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Decisione

10.2010.55

Omettere di versare gli alimenti nonostante la decisione pretorile

11 novembre 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

800.- (ottocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 40.-

(quaranta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

5.

(cinque).

3.

Al versamento alla parte civile Loredana Boulenaz, dell'importo di fr. 21'000.-

(ventunmila) a titolo di risarcimento.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle

spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 6 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 11 novembre 2010,

al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con

lettera 4 ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa;

sentito l'accusato, il quale descrive la

sua situazione economica nel periodo che qui interessa e spiega i motivi per i

quali non è stato in grado di pagare gli alimenti, cosa che invece aveva fatto

fino a quando ne aveva avuto la possibilità;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di

accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di trascuranza

degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n.

322/2010 del 25 gennaio 2010.

carica tasse e spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese ACCU 1

fr. 150.- tassa

di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 250.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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