10.2010.563
Infrazione alla Legge federale sugli stranieri
3 aprile 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.563
Data decisione, Autorità:
03.04.2012, PRPEN
Titolo:
Infrazione alla Legge federale sugli stranieri
LAVORO SENZA PERMESSO
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR
Incarto
n.
10.2010.563
DA 4493/2010
Bellinzona
3
aprile 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
prevenuta colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri
per avere soggiornato
illegalmente in Svizzera, segnatamente a __________ e in altre imprecisate
località, nel periodo __________ / __________ e pertanto oltre i tre mesi
consentiti nonché svolgendo attività lucrativa presso __________ SA quale
addetta alle pulizie (nel periodo __________), benché priva del necessario
permesso di Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 115
cpv. 1 lett. b, c LStr, richiamato l’art. 46 cpv. 2 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 8 ottobre
Fatti
2010 n. 4493/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento), corrispondente a 90
(novanta) aliquote da fr. 50.- (cinquanta), con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 34 e 36 CP), dedotto il carcere
preventivo sofferto
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
3.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 10'500.- decretata
nei suoi confronti dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il
28.01
, ma prolunga il periodo di prova di 6 mesi (art. 46 cpv. 2 CP).
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 18 ottobre 2010;
indetto il dibattimento il 3 aprile 2012,
al quale l'accusato, regolarmente citato in via edittale, non è comparso,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma
del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 é autrice colpevole di:
infrazione alla LF sugli
stranieri, per avere soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a __________
e in altre imprecisate località, nel periodo __________ / __________ e pertanto
oltre i tre mesi consentiti nonché svolgendo attività lucrativa presso __________
SA quale addetta alle pulizie (nel periodo __________), benché priva del
necessario permesso di Polizia degli stranieri;
reato
previsto dall'art. 115 cpv. 1 lett. b, c LStr
2.
Quale deve essere l’eventuale pena.
2.1
L’eventuale
condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della
pena e se sì a quali condizioni;
3.
Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena pecuniaria di 210 aliquote da fr. 50.00, decisa nei suoi
confronti dalla Corte delle Assise Correzionali di Lugano il 28 gennaio 2010 .
4.
A chi vanno caricate le tasse e le spese
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42 e seg., 47 e
seg, 49, 115 cpv. 1 lett. b, c LStr ; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di soggiorno
illegale, art. 115 cpv. 1 b LStr e attività lucrativa senza autorizzazione,
art. 115 cpv. 1 c LStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. DA 4493/2010 dell’ 8 ottobre 2010.
condanna ACCU 1
1.
alla
pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.00
(cinquanta),
per un totale di fr. 4'500.00 (quattromilacinquecento);
1.1
l’accusata
è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP), dedotto il carcere preventivo
sofferto.
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.00 con
motivazione
scritta e di fr. 550.00 senza motivazione scritta.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 210 aliquote da fr. 50.00 decisa
nei suoi confronti dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il
28.01
, ma prolunga il periodo di prova di 6 mesi
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
ACCU 1 nelle vie edittali
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Sezione
della popolazione, Ufficio migrazione, Bellinzona
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 4'500.00 pena
pecuniaria
fr. 400.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 5’050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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