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Decisione

10.2010.49

Fare uso a scopo di inganno di un certificato falso (passaporto)

4 novembre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 513/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.- (trenta).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-

(cento).

4.

Viene ordinata la confisca

del documento di legittimazione falso, sequestrato al denunciato il __________

2010.

(art. 69 CP);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 8 febbraio 2010;

indetto il dibattimento 4 novembre 2010,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 27 novembre

2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 28 settembre

2010.

ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere ordinata la

confisca del documento di legittimazione falso, sequestrato al denunciato il __________

2010.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 69, 106,

252.

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di falsità in

certificati per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 513/2010 del 2 febbraio 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.-

(seicento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

ordina la confisca del documento di

legittimazione falso, sequestrato al denunciato il 10 gennaio 2010.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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