10.2010.47
Acquistare un cellura pur sapendo o dovendo saper che era stato ottenuto mediante un reato contro il patrimonio e più precisamente dal furto
3 novembre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2010.47
Data decisione, Autorità:
03.11.2010, PRPEN
Titolo:
Acquistare un cellura pur sapendo o dovendo saper che era stato ottenuto mediante un reato contro il patrimonio e più precisamente dal furto
RICETTAZIONE
art. 160 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2010.47
DA
272/2010
Bellinzona
3
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ricettazione
per avere, a __________ in data
__________, acquistato da __________ una telefono cellulare marca Nokia 5800
Express music del valore di CHF 500.- pagandolo CHF 100.-, sapendo o dovendo
presumere che lo stesso era stato ottenuto mediante un reato contro il
patrimonio e più precisamente dal furto commesso a __________ in data __________
a danno LESA 1 (refurtiva recuperata e restituita alla parte lesa);
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 160
cifra 1 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 272/2010 di
data 25 gennaio 2010 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
560.- (cinquecentosessanta), corrispondente a 8 (otto) aliquote da fr. 70.-
(settanta).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
6.
(sei).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie
di fr. 200.- (duecento).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 6 febbraio 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3 novembre 2010,
al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con
lettera 1° ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentito un teste;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
ricettazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né
ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 160
cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
ricettazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 272/2010 del 25 gennaio 2010.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 8
(otto) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr. 560.-
(cinquecentosessanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 400.-
(quattrocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 470.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di
fr. 400.- multa
fr. 200.- tassa
di giustizia
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 70.- testi
fr. 870.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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