10.2010.516
Danneggiamento, minaccia, vendita, cessione, consumo e detenzione di stupefacenti
3 aprile 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2010.516
Data decisione, Autorità:
03.04.2012, PRPEN
Titolo:
Danneggiamento, minaccia, vendita, cessione, consumo e detenzione di stupefacenti
CONSUMO DI STUPEFACENTI
DANNEGGIAMENTO
MINACCIA
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 180 cpv. 2 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
10.2010.516
DA 3422/2010
Bellinzona
3
aprile 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con la
segretaria Fabia Giannini per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento
per avere, a __________,
presso la sede della Polizia __________, Reparto Mobile __________, in data __________,
intenzionalmente danneggiato il locale d’attesa della Polizia __________,
strappando dalla sua sede nel muro il citofono ivi presente, infrangendo poi 11
vetri del locale d’attesa nonché urinando in detto locale, causando un danno
complessivo quantificato in CHF 6'976,20;
2. minaccia
per avere, a __________,
presso il domicilio coniugale, in data __________, incusso spavento e timore
alla moglie LESA 1 nata __________, minacciandola con la frase “io ti ammazzo,
a me queste cose non le fai” mentre la insultava dandole della “troia,
bagascia” sbattendo allo stesso tempo le ante della cucina, rompendo bicchieri
e piatti ed urlando;
3. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, nel corso del mese di aprile __________, a __________:
venduto, per il tramite di __________,
a diversi consumatori locali frequentatori del Parco __________,
complessivamente 10 buste dosi di eroina da 0,1/0,2 grammi al prezzo di CHF
40.00/50.00 ciascuna, per un quantitativo totale variante da 1 a 2 grammi di eroina;
ceduto a __________, quale
controprestazione per l’attività di spaccio svolta per suo conto, un
quantitativo di 0,3/0,4 grammi di eroina;
4. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo __________
e fino al mese di __________, consumato un imprecisato quantitativo, ma almeno 40 grammi di eroina, sostanza acquistata da __________, __________, †__________ e __________ nonché
consumato il contenuto di 10 boccette da 40 ml di metadone acquistato da __________
e 2 grammi di canapa, nonché detenuto il __________, due buste dosi per
complessivi 0,7 grammi lordi di eroina, sostanza destinata al proprio consumo
personale e sequestrata dalla Polizia al momento del fermo;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 144
cpv. 1, 180 cpv. 2, 19 cifra 1 e 19a LS, richiamati gli art. 46 cpv. 2, 49
cpv. 2, 69 cpv. 1 e 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 9 agosto
Fatti
2010 n. 3422/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta), con l’avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 30 (trenta) (art. 34 e 36 CP).
Pena parzialmente aggiuntiva:
alla pena pecuniaria di CHF
1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di
Bellinzona il 22.04.2009,
alla pena pecuniaria di CHF
5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suo confronti dal Ministero Pubblico
di Bellinzona il 06.07.2009.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile
Polizia __________, __________ al competente foro per le pretese di natura
civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
5.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso:
alla pena pecuniaria di CHF
1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di
Bellinzona il 22.04.2009, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno
alla pena pecuniaria di CHF
5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico di Bellinzona il 06.07.2009, ma prolunga il periodo di prova di 1
(uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).
6.
Ordina la confisca e la
distruzione di 0,7 grammi di eroina / reperto SAD 3064 (art. 69 cpv. 2 CP).
7.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 24 agosto 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento per il 3 aprile
2012, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2
febbraio 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se l’imputato è autore
colpevole di
1.1
danneggiamento,
1.2
minaccia,
1.3
infrazione alla LF sugli
stupefacenti
1.4
contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti
per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
2.
Quale deve essere l’eventuale
pena.
3.
Se l’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni.
4.
Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso:
4.1
alla pena pecuniaria di CHF
1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di
Bellinzona il 22.04.2009.
4.2
alla pena pecuniaria di CHF
5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico
di Bellinzona il 06.07.2009.
5.
Se deve essere confermata la confisca
e la distruzione di 0.7 grammi di eroina/reperto SAD 3064.
6.
A chi vanno caricate la tassa e
le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 46 cpv. 2, 49 cpv. 2,
69.
cpv. 1 e 2, 144 cpv. 1, 180 cpv. 2 CP; 19 cifra 1, 19a LStup.; 453, 454, 455
CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di delitto
contro la LF sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 aLS, contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti, art. 19a aLS, danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP, minaccia,
art. 180 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 3422/2010 del 9 agosto 2010.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.-
(novecento);
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
Pena
parzialmente aggiuntiva:
- alla
pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti
dal Ministero Pubblico il 22 aprile 2009;
- alla
pena pecuniaria di fr. 5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 6 luglio 2009.
2.
alla multa di fr. 200.-
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- con motivazione scritta e di fr.
550.
- senza motivazione scritta.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso;
-
alla pena pecuniaria di CHF 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 22.04.2009 ma prolunga il
periodo di prova di 1 (uno) anno;
-
alla pena pecuniaria di CHF 5'600.- (cinquemilaseicento) decretata nei
suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 06.07.2009ma ne prolunga
il periodo di prova di 1(uno) anno;
ordina la confisca e la distruzione
di 0.7 grammi di eroina (reperto SAD 3064);
dà atto che le pretese di parte
civile Polizia __________, __________, sono rinviate al competente foro per le
pretese di natura civile;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
ACCU 1
CIVI 1, __________
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione,
Bellinzona,
Polizia Scientifica, Bellinzona,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna.
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 900.00 pena
pecuniaria
fr. 200.00 multa
fr. 700.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 2050.00 totale
fr. 1650.00 totale
senza motivazione scritta
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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