Lexipedia

Decisione

10.2010.405

Allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i dipendenti della compagnia d'assicurazione, commetere vie di fatto nei confronti di una persona, sferrandogli du

22 settembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 6'300.- (seimilatrecento), corrispondente a 90

(novanta)

aliquote da fr. 70.- (settanta).

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni

8.

(otto).

3.

Si rinviano le parti civili CIVI 1, al competente foro per le

pretese

di natura civile.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie

di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 13 febbraio 2009 dall'accusato;

preso atto che il __________ 2009 ha avuto luogo un primo dibattimento, al termine del quale l’accusato è stato dichiarato autore

colpevole di truffa e vie di fatto ed è stato condannato alla pena pecuniaria

di 70 aliquote giornaliere di fr. 70.-, per complessivi fr. 4'900.-, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 500.-,

mentre è stato mandato esente da pena per il reato di vie di fatto;

vista la sentenza 23 aprile 2010 della

Corte di Cassazione e revisione penale, che in parziale accoglimento del

ricorso dell’accusato ha confermato il reato di truffa e ha rinviato l’incarto

alla Pretura penale per nuovo giudizio sul reato di vie di fatto e sulla pena;

indetto il dibattimento 22 settembre

2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 1°

settembre 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentita la teste;

sentito il difensore, il quale chiede in

via principale il proscioglimento dal reato di vie di fatto e in via

subordinata l’esenzione dalla pena per questo reato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se Stefano ACCU 1 è autore

colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo

carico.

2.

Sulla pena (per tutti i reati)

e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 19 cpv. 2, 34, 42, 47,

106, 126 cpv. 1, 146 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

prende atto che ACCU 1 è autore colpevole

di truffa per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 540/2009 del 5 febbraio 2009.

dichiara ACCU 1

autore colpevole vie di fatto

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

540/2009 del 5 febbraio 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 70

(settanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.

3'500.- (tremilacinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 480.- .

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

dà atto che le parti civili CIVI 1,

, e CIVI 2, , sono state rinviate al competente foro civile per le loro pretese

di corrispondente natura.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 80.- testi

fr. 980.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster