10.2010.50
Fare uso a scopo di inganno di un certifica falso (passaporto)
4 novembre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2010.50
Data decisione, Autorità:
04.11.2010, PRPEN
Titolo:
Fare uso a scopo di inganno di un certifica falso (passaporto)
FALSITÀ IN CERTIFICATI
art. 252 CPS
Incarto
n.
10.2010.50
DA
514/2010
Bellinzona
4
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di falsità in certificati
per avere, il __________ 2010 a __________, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo di inganno di un
certificato falso, e meglio, per aver presentato alle Guardie
federali di Confine il passaporto della Repubblica Ceca no __________, falso,
così da poter entrare in Svizzera;
fatti avvenuti nelle
surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 252
CP;
perseguita con decreto d’accusa del 2 febbraio
Fatti
2010 n. 514/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.- (trenta).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4.
Viene ordinata la confisca
del documento di legittimazione falso, sequestrato alla denunciata il __________
2010.
(art. 69 CP).
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 8 febbraio 2010;
indetto il dibattimento 4 novembre 2010,
al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 27 settembre
2010, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 28 settembre
2010.
ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di falsità in certificati per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo
carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere ordinata la
confisca del documento di legittimazione falso, sequestrato alla denunciata il __________
2010.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 69, 106,
252.
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di falsità in
certificati per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 514/2010 del 2 febbraio 2010.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.-
(seicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 300.-
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
ordina la confisca del documento di
legittimazione falso, sequestrato alla denunciata il __________ 2010.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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