10.2010.428
Incendio colposo
19 gennaio 2012Italiano33 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2010.428
Data decisione, Autorità:
19.01.2012, PRPEN
Titolo:
Incendio colposo
INCENDIO COLPOSO
art. 222 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2010.428
DA 3333/2010
Bellinzona
19
gennaio 2012
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Fabia
Giannini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difensore: DI
1, __________)
prevenuto colpevole di incendio colposo
per avere, il __________
negligentemente cagionato l’incendio della sua abitazione in Via __________ a __________
provocandone in tal modo la pressoché totale distruzione, e meglio per avere, a
causa della manomissione di un fusibile del quadro elettrico rinforzandolo con
della carta stagnola, provocato il surriscaldamento dell’impianto elettrico dal
quale si originava in seguito l’incendio dell’immobile, così come stabilito ed
accertato peritalmente nel reperto tecnico-scientifico stilato in data
09.06.2010 dall’ing. __________;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 222
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. 3333/2010 di
data 2 agosto 2010 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna (art. 34 e segg.
CPS), corrispondenti a complessivi fr. 3'000.- (tremila).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e
segg. CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 2’500.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 11 agosto 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l’imputato è autore
colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d’accusa in questione.
2. Quale deve essere l’eventuale pena.
3. Se l’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni.
4. A chi vanno caricate la tassa e
le spese di giudizio.
preso atto che con scritto 27/30 gennaio 2012
il difensore ha formulato la dichiarazione d’appello;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1, cittadino
italiano domiciliato a __________, è nato a __________ il __________. Architetto,
ora pensionato, egli è attualmente degente presso la __________ a __________; è
separato e ha tre figli, tutti maggiorenni, e percepisce una pensione mensile
di fr. 2'100.- netti.
2. Il __________ verso le
ore 02.30 si è sviluppato un incendio nell’abitazione di ACCU 1 in via __________ a __________.
Interrogato in merito il giorno
seguente egli ha così descritto i fatti:
“Ieri sera mi sono coricato a letto ma non mi ricordo l’orario esatto;
solitamente vado a dormire verso le ore 20. Ad un certo punto mi sono svegliato
ed ho subito sentito un odore di fumo nel mio naso; mi sono quindi alzato e mi
sono recato in bagno. Per andare in bagno bisogna passare da un corridoio;
voltandomi indietro vedevo delle fiamme provenire dal corridoio. Io mi sono
spaventato e son subito uscito di casa; preciso che in questo momento avevo
unicamente con me un maglione e le mutande. Sono quindi sceso in strada ed ho
raggiunto la prima casa che ho trovato dove ho bussato alla porta. Mi ha aperto
una signora, la mia vicina di casa Signora __________, con la quale ogni tanto
mi vedo quando passo davanti a casa sua. Ho chiesto aiuto alla signora __________
e lei ha avvisato Polizia a [recte: e] i pompieri i quali sono intervenuti sul
posto.” (verbale interrogatorio ACCU 1, __________, pag. 2).
L’allarme alla Polizia e ai Pompieri è giunto alle ore 02:40. L’intervento di
spegnimento ha permesso di circoscrivere il fuoco e di domare le fiamme,
tuttavia l’edificio e il suo contenuto sono andati praticamente distrutti (cfr.
rapporto peritale ing. __________ del 9 giugno 2010 (in seguito: perizia ing. __________),
pag. 2).
3.Nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria che ha fatto seguito
all’evento è stata demandata all’ing. __________ di __________, perito
giudiziario da 35 anni, una perizia tecnico scientifica volta ad accertarne le
cause e ad individuare le eventuali colpe.
Il referto, reso il 9 giugno 2010, ha concluso che l’incendio ha avuto origine
e si è propagato nell’impianto elettrico a causa di sovraccarico con
conseguente surriscaldamento per impedita protezione di almeno un fusibile
manomesso con rinforzo di carta stagnola (cfr. perizia ing. __________, pag.
5).
Secondo gli accertamenti del perito, infatti, “tracce evidenti lasciano
ricondurre la causa dell’incendio a un problema elettrico legato all’impianto
dello stabile. L’affiorare del tracciato dei fili di collegamento sottomuro
conferma che l’incendio ha avuto origine e si è propagato in essi diffondendosi
poi a oggetti combustibili per prossimità. Il fusibile del gruppo luce atrio,
WC, camera, rinvenuto rinforzato con carta stagnola, il ritrovamento di altra
carta del genere unitamente alla presenza di elevata quantità di fusibili di
riserva rinvenuti vicino al quadro elettrico, sono la prova che, almeno per
questo gruppo, i carichi elettrici erano eccessivi tanto da richiamare
frequenti sostituzioni e da ultimo il rinforzo per eluderne la funzione di
protezione.
La normativa in vigore al momento dell’edificazione della villetta ammetteva
per i gruppi luce l’uso di conduttori di rame isolato con una sezione di 1 mm2
e valvolazione di 6 A, equivalente all’uso di potenze, ritenuto lo spunto, non
oltre i 1000 W. Connettere maggiori valori significa provocare elevati
assorbimenti con forte surriscaldamento. Ecco perché la funzione del fusibile è
importante onde proteggere l’impianto da inconvenienti come quello
verificatosi.
Fatti
I due radiatori elettrici a circolazione di olio rinvenuti tra i detriti
offrono da soli potenze complessive di ca 3500 W all’origine di assorbimenti
vicino ai 15 A. Oltre il doppio, quindi, del consentito. Resti di altri
provvisori e di prese multiple con collegamenti a utilizzatori non meglio
definiti, suggeriscono poi la presenza di ulteriori, possibili carichi
addizionali.” (perizia ing. __________, pag. 5).
Il perito ha altresì considerato che “il giorno di Natale del __________
identico evento si è prodotto nello stabile di __________ del medesimo
proprietario. Forti analogie nei riscontri richiamano similitudine per quanto
al nesso causale. Anche allora furono trovate modifiche e aggiunte all’impianto
elettrico con, tra l’altro, allacciamento di diversi radiatori elettrici a
forte assorbimento e rinforzo di fusibile con carta stagnola. Le tracce
rilevate confermarono origine e diffusione del fuoco nei collegamenti elettrici.”
(perizia ing. __________, pag. 5).
4.A sostegno delle proprie posizioni ed in vista del
dibattimento, la difesa ha dato incarico all’ing. __________ - ingegnere
elettrotecnico e “perito ufficiale nominato e giurato per cause d’incendio e
incendi elettrici” (cfr. verbale di audizione, pag. 2) - , di __________ (__________),
di effettuare una perizia di parte. I risultati del lavoro di quest’ultimo
hanno in sostanza condotto ad una conclusione diversa da quella del perito
giudiziario.
L’ing. __________ contesta le conclusioni dell’ing. __________ in quanto a suo
parere solamente il circuito elettrico designato con “luce atrio, WC, camera” è
messo fuori uso mediante carta stagnola e quindi solo quest’ultimo avrebbe potuto
presentare tracce di un riscaldamento troppo elevato. Tuttavia “nella fattispecie
in quasi tutti i circuiti elettrici dell’intera casa si sono però riscontrate
tracce del genere. Questo non può essere stato causato da un unico circuito
elettrico sovraccarico. La causa va dunque ricercata altrove” (perizia ing.
__________, pag. 4, punto 1.12, traduzione in italiano).
Sulla base di come si presentavano le tracce, l’ing. __________ ha indirizzato
la ricerca verso l’angolo del locale. “Per terra, davanti alla finestra a
tutta altezza situata a sud-est, verso la terrazza, si trovava un radiatore
elettrico, posizionato lungo l’intera larghezza della finestra. La parte
dell’allacciamento con il regolatore per la potenza si trovava sul lato
sinistro della finestra, vale a dire direttamente nell’angolo orientale del
locale. Il radiatore era collegato in modo fisso con la rete mediante un cavo a
5 poli. Il cavo usciva dal regolatore sul lato finestra del radiatore, per 350 mm costeggiava il radiatore, dopodiché veniva condotto nel pavimento. Da un’osservazione più
precisa di questa parte del cavo situata fuori dal pavimento è poi scaturito
che 3 su 5 fili mostravano punti danneggiati che sembravano essere tracce da
elettroerosione a scintilla. Questa parte di cavo è stato staccato e preparato
in modo da poter essere ulteriormente esaminato sotto il microscopio. L’esame
sotto il microscopio effettuato in un secondo tempo ha poi effettivamente
evidenziato che i punti danneggiati su tre dei cinque fili elettrici
rappresentavano tracce di elettroerosione a scintilla, generate da un arco di tensione.
[…] Dopodiché si è affrontato il prossimo punto con le tracce notevoli sulla
parete sud-orientale della cucina, per chiarire l’origine delle medesime.” (perizia
ing. __________, pag. 10-11, traduzione in italiano).
Sentito in qualità di teste nell’ambito dell’istruttoria direttamente a
confronto con l’ing. __________, l’ing. __________ ha precisato che “si
tratta di collegamenti che entrano dall’esterno dal tetto (vedi foto n. 2),
attraversano il locale cucina e arrivano fino al locale sotto la cucina. Si
tratta di collegamenti che sono dentro il muro. Questi fili sono interrotti in
una lunghezza di 20 cm e questa interruzione è dovuta ad un fulmine. Questa
materia verde è rame evaporato a seguito di un fulmine e si trasforma in questo
colore con il trascorrere del tempo. Secondo me il fulmine può essere
l’unica causa di questa interruzione a causa dell’evaporazione del rame […].”
(verbale di audizione, pag. 1 e 2).
L’ing. __________ ha perciò concluso che l’incendio è stato generato da un
colpo di fulmine nella rete di alimentazione elettrica nelle immediate
vicinanze della casa in via __________. “Da questa prova consegue
imperativamente che il fusibile manipolato mediante carta stagnola non può aver
avuto nessun collegamento con l’origine dell’incendio, dato che il circuito
elettrico che alimentava il radiatore non è identico a quello il cui fusibile
era stato manipolato con la carta stagnola.” (perizia ing. __________, pag.
16, punto 3, traduzione in italiano).
5.L’ing. __________, durante il confronto al dibattimento con
l’ing. __________, ha contestato le conclusioni del collega in quanto secondo
Meteosuisse quel giorno non ci sono stati fulmini nelle vicinanze della casa
del signor ACCU 1 (cfr. verbale di audizione, pag. 2 e documento da lui prodotto
inerente le scariche avvenute durante il mese di maggio __________ nelle
diverse stazioni meteorologiche del Canton Ticino).
Per contro l’ing. __________, pur non contestando le risultanze fornite dal
collega, non esclude possano esserci stati degli errori di registrazione tenuto
conto che le antenne si trovano anche a 300-500 km di distanza e che ci sono le montagne per cui la situazione atmosferica e geologica può
impedire che questi segnali vengano recepiti (cfr. verbale di audizione, pag.
2).
6.L’ing. __________ ha aggiunto al dibattimento che “l’impianto
elettrico di quella casa, specialmente l’impianto luce, è stato costruito
quando venivano utilizzati delle valvolazioni di protezioni di 6 ampères (A).
Veniva impiegato un filo di rame conduttore isolato. L’isolazione di questi
fili oggi non è più permessa perché queste isolazioni erano costituiti da
materiale in parte tessili con delle resine e non c’era ancora l’isolazione in
polietilene come oggi è prescritta.
Queste insolazioni se riscaldate a lungo seccavano e c’era il pericolo che in
casi particolari potevano bruciare. Per arrivare a situazioni delicate si
doveva riscaldarli a lungo. Questi fili sono stati sovralimentati, vale a dire
sono stati sottoposti a carichi superiori di quanto potevano sopportare. Questo
alla lunga porta ad alterare le proprietà isolanti. […]
Se c’era un dispositivo fatto a regola d’arte i quadri venivano protetti e
anche in presenza di un fulmine (ciò che il perito comunque esclude) il quadro
avrebbe dovuto proteggere eventuali difetti all’impianto causati dal fulmine.
Le insolazioni che col tempo si alterano si surriscaldano fino ad arrivare al
collasso. Per questo sono stati abbandonati. Veniamo ora al collegamento con il
quadro di sotto. La valvola rinforzata che abbiamo trovato invece di resistere
fino a 6 A resisteva oltre i 6 A e di conseguenza c’era un surriscaldamento
dell’impianto (più corrente corre e più energia passa e più c’è calore) e
questo calore fa degenerare il potere d’isolazione nel tempo, questo può durare
anche vent’anni a dipendenza di come è caricato. Almeno per quella valvola che
abbiamo rinvenuto c’è la certezza che c’era troppa corrente che passava.”
(verbale di audizione, pag. 2 e 3).
Il maggior carico, a detta dell’ing. __________, era dovuto al collegamento di
due radiatori e di una vetrina ritrovata al piano di sotto con resti di presa e
una barra di rame (foto n. 27), che richiama un forte assorbimento,
probabilmente un impianto con degli spot (verbale di audizione, pag. 3).
L’ing. __________ ha affermato inoltre: “Il sistema se sollecitato oltre e a
lungo oltre i 6 A degenerava fino al collasso. Questi conduttori bruciano
(l’isolazione attorno), a differenza di quelli attuali. Secondo il perito e la
polizia scientifica l’incendio ha avuto origine in questo modo.
L’impianto elettrico avrebbe dovuto essere controllato dopo 20 anni secondo le
disposizioni legali che sono entrate in vigore nel 2002 (Ordinanza sugli
impianti elettrici per la sicurezza degli impianti). L’ultimo controllo è stato
fatto nel 1985 (credo che sia stato rifatto il quadro elettrico) quindi andava
controllato al più tardi nel 2005, ciò che non è stato fatto. Se questo
controllo fosse stato fatto probabilmente si sarebbe scoperto questo problema
perché non avrebbe superato le prove dell’isolazione. Ribadisco che se il
quadro fosse stato eseguito in modo corretto questi difetti possibili o
eventuali del fulmine avrebbero dovuto essere recepiti dall’impianto che
avrebbe dovuto garantire la dovuta protezione secondo le disposizioni sugli
impianti elettrici.” (verbale di audizione, pag. 3).
7.L’art. 222 cpv. 1 CPS punisce con una
pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque per
negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo
per l’incolumità pubblica. Stessa pena è prevista se il colpevole mette per
negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone, art. 222 cpv. 2
CPS.
Dal profilo oggettivo è necessario un comportamento incendiario dell’autore,
ossia atto a provocare un incendio, sia sotto forma di un’azione (in
particolare quando quest’ultima non è accompagnata dalle necessarie
precauzioni), sia di un’omissione (ma solamente se l’autore aveva una posizione
di garante). Detto comportamento deve provocare un incendio, vale a dire un
fuoco di una tale ampiezza che non può più essere spento da chi l’ha cagionato e
deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un pericolo per l’incolumità
pubblica (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. II, 3a ed. 2010, n. 1 e segg. ad art. 222 CP,
e riferimenti ivi citati).
Infine tra il comportamento ritenuto colpevolmente contrario a un dovere di
prudenza e il risultato deve sussistere un rapporto di causalità naturale e
adeguato (Roelli/Fleischanderl, in
Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed. 2007, n. 3 ad art. 222 CP).
Dal profilo soggettivo il reato è adempiuto se l’autore ha agito per
negligenza. La negligenza può essere sia cosciente o incosciente.
Secondo l’art. 18 cpv. 3 CPS agisce per negligenza colui che, per imprevidenza
colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha
tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le
precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni
personali, in specie secondo le sue conoscenze, la sua esperienza e la sua
capacità. Un comportamento viola i doveri di prudenza in particolare quando al
momento dei fatti l’autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e
delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha
oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (sentenza CCRP del 25.11.2009,
inc. n. 17.2008.64, consid. 5.3.; DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV
62 consid. 2d pag. 64, 126 IV 123 consid. 7a/bb pag. 17; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed. 1997, n. 28a
e 33 ad art. 18 CP).
8.Per poter determinare se sia adempiuto l’aspetto oggettivo del
reato occorre innanzitutto analizzare se nel caso in specie ACCU 1 ha provocato senza volerlo un incendio omettendo di osservare le precauzioni alle quali era tenuto
secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
8.1. Violazione dei doveri
di prudenza
L’incendio colposo implica, di regola, un’azione o un’omissione, segnatamente
quando essa non è accompagnata dalle precauzioni richieste (Dupuis et al., Petit commentaire, Code
pénal, 2012, n. 5 ad art. 222).
La punibilità per incendio colposo presuppone quindi una violazione degli
obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto.
I doveri imposti dalla prudenza si determinano a dipendenza delle norme in
vigore, aventi per scopo quello di garantire la sicurezza e di evitare gli
incidenti (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 e rinvii), oppure, ove queste non siano
date, a regole di comportamento unanimemente riconosciute, anche laddove esse
sono state emanate, rispettivamente fissate, da organizzazioni di natura
privata o semiprivata e non rappresentano norme giuridiche in senso stretto
(DTF 130 IV 7, consid. 3.3 pag. 11).
8.1.1. Per determinare se vi sia
un comportamento da parte di ACCU 1 oggettivamente atto a provocare
involontariamente un incendio nel caso concreto bisogna riferirsi a quanto
esposto dai due periti, i quali tuttavia giungono a conclusioni divergenti in
merito alla causa dell’incendio, per cui appare in primo luogo indispensabile
stabilire quale delle due perizie appaia più affidabile.
8.1.2. La regola generale vuole
che il giudice non sia vincolato alle conclusioni del perito giudiziario e possa
valutare liberamente la forza probante della sua perizia così come fa con gli
altri mezzi di prova (Sträuli, in
Commentaire romand, n. 4 ad art. 20 CP; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 3a ed.
2005, n. 30 ad § 11; STF 6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 129
I 49 consid. 4; SJ 1997, pag. 58; DTF 96 IV 97).
Egli non può, tuttavia,
scostarsi dalle risultanze di una perizia giudiziaria senza motivi
determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la
credibilità dell'esperto (Trechsel,
op. cit., n. 8 ad art. 20 CP con numerosi richiami; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, n. 903,
pag. 294-295). In altre parole, relativamente alle questioni specialistiche, il
giudice non può prescindere dalle conclusioni della perizia senza motivi
concludenti o imperativi. Tali motivi sono dati segnatamente quando il referto
è lacunoso, contiene una contraddizione interna evidente, poggia su premesse
fattuali manifestamente false, emana da una persona che non possiede le conoscenze
specialistiche necessarie oppure emette un’opinione manifestamente
insostenibile o viziata da un’errata interpretazione della legge. Inoltre, il
giudice può distanziarsi dalla perizia se egli apprezza in modo differente il
contenuto o la forza probante di elementi sui quali il perito si è fondato,
quando le spiegazioni del perito in occasione della sua audizione divergono dal
rapporto scritto su punti essenziali, se opinioni contrarie di altri
specialisti (anche di parte) si rivelano sufficientemente concludenti per
revocare in dubbio il buon fondamento della perizia oppure quando indizi
concreti fanno vacillare la perizia o depongono contro la sua attendibilità.
Infine, il giudice può scostarsi dalla perizia che viene smentita da una
superperizia che giunge ad altre conclusioni. Secondo la giurisprudenza, i
tribunali ritrovano pieno potere decisionale quando più perizie divergono tra
loro, totalmente o parzialmente, su punti essenziali (Sträuli, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 20 CP; Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, Précis de
droit pénal général, 3a ed. 2008, n. 919, pag. 162; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a ed. 2009, n. 2 ad art. 20 CP; Stratenwerth, op. cit., n. 30 ad § 11;
DTF 130 I 337 consid. 5.4.2; STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 2; DTF
129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 125 V 351 consid. 3b; 118 Ia 144
consid. 1c; 110 Ib 52 consid. 2; 107 IV 7 consid. 5; 102 IV 225 consid. 7b; 101
Ib 405 consid. 3b; 101 IV 129 consid. 3a; 96 IV 97; 94 I 286 consid. 1; 87 I 87
consid. 3).
8.1.3. Nel caso che ci occupa,
tenuto conto del confronto verbale tra il perito giudiziario ing. __________ e
quello della difesa, ing. __________, ben ponderate le risultanze dei
rispettivi referti, la scrivente giudice è giunta alla conclusione che quanto
stabilito dal primo sia esatto ed attendibile.
In effetti - come verrà meglio delucidato in seguito - il perito ing. __________
ha suffragato la sua tesi non con semplici supposizioni bensì con prove
concrete e documentate.
Per contro
l’ing. __________ nella sua perizia ha concluso che l’incendio è stato generato
da un colpo di fulmine nella rete di alimentazione elettrica nelle immediate
vicinanze della casa in via __________, senza tuttavia provare che effettivamente
quella notte vi siano stati dei fulmini nella zona (vedi perizia ing. __________,
pag. 16). L’ing. __________ ha dimostrato il contrario, e meglio che secondo i
rilevamenti di Meteosuisse quella notte non ci sono stati fulmini nelle
vicinanze al luogo dell’incendio. Ma anche se vi fossero stati dei fulmini
l’incendio avrebbe potuto essere evitato se l’impianto elettrico fosse stato a
norma.
8.1.4. Dalla perizia dell’ing. __________
si evince che l’impianto elettrico della casa riguardante la luce è stato
costruito con delle valvole di protezioni di 6 A, e meglio:
-
1 x 6 A della luce del soggiorno;
-
1 x 6 A della luce atrio, WC, camera;
-
1 x 6 A della luce esterna.
I gruppi di 6 A si collegano agli utilizzatori con fili di rame isolati in tubo guaina sottomuro e hanno una
sezione utile di 1 mm2 (perizia ing. __________, pag. 3).
L’intensità
di corrente di 6 A, ritenuto lo spunto, corrisponde ad una potenza elettrica non
oltre i 1000 Watt (W) (perizia ing. __________, pag. 5) e “connettere
maggiori valori significa provocare elevati assorbimenti con forte
surriscaldamento” (perizia ing. __________, pag. 5), con la conseguenza che
i fili di rame conduttore isolato, se riscaldati a lungo, possono seccare con
il pericolo che in casi particolari bruciano (verbale di audizione ing. __________,
pag. 3).
Il perito ha
constatato che nella casa di ACCU 1 il carico elettrico era ben al di sopra dei
1000 W e quindi decisamente troppo elevato: “Tra i detriti nella zona
soggiorno-atrio vengono rinvenuti due radiatori elettrici mobili a circolazione
di olio. Il loro degrado dal fuoco non permette di stabilirne marca, tipo,
caratteristiche e principalmente se essi erano o meno accesi al momento del
sinistro. Dalle dimensioni e dal numero di elementi si riesce comunque [a] risalire
alla potenza complessiva che, per uno si aggira a massimo regime ai 1500 W e
per l’altro ai 2000 W. Dalla loro posizione si evince che essi erano collegati
con cavo volante alle prese del gruppo luce del locale.” (perizia ing. __________,
pagg. 3-4 e foto n. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15). Inoltre a detta dell’esperto al
piano di sotto vi era una vetrina con resti di presa e una barra di rame (foto
n. 27), che richiama un forte assorbimento, probabilmente un impianto con degli
spot (verbale di audizione, pag. 3).
A comprova
del sovraccarico, vicino al quadro elettrico è stata altresì trovata un’elevata
quantità di fusibili di riserva (vedi foto 36, 37 e 3), ciò che fa supporre che
i carichi elettrici erano eccessivi tanto da richiamare frequenti sostituzioni
(perizia ing. __________, pag. 5).
Per evitare continui
rimpiazzi di valvole, ACCU 1 o un non meglio precisato __________ - le cui
generalità sono tutt’ora ignote in quanto l’accusato non ha mai fornito la
benché minima informazione utile per la sua identificazione - le ha allora
rinforzate tramite carta stagnola, così da eludere la funzione di protezione
(vedi foto n. 31, 34, 35, 36, 37 e 38 della perizia ing. __________).
Dall’interrogatorio
dell’ing. __________ risulta, infine, che l’ultimo controllo dell’impianto
elettrico dell’abitazione dell’accusato è stato effettuato nel 1985,
contrariamente a quanto previsto dall’art. 32 cpv. 4 e dal relativo Allegato
dell’Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27),
che prevede che gli impianti elettrici non previsti dalle lett. a, b e c
dell’art. 2 dell’Allegato sopracitato sottostanno al controllo ogni 20 anni (cfr.
verbale di audizione, pag. 3).
8.1.5. Da quanto esposto si può
dunque concludere che con il rinforzo delle valvole con carta stagnola
l’accusato ha creato una situazione di pericolo.
Il
comportamento di ACCU 1 è tanto più negligente se si considera che il giorno di
Natale del __________ si era prodotto un identico evento in uno stabile a __________
di sua proprietà, dove erano stati rilevati anche in quel caso aggiunte
all’impianto elettrico con, tra l’altro, l’allacciamento di diversi radiatori
elettrici a forte assorbimento e rinforzo di fusibile con carta stagnola (cfr.
perizia ing. __________, pag. 5).
Inoltre ACCU
1 non ha fatto controllare l’impianto elettrico che andava revisionato al più
tardi nel 2005, vale a dire 20 anni dopo l’ultimo controllo (cfr. verbale di
audizione, pag. 3).
A questo
proposito il perito ha precisato che se questo controllo fosse stato fatto, e “il
quadro fosse stato eseguito in modo corretto questi difetti possibili o
eventuali del fulmine avrebbero dovuto essere recepiti dall’impianto che
avrebbe dovuto garantire la dovuta protezione secondo le disposizioni sugli
impianti elettrici.” (verbale di audizione, pag. 3).
A titolo abbondanziale si rileva dunque che, anche ammettendo la tesi dell’ing.
__________, se ACCU 1 avesse proceduto a far controllare l’impianto si sarebbe verosimilmente
scoperto il problema di alterazione delle proprietà isolanti perché non avrebbe
superato le prove dell’isolazione. Inoltre se ci fosse stato un dispositivo
fatto a regola d’arte i quadri venivano protetti e anche in presenza di un
fulmine il quadro avrebbe dovuto proteggere eventuali difetti all’impianto
causati dal fulmine (cfr. verbale di audizione, pag. 3).
8.2. In concreto, è
comunemente risaputo - e ciò senza che sia necessario avere particolari
conoscenze teoriche sugli impianti elettrici - che occorre riservare massima
prudenza nella manipolazione di impianti elettrici e che non si possono eludere
le misure di protezione delle valvole tramite il rinforzo con carta stagnola e
poi sovraccaricare l’impianto, poiché il conseguente surriscaldamento può
provocare - come nel caso concreto - una combustione.
Del resto l’art. 3
dell’Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione prevede
espressamente che: “Gli impianti elettrici devono essere costruiti, modificati,
mantenuti in esercizio e controllati secondo le regole riconosciute della
tecnica. Essi non devono mettere in pericolo persone e cose se sono usati o
esercitati correttamente, e, per quanto possibile, anche se è prevedibile che
le regole a questo proposito non siano rispettate nonché nei casi di
perturbazioni prevedibili”, disposto che ACCU
1 ha violato, in aggiunta all’omissione, come visto, del controllo regolare
dell’impianto elettrico.
8.3. In base a quanto precede,
non v’è dubbio che ACCU 1 abbia violato la norma di comportamento elementare e unanimemente
riconosciuta secondo cui non bisogna eludere le norme di sicurezza delle
valvole rinforzandole con della carta stagnola per potervi allacciare un carico
eccessivo rispetto a quello sopportato dalle stesse senza rinforzo.
Inoltre, l’accusato non ha fatto controllare l’impianto negli ultimi 20 anni,
procrastinando questa situazione di pericolo da cui si è poi giunti, purtroppo,
all’incendio.
In concreto, ACCU 1, con
l’elusione delle norme di sicurezza tramite rinforzo con carta stagnola delle
valvole, ha creato una situazione di potenziale pericolo non ammissibile e ha
cagionato un incendio di una tale ampiezza da non poter più essere da lui
spento in quanto sviluppatosi in modo veloce e ad ampio raggio.
9. Nesso
di causalità
Tra il
comportamento di ACCU 1 ritenuto colpevolmente contrario a un dovere di
prudenza e il risultato deve sussistere un rapporto di causalità naturale e
adeguato (Roelli/Fleischanderl,
op. cit., n. 3 ad art. 222 CP).
9.1. Un rapporto di causalità
naturale è dato quando, senza il comportamento dell’autore, l’evento non si
sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non
occorre che il comportamento dell’autore sia stata la sola o l’immediata causa
dell’evento: è sufficiente che il comportamento colpevole, se del caso
unitamente ad altri fattori, ne costituisca la condizione necessaria (conditio
sine qua non), ossia è sufficiente che, senza di esso, l’evento non si
sarebbe verificato (STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 7; DTF
115 IV 199 consid. 5b e rinvii pag. 206). Sulla questione dell’esistenza di un
nesso di causalità naturale, il giudice si determina secondo il principio della
probabilità preponderante, insufficiente essendo l’esistenza di una semplice
possibilità (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a pag.
212, 118 IV 30 consid. 6; STF 14.10.2003 6S.297/3003 consid. 4; DTF 115 IV 199
consid. 5b; 101 IV 152 consid. 2c).
9.2. Per
contro si ha un nesso di causalità adeguata fra il comportamento dell’agente e
l’evento quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il
secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l’esperienza
generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 130 IV
7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb
pag. 17; STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del
27 giugno 2002, consid. 4.2 pag. 4; DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid.
Considerandi
2.
, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze
ivi citate).
9.3
Perché
un comportamento possa essere dunque considerato responsabile di un determinato
evento ne va accertata l’idoneità causale generale (e non solo in relazione al
caso concreto), tenendo conto che l’idoneità generale può essere data anche in
relazione a conseguenze eccezionali: una causa non è da ritenersi generalmente
adeguata soltanto quando provoca spesso o addirittura regolarmente il tipo
d’evento considerato poiché se un comportamento è in sé atto a produrre un
simile risultato, l’eccezionalità di quest’ultimo non influisce
sull’adeguatezza del nesso causale nonostante la singolarità dell’effetto se
questa singolarità è soltanto quantitativa, cioè se un simile effetto ricorre
con rara frequenza (CCRP 25.11.2009, inc. n. 17.2008.64, consid. 4.3.). Non si
può, invece, prescindere dall’idoneità qualitativa (DTF 113 V 307).
In altre
parole, si può ammettere che un atto o un comportamento che costituisce la
conditio sine qua non di un evento ne è pure la causa adeguata, vale a dire che
è generalmente idoneo a provocarne o favorirne la realizzazione, quando un
osservatore neutrale, vedendo l’autore agire, può prevedere che il suo
comportamento avrà verosimilmente le conseguenze che si sono effettivamente
realizzate (Graven, L’infraction pénale
punissable, 2a ed. 1995, pag. 91; Hurtado
Pozo, op. cit., pag. 170 e segg.). Determinare se il comportamento
dell’autore era idoneo a provocare o a favorire l’evento significa pertanto
stabilire se un osservatore imparziale, vedendo l’autore agire nelle
circostanze del caso, avrebbe potuto dedurre che tale comportamento avrebbe
avuto le conseguenze che si sono effettivamente realizzate, anche senza
prevedere il susseguirsi di tutti gli elementi della catena causale (DTF 91 IV
117.
consid. 3 pag. 120, 86 IV 153 consid. 1 pag. 155).
9.4
L’adeguatezza viene meno,
e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica, quando un’altra
causa concomitante, come ad esempio un evento naturale o la colpa di un terzo o
della vittima, sopravvengono senza poter essere previste. Il carattere
imprevedibile o eccezionale della concausa o della concolpa non è in sé
sufficiente per interrompere in nesso di causalità: la concausa o la concolpa
deve avere un peso tale da risultare l’origine più probabile e immediata
dell’evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori,
in particolare, il comportamento dell’autore (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10,
127.
IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 122 IV 17
consid. 2c/bb pag. 23, 121 IV 27 consid. 2° pag. 213; STF 6S.297/2003 del 14
ottobre 2003, consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2
pag. 4 e 5).
9.5
In base alle risultante
istruttorie e soprattutto peritali risulta che il comportamento di ACCU 1 ha contribuito, secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, al
realizzarsi dell’evento dannoso, l’eventuale concausa (del fulmine) non essendo
comunque provata e semmai atta ad interrompere il nesso causale.
10.
Appurato che sono
adempiuti gli aspetti oggettivi del reato, occorre ora analizzare se, dal punto
di vista soggettivo, l’imputato ha agito con negligenza.
Come visto l’imputato nel caso concreto ha sottovalutato il problema e ha adottato
una soluzione che risolvesse il problema di poca potenza delle valvole tramite
l’uso della carta stagnola senza però curarsi della possibile conseguenza che
il suo atto avrebbe generato.
Tenuto conto delle sue
conoscenze, in quanto architetto, egli non poteva ragionevolmente non rendersi
conto del pericolo che creava, oltrepassando così il limite del rischio
ammissibile. Anche l’elemento soggettivo è pertanto dato in concreto.
11.
Così stando le cose ACCU
1.
va dunque dichiarato autore colpevole del reato di incendio colposo per i fatti
descritti nel decreto d’accusa.
12.
Visto quanto sopra,
occorre ora procedere con la commisurazione della pena.
12.1
Giusta l’art. 34 cpv. 1 CP
il giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla
colpevolezza dell’autore; l’art. 47 CP precisa poi che il giudice commisura la
pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita anteriore e delle
condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla
sua vita (cpv. 1), ritenuto che la colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di
evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
12.2
Secondo la giurisprudenza, il
criterio essenziale per la commisurazione della pena è quello della gravità
della colpa, per la cui valutazione entrano in considerazione diversi fattori.
Da una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le
circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del
proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato
ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato,
l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell'illecito, il ruolo avuto in seno ad una banda e la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto
precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto
dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la
situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta
e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti
penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21 consid. 6.1; 124 IV
44, 47 consid. 2d, cfr. pure CCRP 28.04.2005, inc. n. 17.2002.58/66, consid. 5b
e c, giurisprudenza emessa in relazione all’art 63 v CP, pacificamente
applicabile anche sotto l’egida del nuovo diritto, non avendo la novella
legislativa nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione
della pena previsti dalla previgente normativa, cfr. FF 1999, pag. 1704, cfr.
pure Stratenwerth/ Wohlers, op.
cit., ad art. 47 CP, n. 4 e Dupuis et al.,
op. cit., ad art. 47 CP, n. 1), non potendo trascurare, inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)
per rapporto allo stato di salute, all’età, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102
IV 231,6B.14/2007;6P.152/2009;6B_626/2009). Esigenze di prevenzione generale,
per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Il
principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in
casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé
conforme all’art. 47 CP diano luogo a un obiettiva disuguaglianza; il confronto
tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo
essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123
IV 150, 116 IV 292 e DTF 124 IV 44).
Il giudice
dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo
del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell’offesa, elementi che la
giurisprudenza designava con l’espressione di “risultato dell’attività
illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6). Sotto il profilo
soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che
corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto, nonché alla
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione
riferendosi in quest’ultimo caso alla libertà dell’autore di decidersi a favore
della legalità e contro l’illegalità (DTF 127 IV 101). In relazione a
quest’ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della
situazione personale dell’autore e delle circostanze esterne. La situazione
personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell’art. 19 CP,
turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell’atto. Le circostanze
esterne si riferiscono per esempio a situazioni di emergenza o di tentazione
che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena (FF
1999.
1745, cfr. pure STF 12.03.2008, inc. n.6B_370/2007, consid. 2.2).
Nella
commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota
giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP 13.05.2010,
inc. 17.2009.50, consid. 3.3.a e 4.2.b).
12.3
Nel caso
in esame va anzitutto rilevato come a favore dell’imputato giochino la sua
incensuratezza e il lungo tempo trascorso dai fatti.
Ciò nonostante non si può trascurare il fatto che l’evento delittuoso si sia
verificato a seguito di una grave leggerezza di ACCU 1 di professione architetto,
nonché il fatto che i rischi che l’incendio ha comportato sono notevoli già
solo per il fatto che l’immobile si trova in prossimità di altre abitazioni e
del bosco.
Pertanto, tutto ben ponderato, questo Giudice ritiene adeguata alla
colpa dell’accusato la pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere - unitamente alla sospensione condizionale della stessa per il
periodo di prova di 2 anni (art. 42 cpv. 2 CP), la prognosi essendo senz’altro
positiva.
12.4
Per quanto attiene
all’ammontare dell’aliquota, va detto che ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 CP
un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice ne fissa
l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento
della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e
della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e
assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF 11.01.2010, inc.
n.6B_845/2009, consid. 1.1;6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).
Con riferimento al
reddito mensile netto, che l’accusato stesso ha quantificato in fr. 2’100.-,
tenuto conto della deduzione forfettaria, stabilita in concreto nella misura
del 20%, così come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale e dalla
dottrina (deduzione forfettaria del 20-30% a seconda dell’entità del reddito;
cfr. CCRP 13.04.2010, inc. n. 17.2009.50, consid. 4.2.c e riferimenti), si
perviene alla quantificazione dell’aliquota giornaliera in fr. 50.-.
12.5
La tassa e le spese della presente procedura sono
poste a carico dell’imputato.
visti gli art. 222 cpv. 1 CP; 453,
454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di incendio
colposo, art. 222 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. 3333/2010 del 2 agosto 2010.
condanna ACCU 1ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 40
(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.
2’000.- (duemila);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 3'950.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Intimazione a:
ACCU 1
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 1'400.- tassa
di giustizia
fr. 2'550.- spese
giudiziarie
fr. 300.- testi
fr. 4'250.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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