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Decisione

10.2010.429

Lesioni semplici

11 dicembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 3417/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'300.- (milletrecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 130.-

(centotrenta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.-

(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3

CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 10 agosto 2010 dall'accusato;

sentiti i testi;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di:

lesioni

semplici (caso poco grave)

per avere, a __________, in

data __________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di CIVI

1, e meglio per avergli dato diversi pugni al volto, dapprima mentre l’auto su

cui circolava la vittima era ferma ed in seguito aggrappandosi al veicolo continuando

a colpirlo al volto e al gomito, provocandogli in tal modo diverse ferite

(contusione facciale, escoriazioni del viso, esiti da epitassi e contusione del

gomito sinistro; cfr. certificato medico agli atti);

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 123

cifra 1 CP.

2.

Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1

L’eventuale

condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della

pena e se sì a quali condizioni;

3.

A chi vanno caricate le tasse e spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42 e segg., 47 e segg., 106, 123 cifra 1 CP; 455, 453 CPP-CH; 9

e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1ACCU 1

dall’imputazione di lesioni

semplici (caso poco grave, art. 123 cifra 1 CP), per i fatti descritti nel

decreto d’accusa 4 agosto 2010.

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 660.- allo Stato.

Qu

alora la motivazione scritta fosse chiesta solo dalla parte civile la

relativa tassa di fr. 600.-

sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

DI 1

- per raccomandata

AINQ 1

CIVI 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 400.- tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 110.- testi

fr. 660.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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