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Decisione

10.2010.432

Omettere, quale gestore di un EP, di compilare il bollettino "notifica degli ospiti alla Polizia" sapendo o dovendo presumere che esercitavano la prostituzione senza autorizzazione, facilitando così i

14 dicembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3794/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 80.--

(ottanta) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2

CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2009

dall’accusato;

ricordato che, con sentenza 15 luglio 2010 l’imputato

era stato condannato in contumacia da questo giudice;

rilevato che, con scritto di data 9 agosto

2010, l’imputato ha fatto istanza per un nuovo giudizio;

indetto il dibattimento 14 dicembre 2010,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell’accusato, data

lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato;

sentito l’accusato, il quale ha

contestato integralmente i fatti addebitatigli chiedendo di essere prosciolto,

ribadendo che le ragazze in questione hanno mentito. Esse sono arrivate

soltanto la sera prima del controllo;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di incitazione al soggiorno illegale per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg.

CPS; 116 cpv. 1 LStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

incitazione al soggiorno

illegale, di lieve entità, art. 116 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 LStr,

per avere, a __________, nel

periodo dal 9 febbraio al 12 febbraio 2009, quale gerente della __________,

società affittacamere soprastante il __________,

omettendo di compilare il bollettino “notifica degli ospiti alla Polizia” alla

cittadina brasiliana __________, sapendo o dovendo presumere che ella

esercitava attività lucrativa senza le necessarie autorizzazioni,

prostituendosi nella camera da lui locata, facilitato e aiutato la sopraccitata

a soggiornare illegalmente in Svizzera;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 600.--

(cinquecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio federale della

migrazione, Berna,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione

scritta:

fr. 600.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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