10.2010.371
Circolazione senza la licenza di condurre
9 settembre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2010.371
Data decisione, Autorità:
09.09.2010, PRPEN
Titolo:
Circolazione senza la licenza di condurre
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.371
DA
2759/2010
Bellinzona
9
settembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Lucia Andina per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI
1
prevenuto colpevole di guida
senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver condotto motoleggera __________
targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata
dalla competente Autorità amministrativa in data 10.08.2006 per un periodo indeterminato;
Fatti
avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 2759/2010 di
data 21 giugno 2010 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 5'250.- (cinquemila-duecentocinquanta).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.- (mille) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 69 (sessantanove) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi fr. 2'070.- (duemilasettanta), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del
Cantone Ticino il 15.01.2008 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso
di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 69 (art. 36 CP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-
(trecento).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 7 luglio 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 settembre 2010,
al quale l'accusato e il difensore, regolarmente citati a mezzo raccomandata del
9.
agosto 2010, hanno rinunciato ad intervenire, così come il Procuratore
pubblico che ha postulato la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Sull’ammontare delle
aliquote giornaliere e sulla multa aggiuntiva.
2.
Sulle tasse e spese
dell’odierno giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 106 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di
fr. 2’250.- (duemiladuecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quatro)
anni.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
rileva che i dispositivi per i
quali non è stata fatta opposizione, ossia:
“la condanna di ACCU
1:
…
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 69 (sessantanove) aliquote giornaliere da Fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 2'070.-, decretata nei suoi confronti dalla Pretura
penale del Cantone Ticino il 15.01.2008 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 69 (art. 36 CP).
4.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.”
sono esecutivi.
prescinde dal prelevare oneri per
l’odierno giudizio.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Sezione della popolazione,
ufficio della migrazione, Via Lugano 4, Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2070.- pena
pecuniaria
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 2570.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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