10.2010.43
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.67 - max. 1.98 grammi per mille) malgrado le precedenti condanne per il medesimo reato
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Numero d'incarto:
10.2010.43
Data decisione, Autorità:
10.12.2010, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.67 - max. 1.98 grammi per mille) malgrado le precedenti condanne per il medesimo reato
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.43
DA 266/2010
Bellinzona
10
dicembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Lorenza
Pedrazzini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difensore, DI 1,)
prevenuto colpevole di guida
in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura
Peugeot targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.67 - max. 1.98 grammi per mille) malgrado fosse già stata condannata nel
2006 per analogo reato (alcolemia: 1.98 grammi per mille);
fatti avvenuti ad __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 25 gennaio
Fatti
2010 n. 266/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)
corrispondenti a complessivi fr. 7’500.-.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni
(art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta)
giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti da questo stesso
Ministero Pubblico il __________2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2010;
indetto il dibattimento 10 dicembre 2010,
al quale sono comparsi l’accusata e il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico con lettera 30 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede che
l’accusata possa svolgere lavori di pubblica utilità;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
l’accusata deve essere ritenuta
colpevole o meno di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel
decreto d’accusa?
2.
in
caso affermativo quale deve essere la pena?
3.
deve
essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di
30.
(trenta) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il __________ 2006?
4.
chi
paga le tasse e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autorice colpevole di guida in
stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 266/2010 del 25 gennaio 2010.
condanna ACCU 1
1.
al lavoro di pubblica
utilità di 300 (trecento) ore;
1.1
l’accusata
è avvertita che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniari o detentiva, ritenuto che 4 ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono ad 1 aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
1.
giorno di pena detentiva (art. 39 CP);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del
vCP), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ 2006,
ma
prolunga il periodo di prova di 1 (un)
anno;
carica all’accusata il pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino
Sezione della popolazione,
ufficio della migrazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 225.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 325.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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