10.2010.55
Omettere di versare gli alimenti nonostante la decisione pretorile
11 novembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2010.55
Data decisione, Autorità:
11.11.2010, PRPEN
Titolo:
Omettere di versare gli alimenti nonostante la decisione pretorile
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPP-TI
Incarto
n.
10.2010.55
DA
322/2010
Bellinzona
11
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara
Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per avere, a __________, nel
periodo dall’01.04.2008 all’01.11.2009, benché avesse i mezzi per farlo, omesso
di versare, anche solo parzialmente, alla consorte separata CIVI 1 la somma di fr.
1'050.- mensili, così come da sentenza del Pretore di __________ del
29.10.2007, accumulando così arretrati per l’importo di fr. 21'000.-;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 217
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 322/2010 di
data 25 gennaio 2010 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
800.- (ottocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 40.-
(quaranta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
5.
(cinque).
3.
Al versamento alla parte civile Loredana Boulenaz, dell'importo di fr. 21'000.-
(ventunmila) a titolo di risarcimento.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle
spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 6 febbraio 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 11 novembre 2010,
al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con
lettera 4 ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa;
sentito l'accusato, il quale descrive la
sua situazione economica nel periodo che qui interessa e spiega i motivi per i
quali non è stato in grado di pagare gli alimenti, cosa che invece aveva fatto
fino a quando ne aveva avuto la possibilità;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di
accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di trascuranza
degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n.
322/2010 del 25 gennaio 2010.
carica tasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese ACCU 1
fr. 150.- tassa
di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 250.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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