Lexipedia

Decisione

10.2010.390

Colpire una persona con un bastone e ometterle soccorso

22 giugno 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di data 9 luglio 2010 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'500.- (millecinquecento) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.

100.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per le pretese di natura civile.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 22 luglio 2010 dall'accusato;

preso atto che l’accusato e il danneggiato hanno

ritirato le rispettive querele (vedi incarto n. 10.2010.239 della Pretura

penale) e hanno dichiarato di disinteressarsi del perseguimento dei reati per i

quali l’autorità agisce d’ufficio, rinunciando pure ad avanzare pretese civili

per i fatti oggetto delle due procedure;

considerato che quando un danneggiato dichiara

di rinunciare ai suoi diritti, il giudice, se non vi sono danni da risarcire,

può prescindere dalla punizione in applicazione dell’art. 53 CP, qualora siano

adempiute le condizioni per la sospensione condizionale della pena e

l’interesse del pubblico all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa

importanza (allo stadio del giudizio è possibile solo l’esenzione dalla pena,

cfr. DTF 135 IV 27);

che, vista la particolarità

della fattispecie, si può prescindere dall’indire il dibattimento;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 33, 53, 123 cifra 1,

128.

CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

stralcia dai ruoli il procedimento

per l’imputazione di lesioni semplici.

dichiara ACCU 1 autore colpevole di

omissione di soccorso per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 3136/2010 del 9 luglio 2010.

manda ACCU 1 esente da pena.

prescinde dal prelevare la tassa di

giustizia.

carica a ACCU 1 le spese di fr.

50.

-.

avverte questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale.

Intimazione a:

e - alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 50.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster