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Decisione

10.2010.56

Minaccia a vicini di casa con un piccone

12 novembre 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle summenzionate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 180

CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 509/2010 di

data 2 febbraio 2010 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

600.- (seicento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 40.-

(quaranta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8

(otto) giorni.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie

di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 10 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 12 novembre 2010,

al quale è comparso l’accusato personalmente e l’interprete mentre il

Procuratore pubblico con lettera 4 ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la teste;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 180 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di minaccia

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 509/2010 del 2 febbraio 2010.

carica tasse e spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 300.- tassa

di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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