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Decisione

10.2010.541

Guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida; violenza o mina

20 marzo 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

24.06.2010;

reato previsto dall'art. 91

cpv. 1 LCStr;

2. infrazione alle norme della

circolazione

per avere, circolando nello

stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida

cozzando a più riprese contro il cordolo del marciapiede posto sulla sua

destra, mantenendo inoltre una distanza insufficiente dalla vettura che lo

precedeva. Nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato,

ha poi negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua

destra cozzando contro un muro posto a delimitazione del campo stradale;

fatti avvenuti a __________ il

24.06.21010;

reato previsto dall'art. 90

cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2

LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 12 cpv. 1 ONC;

3. inosservanza

dei doveri in caso d'infortunio

per aver abbandonato il luogo

dell'incidente surriferito senza os­servare i dove­ri impostigli dalla legge,

in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio

la polizia;

fatti avvenuti a__________ il

24.06.21010;

reato previsto dall'art. 92

cpv. 1 LCStr, in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

4. elusione di provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente

opposto all’analisi dell’alito e alla prova del sangue per la determinazione

dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili

conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il

24.06.21010;

reato previsto dall'art. 91a

cpv. 1 LCStr;

5. violenza o minaccia contro

le autorità e i funzionari

per avere, in occasione del suo

fermo per i fatti summenzionati, usato violenza contro due agenti di polizia,

minacciandoli di ammazzarli e di “fargliela pagare”, mordendo pure a due

riprese uno di loro;

fatti avvenuti sul tratto da __________

a__________ il 24.06.2010;

reato previsto dall'art. 285

cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 27

settembre 2010 n. 4208/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 13'500.-, con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

90 (art. 34 e 36 CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2'000.- ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 60.00 ciascuna per complessivi fr. 5'400.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 18.04.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 36 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 6 ottobre 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede in

via principale il proscioglimento da tutti i capi di imputazione per mancanza

di prove, per quanto attiene ai reati legati alle norme della circolazione e

per la grave situazione in cui versava per gli altri due reati; in via

subordinata chiede il proscioglimento dai capi d’imputazione 1, 2 e 3 in mancanza di prove, mentre per i capi di imputazione 4 e 5 postula l’applicazione di tutte le

attenuanti generiche e dei principi sanciti dall’art. 47 CP, in considerazione

segnatamente dell’effetto che la pena avrebbe sulla sua situazione personale,

con conseguente riduzione della pena proposta a 60 aliquote giornaliere da fr.

10.

- ciascuna, da porre a beneficio della sospensione condizionale della pena;

in ogni caso chiede la non revoca della sospensione condizionale concessa alla

precedente condanna;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

L’imputato è autore colpevole di

1.1

guida in stato di inattitudine,

1.2

infrazione alle norme della

circolazione,

1.3

inosservanza dei doveri in caso

di infortunio,

1.4

elusione dei doveri in caso di

infortunio,

1.5

violenza o minaccia contro le

autorità e i funzionari

per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale deve essere l’eventuale

pena?

3.

L’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90

aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna per complessivi fr. 5’400.- decretata

nei suoi confronti dalla Pretura penale il 18 aprile 2008?

5.

A chi

vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31.

cpv. 1 e 2, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1

LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 12 cpv. 1 ONC; 42, 46, 47, 106 CP; 455,

453.

CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dal capo di imputazione

n. 3 (inosservanza dei doveri in caso di infortunio) di cui al decreto d'accusa

n. 4208/2010 del 27 settembre 2010.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

guida in stato di inattitudine,

infrazione alle norme della

circolazione,

elusione di provvedimenti per

accertare l'incapacità alla guida,

violenza o minaccia contro le

autorità e i funzionari,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4208/2010 del 27 settembre 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr.

3’600.- (tremilaseicento);

1.1

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.- con motivazione scritta e di fr.

750.

- senza motivazione scritta.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 60.00 ciascuna per complessivi fr. 5'400.- decretata nei suoi confronti dalla

Pretura penale del Cantone Ticino il 18.04.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il periodo di prova di due anni.

comunica che la condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

, , ,

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti

coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino (2639).

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 3'600.- pena

pecuniaria

fr. 500.- multa

fr. 400.- tassa di giustizia

fr. 350.- spese giudiziarie

fr. 4'850.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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