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Decisione

10.2010.52

Soggiornare privi dei certificati validi di legittimazione e il permesso di Polizia degli stranieri, svolgere un'attività lucrativa sprovvisti del necessario permesso

5 novembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

115 cpv. 1 lett. c LStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 256/2010 di

data 16 gennaio 2010 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena

pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta)

aliquote da fr. 30.- (trenta), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta)

giorni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie

di fr. 100.- (cento).

3.

Revoca il beneficio alla sospensione condizionale della pena di fr. 2'700.-

(duemilasettecento) corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.- (trenta),

pronunciata dal Ministero Pubblico il __________2008 (DA __________) [recte:

pronunciata il __________ 2009 dalla Pretura penale del Cantone Ticino].

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 1 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 5 novembre 2010,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore d’ufficio e il

Sost. Procuratore Pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Sost. Procuratore pubblico, il

quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale chiede in

via principale che si prescinda dalla pena, che la eventuale pena sia ridotta

rispetto alla proposta del Procuratore in considerazione della particolarità

del caso e che tale in tale pena venga computato il carcere amministrativo

sofferto; in via subordinata postula una pena con la condizionale e la non

revoca della sospensione condizionale della precedente pena;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

infrazione alla LF sulla

dimora e il domicilio degli stranieri

1.2

infrazione alla LF sugli

stranieri (soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione)

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 (novanta) aliquote

giornaliere di fr. 30.- (trenta), per complessivi fr. 2'700.-

(duemilasettecento), decretato dalla Pretura penale del Cantone Ticino il __________

2009;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 46, 47 CP; 23 cpv.

1.

LDDS; 115 cpv. 1 lett. b, 115 cpv. 1 lett. c LStr; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e infrazione

alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale e attività lucrativa senza

autorizzazione) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 256/2010 del 16 gennaio 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena detentiva di 90

(novanta) giorni.

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

ordina la revoca del beneficio

della sospensione condizionale della pena di 90 (novanta) aliquote giornaliere

di fr. 30.- (trenta), per complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento),

decretato dalla Pretura penale del Cantone Ticino il __________.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione, Ufficio

della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2'700.- pena

pecuniaria

fr. 200.- tassa

di giustizia

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 3'100.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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