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Decisione

10.2010.485

Soggiorno senza valido certificato e permesso della Polizia degli stranieri

2 dicembre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta)

con l'avvertenza che in caso di mancto pagamento la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese

giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

3.

Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di

fr. 900.- (novecento) - 30 (trenta) aliquote di fr. 30.- (trenta) per aliquota

-, decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt Aarau il 15.01.2010,

con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta)

giorni.

vista l'opposizione interposta tempestivamente

in data 1 settembre 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 2 dicembre 2010,

al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con

lettera 28 ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

infrazione alla legge sugli stranieri per i fatti descritti nel decreto di

accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) per complessivi fr. 900.-

(novecento), decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt Aarau il 15 gennaio

2010;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47 CP; 115

cpv. 1 lett. b LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara autore colpevole di soggiorno

illegale per avere soggiornato illegalmente a __________ nel periodo 29 aprile

2010/19 luglio 2010 (giorno del suo matrimonio), poiché il suo permesso N era

scaduto il 28 aprile 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

450.

- (quattrocentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere

di fr. 30.- (trenta) per complessivi fr. 900.- (novecento), decretata nei suoi

confronti dal Bezirksamt Aarau il 15 gennaio 2010.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Sezione della popolazione,

ufficio della migrazione, Bellinzona;

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.- tassa

di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 100.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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