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Decisione

10.2010.516

Danneggiamento, minaccia, vendita, cessione, consumo e detenzione di stupefacenti

3 aprile 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 3422/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta), con l’avvertenza che, in

caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 30 (trenta) (art. 34 e 36 CP).

Pena parzialmente aggiuntiva:

alla pena pecuniaria di CHF

1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di

Bellinzona il 22.04.2009,

alla pena pecuniaria di CHF

5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suo confronti dal Ministero Pubblico

di Bellinzona il 06.07.2009.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile

Polizia __________, __________ al competente foro per le pretese di natura

civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

5.

Non revoca il beneficio della condizionale concesso:

alla pena pecuniaria di CHF

1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di

Bellinzona il 22.04.2009, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno

alla pena pecuniaria di CHF

5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico di Bellinzona il 06.07.2009, ma prolunga il periodo di prova di 1

(uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).

6.

Ordina la confisca e la

distruzione di 0,7 grammi di eroina / reperto SAD 3064 (art. 69 cpv. 2 CP).

7.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 24 agosto 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento per il 3 aprile

2012, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2

febbraio 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se l’imputato è autore

colpevole di

1.1

danneggiamento,

1.2

minaccia,

1.3

infrazione alla LF sugli

stupefacenti

1.4

contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti

per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

2.

Quale deve essere l’eventuale

pena.

3.

Se l’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni.

4.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso:

4.1

alla pena pecuniaria di CHF

1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di

Bellinzona il 22.04.2009.

4.2

alla pena pecuniaria di CHF

5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico

di Bellinzona il 06.07.2009.

5.

Se deve essere confermata la confisca

e la distruzione di 0.7 grammi di eroina/reperto SAD 3064.

6.

A chi vanno caricate la tassa e

le spese di giudizio.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 46 cpv. 2, 49 cpv. 2,

69.

cpv. 1 e 2, 144 cpv. 1, 180 cpv. 2 CP; 19 cifra 1, 19a LStup.; 453, 454, 455

CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di delitto

contro la LF sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 aLS, contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti, art. 19a aLS, danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP, minaccia,

art. 180 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 3422/2010 del 9 agosto 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.-

(novecento);

1.1

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

Pena

parzialmente aggiuntiva:

- alla

pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti

dal Ministero Pubblico il 22 aprile 2009;

- alla

pena pecuniaria di fr. 5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 6 luglio 2009.

2.

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- con motivazione scritta e di fr.

550.

- senza motivazione scritta.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso;

-

alla pena pecuniaria di CHF 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 22.04.2009 ma prolunga il

periodo di prova di 1 (uno) anno;

-

alla pena pecuniaria di CHF 5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei

suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 06.07.2009ma ne prolunga

il periodo di prova di 1(uno) anno;

ordina la confisca e la distruzione

di 0.7 grammi di eroina (reperto SAD 3064);

dà atto che le pretese di parte

civile Polizia __________, __________, sono rinviate al competente foro per le

pretese di natura civile;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

ACCU 1

CIVI 1, __________

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Bellinzona,

Polizia Scientifica, Bellinzona,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna.

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 900.00 pena

pecuniaria

fr. 200.00 multa

fr. 700.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 2050.00 totale

fr. 1650.00 totale

senza motivazione scritta

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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