10.2010.56
Minaccia a vicini di casa con un piccone
12 novembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2010.56
Data decisione, Autorità:
12.11.2010, PRPEN
Titolo:
Minaccia a vicini di casa con un piccone
MINACCIA
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2010.56
DA
509/2010
Bellinzona
12
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di minaccia
per avere, a __________, presso
la residenza __________, tra le ore 20.00 del 06.08.2008 e le ore 01.00 del
07.08.2008, usando grave minaccia, incusso timore e spavento a LESA 1 e LESA 2,
minacciandoli con un piccone;
Fatti
avvenuti nelle summenzionate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 180
CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 509/2010 di
data 2 febbraio 2010 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
600.- (seicento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 40.-
(quaranta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8
(otto) giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie
di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 10 febbraio 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 12 novembre 2010,
al quale è comparso l’accusato personalmente e l’interprete mentre il
Procuratore pubblico con lettera 4 ottobre 2010 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la teste;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 180 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di minaccia
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 509/2010 del 2 febbraio 2010.
carica tasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 300.- tassa
di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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