10.2010.541
Guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida; violenza o mina
20 marzo 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2010.541
Data decisione, Autorità:
20.03.2012, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
VIOLENZA E MINACCIA CONTRO LE AUTORITÀ ED I FUNZIONARI
art. 285 cf. 1 CPS
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.541
DA 4208/2010
Bellinzona
20
marzo 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Petra
Vanoni in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difensore: avv. DI 1, )
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l’autovettura
__________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come
risulta dal parere medico attestante uno stato di inabilità “pronunciato”;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
24.06.2010;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della
circolazione
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida
cozzando a più riprese contro il cordolo del marciapiede posto sulla sua
destra, mantenendo inoltre una distanza insufficiente dalla vettura che lo
precedeva. Nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato,
ha poi negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua
destra cozzando contro un muro posto a delimitazione del campo stradale;
fatti avvenuti a __________ il
24.06.21010;
reato previsto dall'art. 90
cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2
LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 12 cpv. 1 ONC;
3. inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio
per aver abbandonato il luogo
dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge,
in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio
la polizia;
fatti avvenuti a__________ il
24.06.21010;
reato previsto dall'art. 92
cpv. 1 LCStr, in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;
4. elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente
opposto all’analisi dell’alito e alla prova del sangue per la determinazione
dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili
conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il
24.06.21010;
reato previsto dall'art. 91a
cpv. 1 LCStr;
5. violenza o minaccia contro
le autorità e i funzionari
per avere, in occasione del suo
fermo per i fatti summenzionati, usato violenza contro due agenti di polizia,
minacciandoli di ammazzarli e di “fargliela pagare”, mordendo pure a due
riprese uno di loro;
fatti avvenuti sul tratto da __________
a__________ il 24.06.2010;
reato previsto dall'art. 285
cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 27
settembre 2010 n. 4208/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 13'500.-, con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
90 (art. 34 e 36 CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 2'000.- ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 60.00 ciascuna per complessivi fr. 5'400.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 18.04.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 36 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 6 ottobre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento da tutti i capi di imputazione per mancanza
di prove, per quanto attiene ai reati legati alle norme della circolazione e
per la grave situazione in cui versava per gli altri due reati; in via
subordinata chiede il proscioglimento dai capi d’imputazione 1, 2 e 3 in mancanza di prove, mentre per i capi di imputazione 4 e 5 postula l’applicazione di tutte le
attenuanti generiche e dei principi sanciti dall’art. 47 CP, in considerazione
segnatamente dell’effetto che la pena avrebbe sulla sua situazione personale,
con conseguente riduzione della pena proposta a 60 aliquote giornaliere da fr.
10.
- ciascuna, da porre a beneficio della sospensione condizionale della pena;
in ogni caso chiede la non revoca della sospensione condizionale concessa alla
precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
L’imputato è autore colpevole di
1.1
guida in stato di inattitudine,
1.2
infrazione alle norme della
circolazione,
1.3
inosservanza dei doveri in caso
di infortunio,
1.4
elusione dei doveri in caso di
infortunio,
1.5
violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari
per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale deve essere l’eventuale
pena?
3.
L’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna per complessivi fr. 5’400.- decretata
nei suoi confronti dalla Pretura penale il 18 aprile 2008?
5.
A chi
vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31.
cpv. 1 e 2, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1
LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 12 cpv. 1 ONC; 42, 46, 47, 106 CP; 455,
453.
CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dal capo di imputazione
n. 3 (inosservanza dei doveri in caso di infortunio) di cui al decreto d'accusa
n. 4208/2010 del 27 settembre 2010.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
guida in stato di inattitudine,
infrazione alle norme della
circolazione,
elusione di provvedimenti per
accertare l'incapacità alla guida,
violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4208/2010 del 27 settembre 2010.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr.
3’600.- (tremilaseicento);
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.- con motivazione scritta e di fr.
750.
- senza motivazione scritta.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 60.00 ciascuna per complessivi fr. 5'400.- decretata nei suoi confronti dalla
Pretura penale del Cantone Ticino il 18.04.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il periodo di prova di due anni.
comunica che la condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
, , ,
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti
coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino (2639).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 3'600.- pena
pecuniaria
fr. 500.- multa
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 350.- spese giudiziarie
fr. 4'850.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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