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Decisione

10.2010.547

Ripetuto furto e furto di poca entità

27 marzo 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena detentiva di 15

(quindici) giorni (art. 40 e seg. CP),

considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione

condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena

pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art.

41 CP).

Considerandi

2.

Si rinviano le parti civili CIVI

2, __________ e CIVI 1, __________ al competente foro per le pretese di natura

civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

4.

Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta) – 5

(cinque) aliquote di fr. 30.- (trenta) per aliquota -, decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 18.05.2010 (art. 46 cpv. 1 CP),

con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 36 CP).

5.

Ordina la confisca e la

distruzione di una borsa della spesa con doppio fondo, debitamente ricoperta di

strati di carta stagnola / sequestrata dalla Gendarmeria di __________ nelle

circostanze del furto di cui al punto 1.1. / numero di repertazione non noto (art. 69 cpv. 2 CP).

6.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 4 ottobre 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento il 27 marzo 2012,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo di pubblicazione sul foglio

ufficiale del 7 febbraio 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico

ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se l’imputato è autore

colpevole di

1.1

ripetuto furto

1.2

furto di poca entità

per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

2.

Quale deve essere l’eventuale

pena.

3.

Se l’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.

4.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5

aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 150.- decretata

nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 18 maggio 2010.

5.

Se bisogna confermare la

confisca e la distruzione di una borsa della spesa con doppio fondo,

debitamente ricoperta di strati di carta stagnola, sequestrata dalla

Gendarmeria di __________ nelle circostanze del furto di cui al punto 1.1.,

numero di refertazione non noto.

6.

A chi

vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 46 cpv. 1 e 69 cpv. 1

e 2,139 cifra 1, 139, 172 ter CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuto

furto, art. 139 cifra 1 CP e furto di poca entità, art. 139 CP, per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4234/2010 del 27

settembre 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena detentiva di 15

(quindici) giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la

sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una

pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti;

2.

viene revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta) – 5 (cinque)

aliquote di fr. 30.- (trenta) per aliquota -, decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico di Lugano il 18.05.2010 (art. 46 cpv. 1 CP),

2.1

in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è

fissata in 5 (cinque) giorni (art. 36 CP)

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- con motivazione scritta e di fr.

350.

- senza motivazione scritta.

si dà atto che le pretese di parte

civile CIVI 2, __________ e CIVI 1, __________ sono state rinviate al

competente foro;

ordina la confisca e la distruzione

di una borsa della spesa con doppio fondo, debitamente ricoperta di strati di

carta stagnola, sequestrata dalla Gendarmeria di __________ nelle circostanze

del furto di cui al punto 1.1. del decreto d’accusa, numero di refertazione non

noto;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Ufficio federale della

migrazione, Berna (511475);

Sezione della popolazione,

Bellinzona;

Ufficio reperti, c/o ex

Arsenale militare, Bellinzona.

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 pena

pecuniaria revocata

fr. 650.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 900.00 totale

fr. 500.00 totale

senza motivazione scritta

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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