10.2010.504
Ripetuta infrazione e contravvenzione alla LStup
16 marzo 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2010.504
Data decisione, Autorità:
16.03.2012, PRPEN
Titolo:
Ripetuta infrazione e contravvenzione alla LStup
ACQUISTO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2010.504
DA 3706/2010
Bellinzona
16
marzo 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Lara Bittana per giudicare
ACCU 1ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. ripetuta infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, in diverse occasioni, venduto, intermediato e offerto al minorenne
__________ e ad altre persone non meglio identificate, un quantitativo complessivo
pari a circa 500 grammi di marijuana;
fatti avvenuti a __________ fra
Fatti
il mese di __________ e il mese di __________;
reato previsto dall’art. 19
cifra 1 LS in rel. con l’art. 3 cpv. 2 DPMin;
2. ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, acquistato in diverse occasioni per il suo consumo personale, un
quantitativo complessivo di almeno 14 grammi di marijuana ed un quantitativo imprecisato di hascisc;
fatti avvenuti a __________ fra
il __________ e la fine del __________;
reato previsto dall’art. 19a
cifra 1 LS in rel. con l’art. 3 cpv. 2 DPMin;
perseguito con decreto d’accusa del 23 agosto
2010 n. 3706/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 900.-;
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 12 settembre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 16 marzo 2012, al
quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 23 gennaio 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
ripetuta infrazione alla
LF sugli stupefacenti
1.2
ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34,
42, 47, 106 CP; 3 cpv. 2 DPMin; 19 cifra 1 vLS, 19 cifra 1 vLS; 455, 453
CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. DA 3706/2010 del 23 agosto 2010.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.-
(novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 300.-
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- con motivazione scritta e di fr.
550.
- senza motivazione scritta.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a: - per raccomandata
ACCU
1.
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.- multa
fr. 200.- tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 750.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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