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Decisione

10.2010.47

Acquistare un cellura pur sapendo o dovendo saper che era stato ottenuto mediante un reato contro il patrimonio e più precisamente dal furto

3 novembre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

560.- (cinquecentosessanta), corrispondente a 8 (otto) aliquote da fr. 70.-

(settanta).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

6.

(sei).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie

di fr. 200.- (duecento).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 6 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 3 novembre 2010,

al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con

lettera 1° ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

sentito un teste;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

ricettazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né

ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106, 160

cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

ricettazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 272/2010 del 25 gennaio 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 8

(otto) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr. 560.-

(cinquecentosessanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 400.-

(quattrocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 470.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di

fr. 400.- multa

fr. 200.- tassa

di giustizia

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 70.- testi

fr. 870.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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