10.2010.405
Allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i dipendenti della compagnia d'assicurazione, commetere vie di fatto nei confronti di una persona, sferrandogli du
22 settembre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2010.405
Data decisione, Autorità:
22.09.2010, PRPEN
Titolo:
Allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i dipendenti della compagnia d'assicurazione, commetere vie di fatto nei confronti di una persona, sferrandogli due pugni
TRUFFA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 146 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2010.405
DA
540/2009
Bellinzona
22
settembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Laura Rossini per giudicare
ACCU 1
(difensore, DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. truffa
per avere, a __________
nel periodo __________ 2007 – __________ 2008, allo scopo di procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i dipendenti della CIVI 1,
, , affermando cose false e dissimulando cose vere, confermandone subdolamente
l’errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio della
compagnia assicurativa, ottenendo un indebito profitto di fr. 61'540.-,veicolo in seguito recuperato e restituito alla parte civile; e
meglio per avere, inoltrato in data __________ 2007 un avviso di sinistro nel
quale asseriva che la vettura Mercedes-Benz E 280, targata TI __________, a lui
intestata era stata rubata in via __________ in data __________ 2007,
firmando in data __________
2008 un accordo d’indennizzo per il furto della vettura per un importo di fr.
61'540.-, sottacendo che in data __________ 2007 egli era stato informato del
ritrovamento, avvenuto in data __________ 2008 (recte 2007), della vettura a __________,
ritenuto come nel caso in cui avesse informato l’assicurazione egli non avrebbe
avuto diritto al risarcimento per il valore complessivo della vettura, essendo
trascorsi meno di 30 giorni dall’evento, bensì unicamente al risarcimento per i
danni subiti;
2. vie di fatto
per avere, a __________, in
data __________ 2008, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 2,
sferrandogli due pugni, uno al viso e l’altro in pancia e cagionandogli le
conseguenze fisiche descritte nel certificato medico, agli atti, del __________
2008 dell’Ospedale __________;
fatti avvenuti nelle menzionate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 146
cpv. 1 e 126 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 540/2009 di
data 5 febbraio 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 6'300.- (seimilatrecento), corrispondente a 90
(novanta)
aliquote da fr. 70.- (settanta).
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni
8.
(otto).
3.
Si rinviano le parti civili CIVI 1, al competente foro per le
pretese
di natura civile.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie
di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 13 febbraio 2009 dall'accusato;
preso atto che il __________ 2009 ha avuto luogo un primo dibattimento, al termine del quale l’accusato è stato dichiarato autore
colpevole di truffa e vie di fatto ed è stato condannato alla pena pecuniaria
di 70 aliquote giornaliere di fr. 70.-, per complessivi fr. 4'900.-, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 500.-,
mentre è stato mandato esente da pena per il reato di vie di fatto;
vista la sentenza 23 aprile 2010 della
Corte di Cassazione e revisione penale, che in parziale accoglimento del
ricorso dell’accusato ha confermato il reato di truffa e ha rinviato l’incarto
alla Pretura penale per nuovo giudizio sul reato di vie di fatto e sulla pena;
indetto il dibattimento 22 settembre
2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 1°
settembre 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentita la teste;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento dal reato di vie di fatto e in via
subordinata l’esenzione dalla pena per questo reato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se Stefano ACCU 1 è autore
colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo
carico.
2.
Sulla pena (per tutti i reati)
e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 19 cpv. 2, 34, 42, 47,
106, 126 cpv. 1, 146 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
prende atto che ACCU 1 è autore colpevole
di truffa per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 540/2009 del 5 febbraio 2009.
dichiara ACCU 1
autore colpevole vie di fatto
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
540/2009 del 5 febbraio 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 70
(settanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.
3'500.- (tremilacinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 480.- .
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
dà atto che le parti civili CIVI 1,
, e CIVI 2, , sono state rinviate al competente foro civile per le loro pretese
di corrispondente natura.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 80.- testi
fr. 980.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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