10.2010.512
Impedire ad agenti di Polizia di compiere un atto che rientra nelle loro attribuzioni a causa di ebrietà; consumo di stupefacenti
26 novembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.512
Data decisione, Autorità:
26.11.2010, PRPEN
Titolo:
Impedire ad agenti di Polizia di compiere un atto che rientra nelle loro attribuzioni a causa di ebrietà; consumo di stupefacenti
CONSUMO DI STUPEFACENTI
IMPEDIMENTO DI ATTI DELL'AUTORITÀ
art. 285 cf. 1 CPP-TI
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
10.2010.512
DA
2103/2009
Bellinzona
26
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
DI 1)
prevenuto colpevole di
1. violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari
per avere, a __________,
in data 1° aprile 2009, nottetempo, in preda agli effetti dell’alcol (prova
etnografica 1,89 permille), in occasione di un suo controllo, impedito a due
agenti della Polizia comunale del borgo di compiere un atto che rientrava nelle
loro attribuzioni, commettendo vie di fatto nei loro confronti, minacciandoli e
insultandoli;
2. contravvenzione alla
LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, a __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo
aprile 2007/25 novembre 2008, consumato un imprecisato quantitativo di
marijuana, ma almeno 15 grammi;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 285 cifra 1 CP e 19a LS;
perseguito con decreto d’accusa del 23
settembre 2010 n. 2103/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni (art. 40 e seg. CP), da dedurre 1 (uno) giorno di
carcere preventivo sofferto, considerato che non sono adempiute le condizioni
per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi
che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere
eseguiti (art. 41 CP).
Pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 40 (quaranta) giorni
di detenzione decreta nei suoi confronti dalla Pretura Penale di Bellinzona il 30.06.2008 .
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2
(due) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.-.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 6 maggio 2009;
indetto il dibattimento 26 novembre 2010,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede per
la contravvenzione alla LS, essendo di poca entità, l’esenzione dalla pena e
per il reato di cui al punto 1 del decreto di accusa chiede in via principale
il proscioglimento e in via subordinata una riduzione della pena, che non deve
essere quella detentiva, poiché comprometterebbe i cambiamenti fatti
dall’accusato e la sua vita professionale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
violenza o minaccia
contro le autorità e i funzionari
1.2
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 285
cifra 1 CP, 19a LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 2103/2009 del 23 settembre 2010.
condanna ACCU 1
a valere quale pena
parzialmente aggiuntiva alla pena di 40 giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti dalla Pretura penale il 30 giugno 2008
1.
alla pena pecuniaria di 14
(quattordici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
420.
- (quattrocentoventi), già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni
1.
(uno);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 200.-
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 400.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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