Lexipedia

Decisione

10.2010.504

Ripetuta infrazione e contravvenzione alla LStup

16 marzo 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il mese di __________ e il mese di __________;

reato previsto dall’art. 19

cifra 1 LS in rel. con l’art. 3 cpv. 2 DPMin;

2. ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, acquistato in diverse occasioni per il suo consumo personale, un

quantitativo complessivo di almeno 14 grammi di marijuana ed un quantitativo imprecisato di hascisc;

fatti avvenuti a __________ fra

il __________ e la fine del __________;

reato previsto dall’art. 19a

cifra 1 LS in rel. con l’art. 3 cpv. 2 DPMin;

perseguito con decreto d’accusa del 23 agosto

2010 n. 3706/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi

fr. 900.-;

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 12 settembre 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 16 marzo 2012, al

quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 23 gennaio 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

ripetuta infrazione alla

LF sugli stupefacenti

1.2

ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34,

42, 47, 106 CP; 3 cpv. 2 DPMin; 19 cifra 1 vLS, 19 cifra 1 vLS; 455, 453

CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

infrazione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. DA 3706/2010 del 23 agosto 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.-

(novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- con motivazione scritta e di fr.

550.

- senza motivazione scritta.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a: - per raccomandata

ACCU

1.

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.- multa

fr. 200.- tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 250.- spese

giudiziarie

fr. 750.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster