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Decisione

10.2010.374

Cagionare per negligenza colpevole la morte di una persona

30 novembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 2818/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2’000.-

(duemila), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 100.- (art. 34 e seg.

CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

, , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 1'800.-.

4.

Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni (vCP), decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________ 2003 ma

l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 giugno 2010;

indetto il pubblico dibattimento in data

30.

novembre 2010, al quale sono comparsi:

-

l’, ,

-

l’accusato, ,

-

il difensore, DI 1 ,

-

la parte civile, CIVI 1 ,

-

il patrocinatore della parte civile CIVI 1, accompagnato da, ,

-

il patrocinatore della parte civile CIVI 2, PR 2,;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il teste dr. med. __________ ;

sentiti il Procuratore pubblico, il

quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

il patrocinatore della parte

civile CIVI 1, PR 1, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e

l’accoglimento delle pretese di parte civile per totali fr. 64'002.80 oltre

accessori, come a istanza, nonché la rifusione di ripetibili;

il patrocinatore della parte

civile CIVI 2, PR 2 il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e

l’accoglimento delle pretese di parte civile di totali fr. 46'604.30 come a

istanza (aumentate di ulteriori fr. 700.— per l’impegno del legale nel

pomeriggio);

il difensore, il quale postula

il proscioglimento del proprio assistito dall’accusa di omicidio colposo; in

via subordinata chiede l’applicazione dell’art. 13 CP (errore sui fatti), in

via ancor più subordinata una riduzione della pena;

il Procuratore Pubblico in

replica e il difensore in duplica;

per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di omicidio colposo, per avere, nel

periodo __________ 2004 / __________ 2004, a __________, nella sua qualità di responsabile e affittuario dell’alpe __________, cagionato per negligenza

colpevole la morte di VB.C. (__________1990),

giovane ragazzo a lui affidato dai genitori per trascorrere alcune settimane

sull’alpe e aiutarlo nei piccoli lavoretti in cambio di vitto e alloggio, e

meglio, per avere, nella sua qualità di garante con il compito di sorvegliare e

controllare il giovane VB.C.,

negligentemente omesso di adottare tutte le misure necessarie per impedire a VB.C., privo della richiesta licenza, di

condurre il veicolo agricolo __________ targato segnatamente di istruire i

suoi dipendenti affinché le chiavi del veicolo agricolo non venissero lasciate

nel veicolo stesso, rispettivamente alla portata di mano VB.C., con la conseguenza che il __________

2004, approfittando del fatto che il dipendente __________ era occupato nella

mungitura delle mucche, VB.C.

riusciva a mettersi alla guida del veicolo agricolo perdendone poco dopo il

controllo, tanto da ribaltarsi e rimanere schiacciato dalla cabina di guida,

riportando gravi lesioni che ne hanno causato il decesso sul luogo

dell’incidente?

2.

Può trovare applicazione l’art.

13.

CP (errore sui fatti)?

3.

In caso di condanna quale deve

essere la pena?

4.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

5.

Devono essere riconosciute le

pretese della parte civile CIVI 2 e, se sì, in quale misura o deve esservi

rinvio al competente foro civile?

6.

Devono essere riconosciute le

pretese della parte civile CIVI 1 e, se sì, in quale misura o deve esservi

rinvio al competente foro civile?

7.

Deve essere revocato il

beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni

decretata dal Ministero Pubblico il __________ 2003 o deve esservi formale

ammonimento?

8.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1, come segue al quesito posto sub 8, decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di

omicidio colposo;

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 400.00 tassa di giustizia

fr. 2'000.00 spese giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 2'440.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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