10.2010.374
Cagionare per negligenza colpevole la morte di una persona
30 novembre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2010.374
Data decisione, Autorità:
30.11.2010, PRPEN
Titolo:
Cagionare per negligenza colpevole la morte di una persona
OMICIDIO COLPOSO
art. 117 CPS
Incarto
n.
10.2010.374
DA
2818/2010
Bellinzona
30
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di omicidio colposo,
per avere, nel periodo __________
2004 / __________ 2004, a __________, nella sua qualità di responsabile e
affittuario dell’alpe __________, cagionato per negligenza colpevole la morte
di VB.C. (__________1990), giovane
ragazzo a lui affidato dai genitori per trascorrere alcune settimane sull’alpe
e aiutarlo nei piccoli lavoretti in cambio di vitto e alloggio, e meglio, per
avere, nella sua qualità di garante con il compito di sorvegliare e controllare
il giovane VB.C., negligentemente
omesso di adottare tutte le misure necessarie per impedire a VB.C., privo della richiesta licenza, di
condurre il veicolo agricolo __________ targato __________, segnatamente di
istruire i suoi dipendenti affinché le chiavi del veicolo agricolo non
venissero lasciate nel veicolo stesso, rispettivamente alla portata di mano VB.C., con la conseguenza che il __________
(recte: __________) agosto 2004, approfittando del fatto che il dipendente __________
era occupato nella mungitura delle mucche, VB.C.
riusciva a mettersi alla guida del veicolo agricolo perdendone poco dopo il
controllo, tanto da ribaltarsi e rimanere schiacciato dalla cabina di guida,
riportando gravi lesioni che ne hanno causato il decesso sul luogo dell’incidente;
fatti avvenuti nelle
summenzionate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 117
CP; richiamato l’art. 48 lett. e CP;
perseguito con decreto d’accusa del 15 giugno
Fatti
2010 n. 2818/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2’000.-
(duemila), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 100.- (art. 34 e seg.
CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
, , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 1'800.-.
4.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni (vCP), decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________ 2003 ma
l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 giugno 2010;
indetto il pubblico dibattimento in data
30.
novembre 2010, al quale sono comparsi:
-
l’, ,
-
l’accusato, ,
-
il difensore, DI 1 ,
-
la parte civile, CIVI 1 ,
-
il patrocinatore della parte civile CIVI 1, accompagnato da, ,
-
il patrocinatore della parte civile CIVI 2, PR 2,;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il teste dr. med. __________ ;
sentiti il Procuratore pubblico, il
quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
il patrocinatore della parte
civile CIVI 1, PR 1, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e
l’accoglimento delle pretese di parte civile per totali fr. 64'002.80 oltre
accessori, come a istanza, nonché la rifusione di ripetibili;
il patrocinatore della parte
civile CIVI 2, PR 2 il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e
l’accoglimento delle pretese di parte civile di totali fr. 46'604.30 come a
istanza (aumentate di ulteriori fr. 700.— per l’impegno del legale nel
pomeriggio);
il difensore, il quale postula
il proscioglimento del proprio assistito dall’accusa di omicidio colposo; in
via subordinata chiede l’applicazione dell’art. 13 CP (errore sui fatti), in
via ancor più subordinata una riduzione della pena;
il Procuratore Pubblico in
replica e il difensore in duplica;
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di omicidio colposo, per avere, nel
periodo __________ 2004 / __________ 2004, a __________, nella sua qualità di responsabile e affittuario dell’alpe __________, cagionato per negligenza
colpevole la morte di VB.C. (__________1990),
giovane ragazzo a lui affidato dai genitori per trascorrere alcune settimane
sull’alpe e aiutarlo nei piccoli lavoretti in cambio di vitto e alloggio, e
meglio, per avere, nella sua qualità di garante con il compito di sorvegliare e
controllare il giovane VB.C.,
negligentemente omesso di adottare tutte le misure necessarie per impedire a VB.C., privo della richiesta licenza, di
condurre il veicolo agricolo __________ targato segnatamente di istruire i
suoi dipendenti affinché le chiavi del veicolo agricolo non venissero lasciate
nel veicolo stesso, rispettivamente alla portata di mano VB.C., con la conseguenza che il __________
2004, approfittando del fatto che il dipendente __________ era occupato nella
mungitura delle mucche, VB.C.
riusciva a mettersi alla guida del veicolo agricolo perdendone poco dopo il
controllo, tanto da ribaltarsi e rimanere schiacciato dalla cabina di guida,
riportando gravi lesioni che ne hanno causato il decesso sul luogo
dell’incidente?
2.
Può trovare applicazione l’art.
13.
CP (errore sui fatti)?
3.
In caso di condanna quale deve
essere la pena?
4.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
5.
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile CIVI 2 e, se sì, in quale misura o deve esservi
rinvio al competente foro civile?
6.
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile CIVI 1 e, se sì, in quale misura o deve esservi
rinvio al competente foro civile?
7.
Deve essere revocato il
beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni
decretata dal Ministero Pubblico il __________ 2003 o deve esservi formale
ammonimento?
8.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1, come segue al quesito posto sub 8, decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di
omicidio colposo;
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 2'000.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 2'440.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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