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Decisione

10.2010.414

Tacciare qualcuno di razzista e tentare di costringere una persona a firmare una lettera

22 dicembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 3154/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'200.- (milleduecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 80.-

(ottanta) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile al

competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 29 luglio 2010 dall'accusato;

la giudice precisa che il capo d’imputazione

n. 2 coazione è da intendere, come del resto si evince dal contenuto della

descrizione dei fatti, un tentativo di coazione (art. 22 CP);

sentita l’avvocato di parte civile, il

quale chiede la conferma del decreto d’accusa impugnato;

sentito il difensore, il quale chiede che

il suo assistito venga prosciolto dal capo d’imputazione di tentativo di

coazione non essendo dati i presupposti oggettivi e soggettivi dello stesso;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se l’imputato è autore

colpevole di

1.1

ingiuria

1.2

coazione

per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

2.

Quale deve essere l’eventuale

pena.

3.

Se l’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni.

4.

A chi vanno caricate la tassa e

le spese di giudizio.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 22, 42 cpv. 1 e 4, 177,

181.

CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria,

art. 177 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 1 del

decreto di accusa n. 3154/2010 del 15 luglio 2010.

proscioglie ACCU 1,

dal reato di

tentativo di coazione, art. 181 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 3154/2010 del 15 luglio 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 400.-

(quattrocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050.- con motivazione scritta e di fr.

450.

- senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione scritta

fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 600.- potrebbe

essere a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

si dà atto che il rinvio delle pretese civili

al competente foro, non essendo state contestate, è cresciuto in giudicato;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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