10.2010.547
Ripetuto furto e furto di poca entità
27 marzo 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2010.547
Data decisione, Autorità:
27.03.2012, PRPEN
Titolo:
Ripetuto furto e furto di poca entità
FURTO
art. 139 CPS
art. 139 cf. 1 CPS
art. 172ter CPS
Incarto
n.
10.2010.547
DA 4234/2010
Bellinzona
27
marzo 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con la
segretaria Fabia Giannini per giudicare
ACCU 1ACCU 1
alias
__________, __________,
__________, __________,
__________, __________,
__________, __________,
__________, __________,
__________,
__________,
__________,
__________;
prevenuto colpevole di
1. ripetuto furto
per avere, per procacciarsi un
indebito profitto e al fine di appropriarsene, a S. Antonino:
in data __________ sottratto a
danno del Negozio CIVI 2 un PC portatile marca __________, modello __________
del valore di CHF 1'499.00 (refurtiva non recuperata), in data __________ sottratto
a danno del Negozio CIVI 1, quattro confezioni di profumo per un valore
complessivo di CHF 516.00 (refurtiva recuperata e restituita alla parte
civile);
2. furto di poca entità
per avere, per procacciarsi un
indebito profitto e al fine di appropriarsene, a __________ in data __________,
sottratto a danno del Negozio CIVI 2, articoli del reparto casalinghi per un
valore complessivo di CHF 27,90 (refurtiva recuperata e restituita alla parte
civile);
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo, reati previsti dagli artt. 139 cifra 1 e 139,
richiamato l'art. 172ter CP; richiamati gli artt. 46 cpv. 1 e 69 cpv. 1 e 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 27
settembre 2010 n. 4234/2010 del che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena detentiva di 15
(quindici) giorni (art. 40 e seg. CP),
considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione
condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena
pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art.
41 CP).
Considerandi
2.
Si rinviano le parti civili CIVI
2, __________ e CIVI 1, __________ al competente foro per le pretese di natura
civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
4.
Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta) – 5
(cinque) aliquote di fr. 30.- (trenta) per aliquota -, decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 18.05.2010 (art. 46 cpv. 1 CP),
con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 36 CP).
5.
Ordina la confisca e la
distruzione di una borsa della spesa con doppio fondo, debitamente ricoperta di
strati di carta stagnola / sequestrata dalla Gendarmeria di __________ nelle
circostanze del furto di cui al punto 1.1. / numero di repertazione non noto (art. 69 cpv. 2 CP).
6.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 4 ottobre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento il 27 marzo 2012,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo di pubblicazione sul foglio
ufficiale del 7 febbraio 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico
ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se l’imputato è autore
colpevole di
1.1
ripetuto furto
1.2
furto di poca entità
per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
2.
Quale deve essere l’eventuale
pena.
3.
Se l’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.
4.
Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5
aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 150.- decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 18 maggio 2010.
5.
Se bisogna confermare la
confisca e la distruzione di una borsa della spesa con doppio fondo,
debitamente ricoperta di strati di carta stagnola, sequestrata dalla
Gendarmeria di __________ nelle circostanze del furto di cui al punto 1.1.,
numero di refertazione non noto.
6.
A chi
vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 46 cpv. 1 e 69 cpv. 1
e 2,139 cifra 1, 139, 172 ter CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuto
furto, art. 139 cifra 1 CP e furto di poca entità, art. 139 CP, per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4234/2010 del 27
settembre 2010.
condanna ACCU 1
1.
alla pena detentiva di 15
(quindici) giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la
sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una
pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti;
2.
viene revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta) – 5 (cinque)
aliquote di fr. 30.- (trenta) per aliquota -, decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico di Lugano il 18.05.2010 (art. 46 cpv. 1 CP),
2.1
in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è
fissata in 5 (cinque) giorni (art. 36 CP)
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- con motivazione scritta e di fr.
350.
- senza motivazione scritta.
si dà atto che le pretese di parte
civile CIVI 2, __________ e CIVI 1, __________ sono state rinviate al
competente foro;
ordina la confisca e la distruzione
di una borsa della spesa con doppio fondo, debitamente ricoperta di strati di
carta stagnola, sequestrata dalla Gendarmeria di __________ nelle circostanze
del furto di cui al punto 1.1. del decreto d’accusa, numero di refertazione non
noto;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Ufficio federale della
migrazione, Berna (511475);
Sezione della popolazione,
Bellinzona;
Ufficio reperti, c/o ex
Arsenale militare, Bellinzona.
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 pena
pecuniaria revocata
fr. 650.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 900.00 totale
fr. 500.00 totale
senza motivazione scritta
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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