10.2010.390
Colpire una persona con un bastone e ometterle soccorso
22 giugno 2011Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2010.390
Data decisione, Autorità:
22.06.2011, PRPEN
Titolo:
Colpire una persona con un bastone e ometterle soccorso
LESIONE SEMPLICE
OMISSIONE DI SOCCORSO
art. 123 cf. 1 CPP-TI
art. 128 CPP-TI
Incarto
n.
10.2010.390
DA 3136/2010
Bellinzona
22
giugno 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole
di 1. lesioni semplici
per avere, il 15 maggio 2010, a __________, colpito CIVI 1 con 2-3 bastonate al capo ed al torace, facendolo cadere a terra e
rotolare lungo una scarpata, provocando le lesioni attestate dal certificato
medico 15 maggio 2010 dell’Ospedale Regionale, agli atti;
2. omissione di soccorso
per avere, il 15 maggio 2010, a __________, omesso di portare soccorso a CIVI 1 da lui ferito così come al punto 1) del
presente decreto di accusa, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da
lui ragionevolmente pretendere;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123
cifra 1, art. 128 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3136/2010
Fatti
di data 9 luglio 2010 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'500.- (millecinquecento) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.
100.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per le pretese di natura civile.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 22 luglio 2010 dall'accusato;
preso atto che l’accusato e il danneggiato hanno
ritirato le rispettive querele (vedi incarto n. 10.2010.239 della Pretura
penale) e hanno dichiarato di disinteressarsi del perseguimento dei reati per i
quali l’autorità agisce d’ufficio, rinunciando pure ad avanzare pretese civili
per i fatti oggetto delle due procedure;
considerato che quando un danneggiato dichiara
di rinunciare ai suoi diritti, il giudice, se non vi sono danni da risarcire,
può prescindere dalla punizione in applicazione dell’art. 53 CP, qualora siano
adempiute le condizioni per la sospensione condizionale della pena e
l’interesse del pubblico all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa
importanza (allo stadio del giudizio è possibile solo l’esenzione dalla pena,
cfr. DTF 135 IV 27);
che, vista la particolarità
della fattispecie, si può prescindere dall’indire il dibattimento;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 33, 53, 123 cifra 1,
128.
CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
stralcia dai ruoli il procedimento
per l’imputazione di lesioni semplici.
dichiara ACCU 1 autore colpevole di
omissione di soccorso per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 3136/2010 del 9 luglio 2010.
manda ACCU 1 esente da pena.
prescinde dal prelevare la tassa di
giustizia.
carica a ACCU 1 le spese di fr.
50.
-.
avverte questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale.
Intimazione a:
e - alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.- spese
giudiziarie
fr. 50.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster