10.2010.432
Omettere, quale gestore di un EP, di compilare il bollettino "notifica degli ospiti alla Polizia" sapendo o dovendo presumere che esercitavano la prostituzione senza autorizzazione, facilitando così i
14 dicembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.432
Data decisione, Autorità:
14.12.2010, PRPEN
Titolo:
Omettere, quale gestore di un EP, di compilare il bollettino "notifica degli ospiti alla Polizia" sapendo o dovendo presumere che esercitavano la prostituzione senza autorizzazione, facilitando così il loro soggiorno illegale
INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI
art. 116 cpv. 1 let. a LFSTR
art. 116 cpv. 2 LFSTR
Incarto
n.
10.2010.432
3794/2009
Bellinzona
14
dicembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di incitazione al soggiorno illegale,
per avere, a __________, nel
periodo dal 30 gennaio al 12 febbraio 2009, quale gerente della __________,
società affittacamere soprastante il __________,
omettendo di compilare il bollettino “notifica degli ospiti alla Polizia” alle
nominate __________, brasiliana, __________, ungherese, __________, brasiliana,
e __________, brasiliana, sapendo o dovendo presumere che le sopraccitate,
senza le necessarie autorizzazioni, esercitavano attività lucrativa
prostituendosi nelle camere da lui locate, facilitato e aiutato le sopraccitate
a soggiornare illegalmente in Svizzera;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 116
cpv. 1 LStr;
perseguito con decreto d’accusa del 31 agosto
Fatti
2009 n. 3794/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 80.--
(ottanta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2
CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2009
dall’accusato;
ricordato che, con sentenza 15 luglio 2010 l’imputato
era stato condannato in contumacia da questo giudice;
rilevato che, con scritto di data 9 agosto
2010, l’imputato ha fatto istanza per un nuovo giudizio;
indetto il dibattimento 14 dicembre 2010,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data
lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato;
sentito l’accusato, il quale ha
contestato integralmente i fatti addebitatigli chiedendo di essere prosciolto,
ribadendo che le ragazze in questione hanno mentito. Esse sono arrivate
soltanto la sera prima del controllo;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di incitazione al soggiorno illegale per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.
CPS; 116 cpv. 1 LStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
incitazione al soggiorno
illegale, di lieve entità, art. 116 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 LStr,
per avere, a __________, nel
periodo dal 9 febbraio al 12 febbraio 2009, quale gerente della __________,
società affittacamere soprastante il __________,
omettendo di compilare il bollettino “notifica degli ospiti alla Polizia” alla
cittadina brasiliana __________, sapendo o dovendo presumere che ella
esercitava attività lucrativa senza le necessarie autorizzazioni,
prostituendosi nella camera da lui locata, facilitato e aiutato la sopraccitata
a soggiornare illegalmente in Svizzera;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 600.--
(cinquecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione
scritta:
fr. 600.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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