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Decisione

10.2010.38

Condurre l'autovettura essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.94 - max. 1.14 grammi per mille) malgrado le precedenti condanne per il medesimo reato

10 dicembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 262/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti

a complessivi fr. 7’200.-.

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.

42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva

di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75

(settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti da

questo stesso Ministero Pubblico il __________2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

5.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta)

aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna per complessivi fr. 6'300.- decretata

nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________2007 (art.

46.

cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 36 CPS).

6.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall'art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2010;

indetto il dibattimento 10 dicembre 2010,

al quale è comparso l’accusato assistito dal suo difensore mentre il

Procuratore pubblico con lettera 30 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede che

l’accusato possa effettuare lavori di pubblica utilità;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

l’accusato deve essere ritenuto

colpevole o meno di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel

decreto d’accusa?

2.

in caso affermativo quale deve

essere la pena?

3.

deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75

(settantacinque) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico il __________ 2006?

4.

deve essere revocato il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta)

aliquote giornaliere da fr. 70.—(settanta) per complessivi fr.

6'300.—(seimilatrecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il

__________ 2007?

5.

chi paga le tasse e le spese di

giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 91 cpv. 1 LCStr, 34

segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in stato

di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 262/2010 del 25 gennaio 2010.

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 300 (trecento) ore;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che 4 ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono ad 1 aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

1.

giorno di pena detentiva (art. 39 CP);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai

sensi del vCP), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________

2006; ma

prolunga il periodo di prova di 2 (due)

anni;

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote

giornaliere da fr. 70.-- (settanta) per complessivi fr. 6'300.-- (seimilatrecento)

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ 2007, con l’avvertenza

che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 90 (novanta);

carica all’accusato il pagamento

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione della circolazione,

Camorino,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 6'300.00 pena

pecuniaria

fr. 250.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 6'900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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