla scarsa visibilità in prossimità di un passaggio pedonale, andando così
ad investire la pedone __________ che stava attraversando la strada da sinistra
verso destra rispetto alla sua direzione di marcia al di fuori delle strisce
pedonali, provocandole gravi ferite a seguito delle quali decedeva il giorno
stesso dell’incidente presso __________, __________”.
Contro questo decreto d’accusa ACCU 1, per
mezzo del proprio patrocinatore, DI 1, ha interposto opposizione.
In data 24 agosto 2009 è stato celebrato
il processo, la cui sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione e
revisione penale del Tribunale d’appello il 4 aprile 2010 (inc. 17.200.52).
Quest'ultima Autorità, contrariamente a quella che l’ha preceduta, ha infatti
ritenuto che i fatti non erano stati correttamente accertati per ricostruire l'esatta
dinamica dell'incidente ed ha quindi annullato la sentenza di primo grado
rinviando nel contempo gli atti ad un nuovo Giudice per procedere
all'accertamento dei fatti rilevanti sulla base dei quali poter poi valutare,
in particolare, se la velocità alla quale circolava l'imputato fosse
appropriata alle circostanze o meno.
Da qui la necessità di procedere
all’odierno dibattimento.
3. Va innanzitutto rilevato che
l’incidente è avvenuto la mattina presto, tra le 7.10 e le 7.20 di una tipica
giornata autunnale secca (AI 11, rapporto di constatazione incidente mortale
della circolazione stradale e informazioni complementari; verbale
d’interrogatorio di ACCU 1; verbale di interrogatorio di del teste __________).
Prima di procedere al giudizio occorre
stabilire su quali circostanze non può essere mossa obiezione alcuna:
-
l’investimento di __________ è avvenuto mentre quest’ultima stava
attraversando la Via __________ all’altezza dell’incrocio con la Via __________ da sinistra a destra;
-
__________ non è stata travolta sulle strisce pedonali, bensì una
ventina di metri oltre (cfr. AI 13, Riproduzione stereofotogrammetrica);
-
la vettura che l’ha investita sopraggiungeva da __________ ed era
diretta a __________;
-
il veicolo dell’accusato era privo di difetti;
-
al volante c’era ACCU 1, che quella mattina si stava puntualmente
recando al lavoro;
-
dopo aver oltrepassato la curva piegante a sinistra rispetto al suo
senso di marcia, ACCU 1 si è immesso sul rettilineo di Via __________
-
quel tratto di strada era praticamente sgombro, salvo un veicolo davanti
a lui ad una distanza che l’accusato ha stimato in 100 metri;
-
sulla corsia di contromano il traffico era invece molto intenso.
-
lo sguardo di ACCU 1 era proiettato in avanti:
“la mia visuale era rivolta molto
avanti dato che stavo percorrendo un rettifilo e visto anche che anche poco più
avanti di dove è avvenuto il sinistro c’è uno sbocco di carreggiata che poteva
essere potenzialmente pericoloso”;
-
era buio, con una leggera foschia, il sedime stradale era asciutto e il
tratto in questione artificialmente illuminato (AI 11, rapporto di
constatazione incidente mortale della circolazione stradale e informazioni
complementari). In particolare, dalla riproduzione stereofotogrammetrica (AI
13) si evince la presenza di un lampione nei pressi del passaggio pedonale
prima dell’incrocio con Via __________ ed un altro dopo questo incrocio;
-
Fatti
i fari dell’autoveicolo ACCU 1 erano accesi;
-
l’analisi dell’alcoolemia sull’imputato ha dato esito negativo,
-
il luogo dell’infortunio si trova in una zona residenziale e abitata,
con un limite di 50 km/h;
-
improvvisamente ACCU 1 si è trovato davanti a sé (ad una distanza di 3-4 metri) __________ che non è riuscito ad evitare e che ha quindi investito frontalmente;
-
la vittima indossava abiti scuri e meglio una camicetta di colore viola,
un pullover rosso scuro, una gonna marrone ed un grembiule blu (AI 13);
ACCU 1 ha asserito di non avere potuto evitare l’impatto siccome la
vittima non poteva essere scorta per tempo a causa delle condizioni
meteorologiche, oltre che di un veicolo incrociato proprio poco prima
dell’impatto mortale che gli avrebbe impedito di “vedere bene eventuali
ostacoli laterali”.
4. Per quanto concerne invece la velocità alla
quale circolava l’imputato al momento della tragedia, a causa dei continui
cambiamenti di versione dell’accusato i riscontri istruttori non sono univoci e
richiedono pertanto una valutazione più oculata di tutti gli elementi a
disposizione.
-
Nel suo primo verbale di Polizia ACCU 1 ha dichiarato che, giunto sul rettilineo di Via __________,
ha portato (accelerando) la sua velocità a circa 60 km/h con inserita la quarta marcia;
-
interrogato in un secondo tempo dal Sostituto Procuratore pubblico ha “ridimensionato”
il suo racconto, dichiarando in quella sede una velocità tra i 50 e i 60 km/h. ACCU 1, in questo verbale, ha precisato di aver diminuito la sua velocità in prossimità del
passaggio pedonale togliendo il piede dall’acceleratore;
-
nella sentenza del 24 agosto 2009 viene riportato che l’imputato ha in
un primo momento dichiarato una velocità di 50 km/h ed in seguito invece di non sapere dire a che velocità circolasse quella mattina;
-
a questo dibattimento ACCU 1 ha dichiarato laconicamente di non rammentare
la velocità a cui circolava: a giustificazione dei suoi deboli ricordi ha
precisato di avere sottoscritto i precedenti verbali d’interrogatorio senza
averne compreso l’esatto tenore, a causa delle sue scarse conoscenze
linguistiche e siccome gli agenti di Polizia gli avrebbero imposto di
sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli atti.
Questo Giudice ritiene però che la versione dell’imputato fornita in
sede di interrogatorio di polizia del 25 ottobre 2004, dove la velocità
dichiarata era di 60 km/h sia invece quella più credibile. Le ritrattazioni
successive ed i vuoti di memoria non possono infatti essere considerati
attendibili. Non può nemmeno essere presa in considerazione la (nuova) tesi
addotta in sede di dibattimento secondo cui non avrebbe compreso la portata
delle sue affermazioni. Si è infatti approvato che lo stesso conosce
sufficientemente la nostra lingua per dichiarare una cosa semplice: la velocità
del suo veicolo. Perdipiù, ad ogni interrogatorio era presente un interprete, che
ha fedelmente riportato le dichiarazioni fatte, senza che mai nessuno abbia
eccepito alcunché al proposito.
Da quanto sopra esposto si deve forzatamente concludere che ACCU 1,
prima dell’impatto (tenuto conto del margine di tolleranza da riconoscere al
tachimetro) circolava almeno a 50 Km/h. Tuttavia, come si vedrà in seguito,
l’esatta determinazione della velocità non è necessariamente determinate per la
valutazione della posizione dell’imputato in questo procedimento.
5. Ai
sensi dell’art. 117 CP chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è
punito con la detenzione o con la multa.
Il
comportamento delittuoso consiste nella violazione di un dovere di prudenza,
che provoca la morte di una persona: essendo la vita umana protetta in maniera
assoluta dal diritto penale, ognuno deve orientare il proprio comportamento con
l’intelligenza e con la volontà che si possono attendere da lui, alfine di
preservare la vita altrui (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, pag. 64, n. 2). Il dovere
di prudenza è violato allorquando l’autore, al momento dei fatti, avrebbe
potuto (o dovuto) rendersi conto della messa in pericolo altrui omettendo
ciononostante di prestare l’attenzione e gli sforzi che si dovevano attendere
da lui, superando così il rischio ammissibile (DTF 122 IV 133).Occorre
chiedersi se l’autore poteva prevedere, a grandi linee, lo svolgimento concreto
degli avvenimenti, ritenuto che l’entità del dovere di prudenza dev’essere
valutata in funzione della sua situazione personale, delle sue conoscenze e
delle sue capacità.
Per determinare più concretamente quali sono i doveri di prudenza,
bisogna riferirsi alle norme promulgate allo scopo di assicurare la sicurezza
delle persone e di evitare incidenti: nell’ambito della circolazione stradale
ci si riferirà dunque alle norme della LCStr e alle correlate ordinanze (cfr.
sentenza TF 28.08.2006, inc. n.6P.13/2006, consid. 4.3.; DTF 129 IV 119,
consid. 2.1; DTF 122 IV 133, consid. 2a).
6. Dal profilo dell’elemento oggettivo
del reato deve inoltre sussistere un rapporto di causalità naturale “conditio
sine qua non” e adeguato tra il comportamento dell’autore e la morte della
vittima.
La causalità adeguata è esclusa e la concatenazione dei fatti perde
allora la sua rilevanza giuridica, soltanto se altre cause concomitanti, quali,
ad esempio, l’imprudenza della vittima, oppure un fattore esterno indipendente
dall’accusato, costituiscano circostanze del tutto eccezionali o appaiano
dovute a un comportamento talmente straordinario, insensato o stravagante da
non poter essere previsti. Va tuttavia precisato che l’imprevedibilità della
colpa concomitante della vittima non basta da sola a interrompere il rapporto
di causalità adeguata. Occorre che detta colpa abbia una gravità tale da
risultare la causa più probabile e più immediata dell’evento considerato e da far
passare in seconda linea tutti gli altri fattori e in particolare il
comportamento dell’agente, che hanno contribuito a produrlo (CCRP 13.12.2005,
inc. n. 17.2003.62-64, consid. 3; DTF 130 IV 7, consid. 3.2.;
Rep. 1982, pag. 45; DTF 100 IV 284 consid. 3d; sentenza TF 14.10.2003, inc. n.
6S.297/2003, consid. 4; sentenza TF 18.02.2002, inc. n.6S.721/2001,
pag. 7). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, oltre alla
prevedibilità dell’evento va considerata la sua evitabilità; attraverso il
concetto di causalità ipotetica occorre valutare se in caso di comportamento
corretto dell’autore l’evento si sarebbe verificato. Ciò presuppone perlomeno
un alto grado di probabilità, per cui non basta la semplice possibilità che in
caso di comportamento conforme ai doveri di prudenza l’evento fosse evitabile:
il questo senso l’evento è imputabile all’agente soltanto se, qualora
quest’ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi
doveri di prudenza, l’evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi
sicuramente evitato (sentenza TF 28.08.2006, inc. n.6P.13/2006, consid.
4.2.2.)
7. Con
riguardo agli specifici doveri di prudenza ai quali ACCU 1 doveva in concreto
attenersi, occorre segnalare
l’art. 31
cpv. 1 LCStr, secondo cui
“il
conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza”,
l’ art. 32
cpv. 1 LCStr che prevede che
“la
velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle
peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada,
della circolazione e della visibilità (...)”,
nonché
l’art. 3 cpv. 1 ONC, per il quale
“il
conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada”.
Vi sono
poi gli art. 4 cpv. 1 e 4a cpv. 1 lett. a) ONC, secondo i quali
“il
conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello
spazio visibile (…)" e
"la
velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della
strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli 50 km/h nelle località";
per l’art.
33 cpv. 1 e 2 LCStr, inoltre,
"il
conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata"
“avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente deve circolare con
particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni
che vi transitano o che stanno accedendovi”,
mentre ai
sensi dell’art. 6 cpv. 1 ONC
“davanti
ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve
accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che
si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che
visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e
all’occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo".
Dal canto
suo __________ era chiamata ad ossequiare:
l’art. 49
cpv. 2 LCStr che prevede che i pedoni
“devono
attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se
possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono della precedenza, ma non
devono accedervi all’improvviso”,
l’art. 47
cpv. 1, 2 e 5 ONC secondo cui
“i
pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza (…); essi devono attraversare
la strada rapidamente. Essi devono usare i passaggi pedonali, cavalcavia o
sottopassaggi che distino meno di 50 m.” (cpv. 1).
“Sui
passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il pedone ha la precedenza
(…). Tuttavia non può avvalersi della precedenza se il veicolo è già così
vicino da non potersi più fermare per tempo” (cpv. 2).
“Fuori
dai passaggi pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli” (cpv.
5).
Oltre
alle norme citate, torna applicabile il principio generale sancito all’
art. 26
LCStr, definito comunemente “principio dell’affidamento”, secondo cui “ciascuno,
nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di
pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite” (cpv.
1). “Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e
i vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un utente della
strada non si comporti correttamente” (cpv. 2).
E, in tal senso va subito precisato che, anche se l’autore non avesse
superato i limiti di velocità concessi nella zona (50 km/h), non significa che si sia messo al riparo da una condanna, in quanto la normativa stradale
sancisce che un conducente di un autoveicolo deve essere riconosciuto
colpevole di omicidio per negligenza non solo quando non ha rispettato la
normativa federale, ma anche quando non ha semplicemente ossequiato l’appena
citato “dovere generale di prudenza” (Sorgfaltpflicht),
che occorre rispettare indipendentemente dal regime giuridico e dalla
cartellistica vigente sul tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro (DTF
78 IV 73; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 3.2. ad
art. 26 LCS). Per di più va precisato che il limite di velocità costituisce il
divieto di circolare oltre i 50 km/h e non di circolare a quella velocità, che
è la massima consentita.
8. E veniamo dunque ancora ai fatti. Va
innanzitutto rilevato che non v’è obiezione alcuna sul “risultato”
prodotto dall’incidente della circolazione oggetto del procedimento penale e
meglio sul fatto che __________ è deceduta “a causa del trauma cranico
riportato a seguito dell’incidente della circolazione” (AI 15).
8.1 Pure
assodata è l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra il comportamento
del conducente accusato ed il prodursi dell’incidente. L’istruttoria ha
permesso infatti di accertare che il decesso è stato provocato dall’impatto con
la __________ guidata dal ACCU 1 quella mattina.
8.2 Sono altresì di principio adempiute
le condizioni riferite all’adeguatezza del nesso causale (STF 127 IV 75):
tenuto conto dell’automobile in marcia, dell’impatto con la vittima e del fatto
che quest’ultima sia stata violentemente scaraventata in aria per poi rovinare
sul’asfalto a distanza di diversi metri si può certamente concludere che
l’esito mortale sia una conseguenza logica di questi fatti, tenuto conto
dell’andamento ordinario delle cose e dell’esperienza generale della vita (STF
130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10).
8.3 Occorre quindi solo stabilire se,
in quell’incidente, si è realizzato un fattore interruttivo della causalità,
ovvero una circostanza a tal punto isolita ed inusuale da porre in secondo
piano l’atteggiamento assunto dall’accusato conducente. Ciò che però non è il
caso.
Infatti,
l’auto in questione è risultata priva di malfunzionamenti o difetti così che
non si può ascrivere ad altri fattori l’evento scatenante dell’incidente. La
difesa ha in effetti al proposito precisato di non avere potuto scorgere la
vittima a causa della particolarità del sistema d’illuminazione predisposto
sull’autoveicolo __________ che ha causato l’incidente. Al proposito ha addotto
delle considerazioni tecniche (v. perizia ing. __________ del 18 agosto 2009),
secondo le quali i fari anabbaglianti di questa vettura sono di tipo
asimmetrico, così che la proiezione di luce raggiunge i 50 metri sul lato sinistro del veicolo mentre è di 75 metri sulla parte destra. Il motivo di detta
differenza consiste nel fatto che, sul lato destro della strada, si cerca una
migliore illuminazione per scorgere i pedoni sul marciapiede, mentre sulla
parte sinistra il fascio luminoso è più limitato e rivolto verso il basso, allo
scopo di non abbagliare il traffico proveniente in senso inverso. Per questo
motivo era, per l’accusato, molto più difficile (se non impossibile) poter
scorgere la vittima, proprio perché proveniva da sinistra ed era illuminata dal
fascio di luce più tenue.
Queste
circostanze non permettono però di concludere che il pedone non avrebbe potuto
(e dovuto) essere avvistato ad una distanza tale da permettere una frenata
tempestiva e tale da evitare l’impatto. Infatti, se è vero quanto pretende la
difesa, è altrettanto vero che le particolarità dei fasci illuminatori non
costituivano una novità per ACCU 1 il giorno dell’incidente, in quanto si
trattava del suo autoveicolo personale. Egli doveva infatti attenersi al
principio di cautela e prudenza che s’impone ad ogni automobilista tenuto conto
-evidentemente- anche delle specifiche qualità dell’autovettura a lui in uso.
8.4 Per quanto attiene alla eventuale
concolpa della vittima va osservato che il comportamento assunto dal pedone
(che stava effettuando una comune operazione di attraversamento della strada in
prossimità ad un passaggio pedonale), ancorché non precisamente rispettosa
della normativa stradale riferita ai pedoni sopra indicata, non era tale da
poter essere in quel luogo considerata a tal punto grave e inusuale da
interrompere il legame di causalità o da assumere un peso tale da risultare la
causa più immediata dell’evento, in modo da relegare in secondo piano
l’atteggiamento assunto dal conducente.
9. Date
quindi per assodate le condizioni di causalità naturale e adeguata e quella
della violazione della normativa legale vigente, escluso l’intervento di un
fattore interruttivo, per decidere in merito alla colpevolezza dell’accusato,
richiamato anche quanto indicato ai punti precedenti, occorre stabilire se, quo
agli aspetti oggettivi, allo stesso può essere addossata una “violazione
di un dovere di prudenza” e, per quanto attiene agli aspetti soggettivi, se
ha commesso una “negligenza”.
Per
rispondere a questo quesito occorre tenere conto che l’incidente è avvenuto in
una zona abitata, che era notte, che le condizioni stradali erano rese ancor
più difficili a causa della leggera foschia, che vi era nelle immediate
vicinanze un passaggio pedonale, numerose intersezioni (art. 31 LCS) e
considerato che, l’accusato ha dichiarato che, in tali condizioni, si stava
muovendo 50 km/h si deve forzatamente concludere che la sua andatura non
era adeguata alle circostanze concrete e che, così guidando, ha superato il
livello del rischio ammesso dal dovere di prudenza imposto agli automobilisti.
Stante la severa normativa valida nella circolazione stradale non possono
quindi essere prese in considerazione le doglianze del conducente secondo cui
non avrebbe potuto scorgere la vittima (che aveva già attraversato una corsia) o
che l’incidente era assolutamente inevitabile.
10. Sulla
base delle valutazioni e dei calcoli operate dall’ing. __________ nella sua
perizia del 18 agosto 2009 __________ poteva essere scorta dal conducente
accusato quando la distanza tra il veicolo e la stessa era di circa 17 - 18 metri. In tal momento la vittima si sarebbe dovuta trovare circa 1.8 - 1.9 metri rispetto all’asse longitudinale della vettura. In base alla velocità a di avvicinamento
dell’automobile e a quella di attraversamento del pedone si tratta del primo
istante in cui il pedone è illuminato dai fari dell’automobile.
A ciò
l’esperto ha aggiunto che “circolando a 40 km/h non è possibile fermarsi completamente nell’avvistare un ostacolo a 17 metri”, che “sulla stessa base , ipotizzando invece che un conducente, con una velocità iniziale
di 50 km/h, reagisce a 17 metri da un ostacolo, il suo veicolo raggiunge
l’ostacolo con una velocità di circa 39-42 km/h” e che “secondo la letteratura tecnica specializzata, un pedone investito a tale velocità viene mediamente
proiettato tra 8 e 22 metri dal punto di collisione”.
Nemmeno quanto
appena esposto permette d’esonerare ACCU 1 dalla sua responsabilità
nell’incidente in questione. Infatti, se le condizioni oggettive e
meteorologiche di quel momento non permettevano ad un conducente d’evitare
l’impatto alla velocità di 40 km/h, l’automobilista avrebbe dovuto
ulteriormente ridurre la stessa e adeguare la propria andatura in modo da
essere in grado di arrestare il proprio veicolo senza causare incidenti, tenuto
conto di tutti i pericoli che una strada di quel tipo può riservare. Va
comunque precisato che l’ipotesi fatta dal perito si riferisce ad una
situazione in pieno buio, con la strada illuminata dai soli fari anabbaglianti,
mentre invece, nel caso concreto, erano presenti dei lampioni accesi.
11. L’accusato
non può essere nemmeno esonerato per il fatto che la vittima indossava abiti
con colori non chiari. A questo proposito si osserva che se è vero che __________
era vestita di scuro, è anche vero che il pedone non era di certo invisibile e
doveva pertanto essere scorto con le luci dei fari e dei lampioni.
12. La posizione dell’accusato si trova
per finire aggravata dal fatto che, come sopra ricordato, questo incidente si è
consumato in una zona molto sensibile, densamente abitata e soprattutto molto
frequentata dai pedoni, dove la giurisprudenza si dimostra più severa e dove
l’insorgere di un pedone non è considerato un evento anomalo o straordinario
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2.1. bb) ad art.
32 LCS). L’automobilista deve essere costantemente pronto ad affrontare
qualsiasi ostacolo, circolando lentamente e, se necessario, fermandosi, tenendo
finanche conto della possibilità d’incappare in una sedia sull’autostrada
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.25 ad art. 32
LCS).
In altre parole, pur dando per assodato che la visibilità non era
perfetta come di giorno, è altrettanto vero che proprio per questo motivo per
l’automobilista s’imponeva un accresciuto dovere di prudenza, in modo di essere
sempre in grado a “tenir prêt à freiner son véhicule” in caso di
pericolo: il faut conduire le véhicule à une vitesse telle que, compte tenu
de toutes les circonstances, il puisse être ralenti au bon moment, voire
arrêté” (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2. ad
art. 32 LCS) evitando così ogni ostacolo.
13. Questi
principi sono applicabili in particolar modo al caso che qui ci occupa, siccome
l’accusato, conosce bene il comparto stradale da lui percorso, da lui battuto da
molto tempo e vicino alla sua abitazione; sapeva quindi, come sanno tutti gli
abitanti del __________ che la Via __________ è una strada in cui occorre
prestare attenzione proprio perché molto trafficata sia da vetture che da
pedoni. Si tratta del classico “endroit connu” , che qui costituisce
un’aggravante: Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2.4
ad art. 32 LCS).
14. Data la colpevolezza la pena va
commisurata al fatto che dai fatti è trascorso molto tempo e l’accusato (per il
resto un onesto lavoraratore) si è sempre comportato in modo adeguato, nel
rispetto delle leggi, senza mai incorrere in sanzioni giudiziarie, nemmeno in
ambito automobilistico. Per di più si è dispiaciuto per l’incidente di cui al
presente procedimento.
Visti gli artt. 12
cpv. 3, 117 e 42 CP; artt. 26 cpv. 2, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 33 cpv. 2, 49 e 90
e segg. LCS; artt. 4 cpv. 1, 6 cpv. 1, 47 cpv. 1, 2 e 5 OCS; artt. 9 segg. e 273
e segg. CPP; art. 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
posti;
dichiara ACCU
1ACCU 1 ,
autore
colpevole di omicidio colposo ex art. 117 CP per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto d’accusa n. 2081/2008 del 2 giugno 2008.
Condanna ACCU 1,
1.
Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 80.--
(ottanta), per un totale di fr. 2'400.-- (duemilaquattrocento);
1.1
L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni;
1.2
L’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena
pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota
giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
2.1
In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in
6.
(sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
Al pagamento delle tasse e delle spese di giustizia di complessivi fr.
300.
-- (trecento).
Comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del
ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese
(art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
ACCU 1
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione
della circolazione, Camorino
Sezione
della popolazione, Bellinzona
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU
1ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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