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Decisione

10.2010.512

Impedire ad agenti di Polizia di compiere un atto che rientra nelle loro attribuzioni a causa di ebrietà; consumo di stupefacenti

26 novembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli art. 285 cifra 1 CP e 19a LS;

perseguito con decreto d’accusa del 23

settembre 2010 n. 2103/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni (art. 40 e seg. CP), da dedurre 1 (uno) giorno di

carcere preventivo sofferto, considerato che non sono adempiute le condizioni

per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi

che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere

eseguiti (art. 41 CP).

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 40 (quaranta) giorni

di detenzione decreta nei suoi confronti dalla Pretura Penale di Bellinzona il 30.06.2008 .

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2

(due) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese

giudiziarie di fr. 50.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 6 maggio 2009;

indetto il dibattimento 26 novembre 2010,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede per

la contravvenzione alla LS, essendo di poca entità, l’esenzione dalla pena e

per il reato di cui al punto 1 del decreto di accusa chiede in via principale

il proscioglimento e in via subordinata una riduzione della pena, che non deve

essere quella detentiva, poiché comprometterebbe i cambiamenti fatti

dall’accusato e la sua vita professionale;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

violenza o minaccia

contro le autorità e i funzionari

1.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106, 285

cifra 1 CP, 19a LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di violenza o

minaccia contro le autorità e i funzionari e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 2103/2009 del 23 settembre 2010.

condanna ACCU 1

a valere quale pena

parzialmente aggiuntiva alla pena di 40 giorni di detenzione decretata nei suoi

confronti dalla Pretura penale il 30 giugno 2008

1.

alla pena pecuniaria di 14

(quattordici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

420.

- (quattrocentoventi), già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni

1.

(uno);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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