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Decisione

10.2010.428

Incendio colposo

19 gennaio 2012Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I due radiatori elettrici a circolazione di olio rinvenuti tra i detriti

offrono da soli potenze complessive di ca 3500 W all’origine di assorbimenti

vicino ai 15 A. Oltre il doppio, quindi, del consentito. Resti di altri

provvisori e di prese multiple con collegamenti a utilizzatori non meglio

definiti, suggeriscono poi la presenza di ulteriori, possibili carichi

addizionali.” (perizia ing. __________, pag. 5).

Il perito ha altresì considerato che “il giorno di Natale del __________

identico evento si è prodotto nello stabile di __________ del medesimo

proprietario. Forti analogie nei riscontri richiamano similitudine per quanto

al nesso causale. Anche allora furono trovate modifiche e aggiunte all’impianto

elettrico con, tra l’altro, allacciamento di diversi radiatori elettrici a

forte assorbimento e rinforzo di fusibile con carta stagnola. Le tracce

rilevate confermarono origine e diffusione del fuoco nei collegamenti elettrici.”

(perizia ing. __________, pag. 5).

4.A sostegno delle proprie posizioni ed in vista del

dibattimento, la difesa ha dato incarico all’ing. __________ - ingegnere

elettrotecnico e “perito ufficiale nominato e giurato per cause d’incendio e

incendi elettrici” (cfr. verbale di audizione, pag. 2) - , di __________ (__________),

di effettuare una perizia di parte. I risultati del lavoro di quest’ultimo

hanno in sostanza condotto ad una conclusione diversa da quella del perito

giudiziario.

L’ing. __________ contesta le conclusioni dell’ing. __________ in quanto a suo

parere solamente il circuito elettrico designato con “luce atrio, WC, camera” è

messo fuori uso mediante carta stagnola e quindi solo quest’ultimo avrebbe potuto

presentare tracce di un riscaldamento troppo elevato. Tuttavia “nella fattispecie

in quasi tutti i circuiti elettrici dell’intera casa si sono però riscontrate

tracce del genere. Questo non può essere stato causato da un unico circuito

elettrico sovraccarico. La causa va dunque ricercata altrove” (perizia ing.

__________, pag. 4, punto 1.12, traduzione in italiano).

Sulla base di come si presentavano le tracce, l’ing. __________ ha indirizzato

la ricerca verso l’angolo del locale. “Per terra, davanti alla finestra a

tutta altezza situata a sud-est, verso la terrazza, si trovava un radiatore

elettrico, posizionato lungo l’intera larghezza della finestra. La parte

dell’allacciamento con il regolatore per la potenza si trovava sul lato

sinistro della finestra, vale a dire direttamente nell’angolo orientale del

locale. Il radiatore era collegato in modo fisso con la rete mediante un cavo a

5 poli. Il cavo usciva dal regolatore sul lato finestra del radiatore, per 350 mm costeggiava il radiatore, dopodiché veniva condotto nel pavimento. Da un’osservazione più

precisa di questa parte del cavo situata fuori dal pavimento è poi scaturito

che 3 su 5 fili mostravano punti danneggiati che sembravano essere tracce da

elettroerosione a scintilla. Questa parte di cavo è stato staccato e preparato

in modo da poter essere ulteriormente esaminato sotto il microscopio. L’esame

sotto il microscopio effettuato in un secondo tempo ha poi effettivamente

evidenziato che i punti danneggiati su tre dei cinque fili elettrici

rappresentavano tracce di elettroerosione a scintilla, generate da un arco di tensione.

[…] Dopodiché si è affrontato il prossimo punto con le tracce notevoli sulla

parete sud-orientale della cucina, per chiarire l’origine delle medesime.” (perizia

ing. __________, pag. 10-11, traduzione in italiano).

Sentito in qualità di teste nell’ambito dell’istruttoria direttamente a

confronto con l’ing. __________, l’ing. __________ ha precisato che “si

tratta di collegamenti che entrano dall’esterno dal tetto (vedi foto n. 2),

attraversano il locale cucina e arrivano fino al locale sotto la cucina. Si

tratta di collegamenti che sono dentro il muro. Questi fili sono interrotti in

una lunghezza di 20 cm e questa interruzione è dovuta ad un fulmine. Questa

materia verde è rame evaporato a seguito di un fulmine e si trasforma in questo

colore con il trascorrere del tempo. Secondo me il fulmine può essere

l’unica causa di questa interruzione a causa dell’evaporazione del rame […].”

(verbale di audizione, pag. 1 e 2).

L’ing. __________ ha perciò concluso che l’incendio è stato generato da un

colpo di fulmine nella rete di alimentazione elettrica nelle immediate

vicinanze della casa in via __________. “Da questa prova consegue

imperativamente che il fusibile manipolato mediante carta stagnola non può aver

avuto nessun collegamento con l’origine dell’incendio, dato che il circuito

elettrico che alimentava il radiatore non è identico a quello il cui fusibile

era stato manipolato con la carta stagnola.” (perizia ing. __________, pag.

16, punto 3, traduzione in italiano).

5.L’ing. __________, durante il confronto al dibattimento con

l’ing. __________, ha contestato le conclusioni del collega in quanto secondo

Meteosuisse quel giorno non ci sono stati fulmini nelle vicinanze della casa

del signor ACCU 1 (cfr. verbale di audizione, pag. 2 e documento da lui prodotto

inerente le scariche avvenute durante il mese di maggio __________ nelle

diverse stazioni meteorologiche del Canton Ticino).

Per contro l’ing. __________, pur non contestando le risultanze fornite dal

collega, non esclude possano esserci stati degli errori di registrazione tenuto

conto che le antenne si trovano anche a 300-500 km di distanza e che ci sono le montagne per cui la situazione atmosferica e geologica può

impedire che questi segnali vengano recepiti (cfr. verbale di audizione, pag.

2).

6.L’ing. __________ ha aggiunto al dibattimento che “l’impianto

elettrico di quella casa, specialmente l’impianto luce, è stato costruito

quando venivano utilizzati delle valvolazioni di protezioni di 6 ampères (A).

Veniva impiegato un filo di rame conduttore isolato. L’isolazione di questi

fili oggi non è più permessa perché queste isolazioni erano costituiti da

materiale in parte tessili con delle resine e non c’era ancora l’isolazione in

polietilene come oggi è prescritta.

Queste insolazioni se riscaldate a lungo seccavano e c’era il pericolo che in

casi particolari potevano bruciare. Per arrivare a situazioni delicate si

doveva riscaldarli a lungo. Questi fili sono stati sovralimentati, vale a dire

sono stati sottoposti a carichi superiori di quanto potevano sopportare. Questo

alla lunga porta ad alterare le proprietà isolanti. […]

Se c’era un dispositivo fatto a regola d’arte i quadri venivano protetti e

anche in presenza di un fulmine (ciò che il perito comunque esclude) il quadro

avrebbe dovuto proteggere eventuali difetti all’impianto causati dal fulmine.

Le insolazioni che col tempo si alterano si surriscaldano fino ad arrivare al

collasso. Per questo sono stati abbandonati. Veniamo ora al collegamento con il

quadro di sotto. La valvola rinforzata che abbiamo trovato invece di resistere

fino a 6 A resisteva oltre i 6 A e di conseguenza c’era un surriscaldamento

dell’impianto (più corrente corre e più energia passa e più c’è calore) e

questo calore fa degenerare il potere d’isolazione nel tempo, questo può durare

anche vent’anni a dipendenza di come è caricato. Almeno per quella valvola che

abbiamo rinvenuto c’è la certezza che c’era troppa corrente che passava.”

(verbale di audizione, pag. 2 e 3).

Il maggior carico, a detta dell’ing. __________, era dovuto al collegamento di

due radiatori e di una vetrina ritrovata al piano di sotto con resti di presa e

una barra di rame (foto n. 27), che richiama un forte assorbimento,

probabilmente un impianto con degli spot (verbale di audizione, pag. 3).

L’ing. __________ ha affermato inoltre: “Il sistema se sollecitato oltre e a

lungo oltre i 6 A degenerava fino al collasso. Questi conduttori bruciano

(l’isolazione attorno), a differenza di quelli attuali. Secondo il perito e la

polizia scientifica l’incendio ha avuto origine in questo modo.

L’impianto elettrico avrebbe dovuto essere controllato dopo 20 anni secondo le

disposizioni legali che sono entrate in vigore nel 2002 (Ordinanza sugli

impianti elettrici per la sicurezza degli impianti). L’ultimo controllo è stato

fatto nel 1985 (credo che sia stato rifatto il quadro elettrico) quindi andava

controllato al più tardi nel 2005, ciò che non è stato fatto. Se questo

controllo fosse stato fatto probabilmente si sarebbe scoperto questo problema

perché non avrebbe superato le prove dell’isolazione. Ribadisco che se il

quadro fosse stato eseguito in modo corretto questi difetti possibili o

eventuali del fulmine avrebbero dovuto essere recepiti dall’impianto che

avrebbe dovuto garantire la dovuta protezione secondo le disposizioni sugli

impianti elettrici.” (verbale di audizione, pag. 3).

7.L’art. 222 cpv. 1 CPS punisce con una

pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque per

negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo

per l’incolumità pubblica. Stessa pena è prevista se il colpevole mette per

negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone, art. 222 cpv. 2

CPS.

Dal profilo oggettivo è necessario un comportamento incendiario dell’autore,

ossia atto a provocare un incendio, sia sotto forma di un’azione (in

particolare quando quest’ultima non è accompagnata dalle necessarie

precauzioni), sia di un’omissione (ma solamente se l’autore aveva una posizione

di garante). Detto comportamento deve provocare un incendio, vale a dire un

fuoco di una tale ampiezza che non può più essere spento da chi l’ha cagionato e

deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un pericolo per l’incolumità

pubblica (Corboz, Les infractions

en droit suisse, vol. II, 3a ed. 2010, n. 1 e segg. ad art. 222 CP,

e riferimenti ivi citati).

Infine tra il comportamento ritenuto colpevolmente contrario a un dovere di

prudenza e il risultato deve sussistere un rapporto di causalità naturale e

adeguato (Roelli/Fleischanderl, in

Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed. 2007, n. 3 ad art. 222 CP).

Dal profilo soggettivo il reato è adempiuto se l’autore ha agito per

negligenza. La negligenza può essere sia cosciente o incosciente.

Secondo l’art. 18 cpv. 3 CPS agisce per negligenza colui che, per imprevidenza

colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha

tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le

precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni

personali, in specie secondo le sue conoscenze, la sua esperienza e la sua

capacità. Un comportamento viola i doveri di prudenza in particolare quando al

momento dei fatti l’autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e

delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha

oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (sentenza CCRP del 25.11.2009,

inc. n. 17.2008.64, consid. 5.3.; DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV

62 consid. 2d pag. 64, 126 IV 123 consid. 7a/bb pag. 17; Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed. 1997, n. 28a

e 33 ad art. 18 CP).

8.Per poter determinare se sia adempiuto l’aspetto oggettivo del

reato occorre innanzitutto analizzare se nel caso in specie ACCU 1 ha provocato senza volerlo un incendio omettendo di osservare le precauzioni alle quali era tenuto

secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

8.1. Violazione dei doveri

di prudenza

L’incendio colposo implica, di regola, un’azione o un’omissione, segnatamente

quando essa non è accompagnata dalle precauzioni richieste (Dupuis et al., Petit commentaire, Code

pénal, 2012, n. 5 ad art. 222).

La punibilità per incendio colposo presuppone quindi una violazione degli

obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto.

I doveri imposti dalla prudenza si determinano a dipendenza delle norme in

vigore, aventi per scopo quello di garantire la sicurezza e di evitare gli

incidenti (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 e rinvii), oppure, ove queste non siano

date, a regole di comportamento unanimemente riconosciute, anche laddove esse

sono state emanate, rispettivamente fissate, da organizzazioni di natura

privata o semiprivata e non rappresentano norme giuridiche in senso stretto

(DTF 130 IV 7, consid. 3.3 pag. 11).

8.1.1. Per determinare se vi sia

un comportamento da parte di ACCU 1 oggettivamente atto a provocare

involontariamente un incendio nel caso concreto bisogna riferirsi a quanto

esposto dai due periti, i quali tuttavia giungono a conclusioni divergenti in

merito alla causa dell’incendio, per cui appare in primo luogo indispensabile

stabilire quale delle due perizie appaia più affidabile.

8.1.2. La regola generale vuole

che il giudice non sia vincolato alle conclusioni del perito giudiziario e possa

valutare liberamente la forza probante della sua perizia così come fa con gli

altri mezzi di prova (Sträuli, in

Commentaire romand, n. 4 ad art. 20 CP; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 3a ed.

2005, n. 30 ad § 11; STF 6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 129

I 49 consid. 4; SJ 1997, pag. 58; DTF 96 IV 97).

Egli non può, tuttavia,

scostarsi dalle risultanze di una perizia giudiziaria senza motivi

determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la

credibilità dell'esperto (Trechsel,

op. cit., n. 8 ad art. 20 CP con numerosi richiami; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, n. 903,

pag. 294-295). In altre parole, relativamente alle questioni specialistiche, il

giudice non può prescindere dalle conclusioni della perizia senza motivi

concludenti o imperativi. Tali motivi sono dati segnatamente quando il referto

è lacunoso, contiene una contraddizione interna evidente, poggia su premesse

fattuali manifestamente false, emana da una persona che non possiede le conoscenze

specialistiche necessarie oppure emette un’opinione manifestamente

insostenibile o viziata da un’errata interpretazione della legge. Inoltre, il

giudice può distanziarsi dalla perizia se egli apprezza in modo differente il

contenuto o la forza probante di elementi sui quali il perito si è fondato,

quando le spiegazioni del perito in occasione della sua audizione divergono dal

rapporto scritto su punti essenziali, se opinioni contrarie di altri

specialisti (anche di parte) si rivelano sufficientemente concludenti per

revocare in dubbio il buon fondamento della perizia oppure quando indizi

concreti fanno vacillare la perizia o depongono contro la sua attendibilità.

Infine, il giudice può scostarsi dalla perizia che viene smentita da una

superperizia che giunge ad altre conclusioni. Secondo la giurisprudenza, i

tribunali ritrovano pieno potere decisionale quando più perizie divergono tra

loro, totalmente o parzialmente, su punti essenziali (Sträuli, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 20 CP; Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, Précis de

droit pénal général, 3a ed. 2008, n. 919, pag. 162; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a ed. 2009, n. 2 ad art. 20 CP; Stratenwerth, op. cit., n. 30 ad § 11;

DTF 130 I 337 consid. 5.4.2; STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 2; DTF

129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 125 V 351 consid. 3b; 118 Ia 144

consid. 1c; 110 Ib 52 consid. 2; 107 IV 7 consid. 5; 102 IV 225 consid. 7b; 101

Ib 405 consid. 3b; 101 IV 129 consid. 3a; 96 IV 97; 94 I 286 consid. 1; 87 I 87

consid. 3).

8.1.3. Nel caso che ci occupa,

tenuto conto del confronto verbale tra il perito giudiziario ing. __________ e

quello della difesa, ing. __________, ben ponderate le risultanze dei

rispettivi referti, la scrivente giudice è giunta alla conclusione che quanto

stabilito dal primo sia esatto ed attendibile.

In effetti - come verrà meglio delucidato in seguito - il perito ing. __________

ha suffragato la sua tesi non con semplici supposizioni bensì con prove

concrete e documentate.

Per contro

l’ing. __________ nella sua perizia ha concluso che l’incendio è stato generato

da un colpo di fulmine nella rete di alimentazione elettrica nelle immediate

vicinanze della casa in via __________, senza tuttavia provare che effettivamente

quella notte vi siano stati dei fulmini nella zona (vedi perizia ing. __________,

pag. 16). L’ing. __________ ha dimostrato il contrario, e meglio che secondo i

rilevamenti di Meteosuisse quella notte non ci sono stati fulmini nelle

vicinanze al luogo dell’incendio. Ma anche se vi fossero stati dei fulmini

l’incendio avrebbe potuto essere evitato se l’impianto elettrico fosse stato a

norma.

8.1.4. Dalla perizia dell’ing. __________

si evince che l’impianto elettrico della casa riguardante la luce è stato

costruito con delle valvole di protezioni di 6 A, e meglio:

-

1 x 6 A della luce del soggiorno;

-

1 x 6 A della luce atrio, WC, camera;

-

1 x 6 A della luce esterna.

I gruppi di 6 A si collegano agli utilizzatori con fili di rame isolati in tubo guaina sottomuro e hanno una

sezione utile di 1 mm2 (perizia ing. __________, pag. 3).

L’intensità

di corrente di 6 A, ritenuto lo spunto, corrisponde ad una potenza elettrica non

oltre i 1000 Watt (W) (perizia ing. __________, pag. 5) e “connettere

maggiori valori significa provocare elevati assorbimenti con forte

surriscaldamento” (perizia ing. __________, pag. 5), con la conseguenza che

i fili di rame conduttore isolato, se riscaldati a lungo, possono seccare con

il pericolo che in casi particolari bruciano (verbale di audizione ing. __________,

pag. 3).

Il perito ha

constatato che nella casa di ACCU 1 il carico elettrico era ben al di sopra dei

1000 W e quindi decisamente troppo elevato: “Tra i detriti nella zona

soggiorno-atrio vengono rinvenuti due radiatori elettrici mobili a circolazione

di olio. Il loro degrado dal fuoco non permette di stabilirne marca, tipo,

caratteristiche e principalmente se essi erano o meno accesi al momento del

sinistro. Dalle dimensioni e dal numero di elementi si riesce comunque [a] risalire

alla potenza complessiva che, per uno si aggira a massimo regime ai 1500 W e

per l’altro ai 2000 W. Dalla loro posizione si evince che essi erano collegati

con cavo volante alle prese del gruppo luce del locale.” (perizia ing. __________,

pagg. 3-4 e foto n. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15). Inoltre a detta dell’esperto al

piano di sotto vi era una vetrina con resti di presa e una barra di rame (foto

n. 27), che richiama un forte assorbimento, probabilmente un impianto con degli

spot (verbale di audizione, pag. 3).

A comprova

del sovraccarico, vicino al quadro elettrico è stata altresì trovata un’elevata

quantità di fusibili di riserva (vedi foto 36, 37 e 3), ciò che fa supporre che

i carichi elettrici erano eccessivi tanto da richiamare frequenti sostituzioni

(perizia ing. __________, pag. 5).

Per evitare continui

rimpiazzi di valvole, ACCU 1 o un non meglio precisato __________ - le cui

generalità sono tutt’ora ignote in quanto l’accusato non ha mai fornito la

benché minima informazione utile per la sua identificazione - le ha allora

rinforzate tramite carta stagnola, così da eludere la funzione di protezione

(vedi foto n. 31, 34, 35, 36, 37 e 38 della perizia ing. __________).

Dall’interrogatorio

dell’ing. __________ risulta, infine, che l’ultimo controllo dell’impianto

elettrico dell’abitazione dell’accusato è stato effettuato nel 1985,

contrariamente a quanto previsto dall’art. 32 cpv. 4 e dal relativo Allegato

dell’Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27),

che prevede che gli impianti elettrici non previsti dalle lett. a, b e c

dell’art. 2 dell’Allegato sopracitato sottostanno al controllo ogni 20 anni (cfr.

verbale di audizione, pag. 3).

8.1.5. Da quanto esposto si può

dunque concludere che con il rinforzo delle valvole con carta stagnola

l’accusato ha creato una situazione di pericolo.

Il

comportamento di ACCU 1 è tanto più negligente se si considera che il giorno di

Natale del __________ si era prodotto un identico evento in uno stabile a __________

di sua proprietà, dove erano stati rilevati anche in quel caso aggiunte

all’impianto elettrico con, tra l’altro, l’allacciamento di diversi radiatori

elettrici a forte assorbimento e rinforzo di fusibile con carta stagnola (cfr.

perizia ing. __________, pag. 5).

Inoltre ACCU

1 non ha fatto controllare l’impianto elettrico che andava revisionato al più

tardi nel 2005, vale a dire 20 anni dopo l’ultimo controllo (cfr. verbale di

audizione, pag. 3).

A questo

proposito il perito ha precisato che se questo controllo fosse stato fatto, e “il

quadro fosse stato eseguito in modo corretto questi difetti possibili o

eventuali del fulmine avrebbero dovuto essere recepiti dall’impianto che

avrebbe dovuto garantire la dovuta protezione secondo le disposizioni sugli

impianti elettrici.” (verbale di audizione, pag. 3).

A titolo abbondanziale si rileva dunque che, anche ammettendo la tesi dell’ing.

__________, se ACCU 1 avesse proceduto a far controllare l’impianto si sarebbe verosimilmente

scoperto il problema di alterazione delle proprietà isolanti perché non avrebbe

superato le prove dell’isolazione. Inoltre se ci fosse stato un dispositivo

fatto a regola d’arte i quadri venivano protetti e anche in presenza di un

fulmine il quadro avrebbe dovuto proteggere eventuali difetti all’impianto

causati dal fulmine (cfr. verbale di audizione, pag. 3).

8.2. In concreto, è

comunemente risaputo - e ciò senza che sia necessario avere particolari

conoscenze teoriche sugli impianti elettrici - che occorre riservare massima

prudenza nella manipolazione di impianti elettrici e che non si possono eludere

le misure di protezione delle valvole tramite il rinforzo con carta stagnola e

poi sovraccaricare l’impianto, poiché il conseguente surriscaldamento può

provocare - come nel caso concreto - una combustione.

Del resto l’art. 3

dell’Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione prevede

espressamente che: “Gli impianti elettrici devono essere costruiti, modificati,

mantenuti in esercizio e controllati secondo le regole riconosciute della

tecnica. Essi non devono mettere in pericolo persone e cose se sono usati o

esercitati correttamente, e, per quanto possibile, anche se è prevedibile che

le regole a questo proposito non siano rispettate nonché nei casi di

perturbazioni prevedibili”, disposto che ACCU

1 ha violato, in aggiunta all’omissione, come visto, del controllo regolare

dell’impianto elettrico.

8.3. In base a quanto precede,

non v’è dubbio che ACCU 1 abbia violato la norma di comportamento elementare e unanimemente

riconosciuta secondo cui non bisogna eludere le norme di sicurezza delle

valvole rinforzandole con della carta stagnola per potervi allacciare un carico

eccessivo rispetto a quello sopportato dalle stesse senza rinforzo.

Inoltre, l’accusato non ha fatto controllare l’impianto negli ultimi 20 anni,

procrastinando questa situazione di pericolo da cui si è poi giunti, purtroppo,

all’incendio.

In concreto, ACCU 1, con

l’elusione delle norme di sicurezza tramite rinforzo con carta stagnola delle

valvole, ha creato una situazione di potenziale pericolo non ammissibile e ha

cagionato un incendio di una tale ampiezza da non poter più essere da lui

spento in quanto sviluppatosi in modo veloce e ad ampio raggio.

9. Nesso

di causalità

Tra il

comportamento di ACCU 1 ritenuto colpevolmente contrario a un dovere di

prudenza e il risultato deve sussistere un rapporto di causalità naturale e

adeguato (Roelli/Fleischanderl,

op. cit., n. 3 ad art. 222 CP).

9.1. Un rapporto di causalità

naturale è dato quando, senza il comportamento dell’autore, l’evento non si

sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non

occorre che il comportamento dell’autore sia stata la sola o l’immediata causa

dell’evento: è sufficiente che il comportamento colpevole, se del caso

unitamente ad altri fattori, ne costituisca la condizione necessaria (conditio

sine qua non), ossia è sufficiente che, senza di esso, l’evento non si

sarebbe verificato (STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 7; DTF

115 IV 199 consid. 5b e rinvii pag. 206). Sulla questione dell’esistenza di un

nesso di causalità naturale, il giudice si determina secondo il principio della

probabilità preponderante, insufficiente essendo l’esistenza di una semplice

possibilità (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a pag.

212, 118 IV 30 consid. 6; STF 14.10.2003 6S.297/3003 consid. 4; DTF 115 IV 199

consid. 5b; 101 IV 152 consid. 2c).

9.2. Per

contro si ha un nesso di causalità adeguata fra il comportamento dell’agente e

l’evento quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il

secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l’esperienza

generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 130 IV

7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb

pag. 17; STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del

27 giugno 2002, consid. 4.2 pag. 4; DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid.

Considerandi

2.

, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze

ivi citate).

9.3

Perché

un comportamento possa essere dunque considerato responsabile di un determinato

evento ne va accertata l’idoneità causale generale (e non solo in relazione al

caso concreto), tenendo conto che l’idoneità generale può essere data anche in

relazione a conseguenze eccezionali: una causa non è da ritenersi generalmente

adeguata soltanto quando provoca spesso o addirittura regolarmente il tipo

d’evento considerato poiché se un comportamento è in sé atto a produrre un

simile risultato, l’eccezionalità di quest’ultimo non influisce

sull’adeguatezza del nesso causale nonostante la singolarità dell’effetto se

questa singolarità è soltanto quantitativa, cioè se un simile effetto ricorre

con rara frequenza (CCRP 25.11.2009, inc. n. 17.2008.64, consid. 4.3.). Non si

può, invece, prescindere dall’idoneità qualitativa (DTF 113 V 307).

In altre

parole, si può ammettere che un atto o un comportamento che costituisce la

conditio sine qua non di un evento ne è pure la causa adeguata, vale a dire che

è generalmente idoneo a provocarne o favorirne la realizzazione, quando un

osservatore neutrale, vedendo l’autore agire, può prevedere che il suo

comportamento avrà verosimilmente le conseguenze che si sono effettivamente

realizzate (Graven, L’infraction pénale

punissable, 2a ed. 1995, pag. 91; Hurtado

Pozo, op. cit., pag. 170 e segg.). Determinare se il comportamento

dell’autore era idoneo a provocare o a favorire l’evento significa pertanto

stabilire se un osservatore imparziale, vedendo l’autore agire nelle

circostanze del caso, avrebbe potuto dedurre che tale comportamento avrebbe

avuto le conseguenze che si sono effettivamente realizzate, anche senza

prevedere il susseguirsi di tutti gli elementi della catena causale (DTF 91 IV

117.

consid. 3 pag. 120, 86 IV 153 consid. 1 pag. 155).

9.4

L’adeguatezza viene meno,

e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica, quando un’altra

causa concomitante, come ad esempio un evento naturale o la colpa di un terzo o

della vittima, sopravvengono senza poter essere previste. Il carattere

imprevedibile o eccezionale della concausa o della concolpa non è in sé

sufficiente per interrompere in nesso di causalità: la concausa o la concolpa

deve avere un peso tale da risultare l’origine più probabile e immediata

dell’evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori,

in particolare, il comportamento dell’autore (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10,

127.

IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 122 IV 17

consid. 2c/bb pag. 23, 121 IV 27 consid. 2° pag. 213; STF 6S.297/2003 del 14

ottobre 2003, consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2

pag. 4 e 5).

9.5

In base alle risultante

istruttorie e soprattutto peritali risulta che il comportamento di ACCU 1 ha contribuito, secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, al

realizzarsi dell’evento dannoso, l’eventuale concausa (del fulmine) non essendo

comunque provata e semmai atta ad interrompere il nesso causale.

10.

Appurato che sono

adempiuti gli aspetti oggettivi del reato, occorre ora analizzare se, dal punto

di vista soggettivo, l’imputato ha agito con negligenza.

Come visto l’imputato nel caso concreto ha sottovalutato il problema e ha adottato

una soluzione che risolvesse il problema di poca potenza delle valvole tramite

l’uso della carta stagnola senza però curarsi della possibile conseguenza che

il suo atto avrebbe generato.

Tenuto conto delle sue

conoscenze, in quanto architetto, egli non poteva ragionevolmente non rendersi

conto del pericolo che creava, oltrepassando così il limite del rischio

ammissibile. Anche l’elemento soggettivo è pertanto dato in concreto.

11.

Così stando le cose ACCU

1.

va dunque dichiarato autore colpevole del reato di incendio colposo per i fatti

descritti nel decreto d’accusa.

12.

Visto quanto sopra,

occorre ora procedere con la commisurazione della pena.

12.1

Giusta l’art. 34 cpv. 1 CP

il giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla

colpevolezza dell’autore; l’art. 47 CP precisa poi che il giudice commisura la

pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita anteriore e delle

condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla

sua vita (cpv. 1), ritenuto che la colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di

evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

12.2

Secondo la giurisprudenza, il

criterio essenziale per la commisurazione della pena è quello della gravità

della colpa, per la cui valutazione entrano in considerazione diversi fattori.

Da una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le

circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del

proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato

ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato,

l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell'illecito, il ruolo avuto in seno ad una banda e la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto

precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto

dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la

situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta

e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti

penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21 consid. 6.1; 124 IV

44, 47 consid. 2d, cfr. pure CCRP 28.04.2005, inc. n. 17.2002.58/66, consid. 5b

e c, giurisprudenza emessa in relazione all’art 63 v CP, pacificamente

applicabile anche sotto l’egida del nuovo diritto, non avendo la novella

legislativa nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione

della pena previsti dalla previgente normativa, cfr. FF 1999, pag. 1704, cfr.

pure Stratenwerth/ Wohlers, op.

cit., ad art. 47 CP, n. 4 e Dupuis et al.,

op. cit., ad art. 47 CP, n. 1), non potendo trascurare, inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)

per rapporto allo stato di salute, all’età, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102

IV 231,6B.14/2007;6P.152/2009;6B_626/2009). Esigenze di prevenzione generale,

per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Il

principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in

casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé

conforme all’art. 47 CP diano luogo a un obiettiva disuguaglianza; il confronto

tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo

essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123

IV 150, 116 IV 292 e DTF 124 IV 44).

Il giudice

dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo

del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell’offesa, elementi che la

giurisprudenza designava con l’espressione di “risultato dell’attività

illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6). Sotto il profilo

soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che

corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto, nonché alla

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione

riferendosi in quest’ultimo caso alla libertà dell’autore di decidersi a favore

della legalità e contro l’illegalità (DTF 127 IV 101). In relazione a

quest’ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della

situazione personale dell’autore e delle circostanze esterne. La situazione

personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell’art. 19 CP,

turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell’atto. Le circostanze

esterne si riferiscono per esempio a situazioni di emergenza o di tentazione

che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena (FF

1999.

1745, cfr. pure STF 12.03.2008, inc. n.6B_370/2007, consid. 2.2).

Nella

commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota

giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP 13.05.2010,

inc. 17.2009.50, consid. 3.3.a e 4.2.b).

12.3

Nel caso

in esame va anzitutto rilevato come a favore dell’imputato giochino la sua

incensuratezza e il lungo tempo trascorso dai fatti.

Ciò nonostante non si può trascurare il fatto che l’evento delittuoso si sia

verificato a seguito di una grave leggerezza di ACCU 1 di professione architetto,

nonché il fatto che i rischi che l’incendio ha comportato sono notevoli già

solo per il fatto che l’immobile si trova in prossimità di altre abitazioni e

del bosco.

Pertanto, tutto ben ponderato, questo Giudice ritiene adeguata alla

colpa dell’accusato la pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere - unitamente alla sospensione condizionale della stessa per il

periodo di prova di 2 anni (art. 42 cpv. 2 CP), la prognosi essendo senz’altro

positiva.

12.4

Per quanto attiene

all’ammontare dell’aliquota, va detto che ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 CP

un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice ne fissa

l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento

della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e

della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e

assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF 11.01.2010, inc.

n.6B_845/2009, consid. 1.1;6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).

Con riferimento al

reddito mensile netto, che l’accusato stesso ha quantificato in fr. 2’100.-,

tenuto conto della deduzione forfettaria, stabilita in concreto nella misura

del 20%, così come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale e dalla

dottrina (deduzione forfettaria del 20-30% a seconda dell’entità del reddito;

cfr. CCRP 13.04.2010, inc. n. 17.2009.50, consid. 4.2.c e riferimenti), si

perviene alla quantificazione dell’aliquota giornaliera in fr. 50.-.

12.5

La tassa e le spese della presente procedura sono

poste a carico dell’imputato.

visti gli art. 222 cpv. 1 CP; 453,

454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di incendio

colposo, art. 222 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. 3333/2010 del 2 agosto 2010.

condanna ACCU 1ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 40

(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.

2’000.- (duemila);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 3'950.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Intimazione a:

ACCU 1

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 1'400.- tassa

di giustizia

fr. 2'550.- spese

giudiziarie

fr. 300.- testi

fr. 4'250.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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