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Decisione

10.2010.563

Infrazione alla Legge federale sugli stranieri

3 aprile 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 4493/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento), corrispondente a 90

(novanta) aliquote da fr. 50.- (cinquanta), con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 34 e 36 CP), dedotto il carcere

preventivo sofferto

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

3.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 10'500.- decretata

nei suoi confronti dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il

28.01

, ma prolunga il periodo di prova di 6 mesi (art. 46 cpv. 2 CP).

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 18 ottobre 2010;

indetto il dibattimento il 3 aprile 2012,

al quale l'accusato, regolarmente citato in via edittale, non è comparso,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma

del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 é autrice colpevole di:

infrazione alla LF sugli

stranieri, per avere soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a __________

e in altre imprecisate località, nel periodo __________ / __________ e pertanto

oltre i tre mesi consentiti nonché svolgendo attività lucrativa presso __________

SA quale addetta alle pulizie (nel periodo __________), benché priva del

necessario permesso di Polizia degli stranieri;

reato

previsto dall'art. 115 cpv. 1 lett. b, c LStr

2.

Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1

L’eventuale

condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della

pena e se sì a quali condizioni;

3.

Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale

concesso alla pena pecuniaria di 210 aliquote da fr. 50.00, decisa nei suoi

confronti dalla Corte delle Assise Correzionali di Lugano il 28 gennaio 2010 .

4.

A chi vanno caricate le tasse e le spese

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42 e seg., 47 e

seg, 49, 115 cpv. 1 lett. b, c LStr ; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di soggiorno

illegale, art. 115 cpv. 1 b LStr e attività lucrativa senza autorizzazione,

art. 115 cpv. 1 c LStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. DA 4493/2010 dell’ 8 ottobre 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla

pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.00

(cinquanta),

per un totale di fr. 4'500.00 (quattromilacinquecento);

1.1

l’accusata

è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP), dedotto il carcere preventivo

sofferto.

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.00 con

motivazione

scritta e di fr. 550.00 senza motivazione scritta.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 210 aliquote da fr. 50.00 decisa

nei suoi confronti dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il

28.01

, ma prolunga il periodo di prova di 6 mesi

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

ACCU 1 nelle vie edittali

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione

della popolazione, Ufficio migrazione, Bellinzona

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 4'500.00 pena

pecuniaria

fr. 400.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 5’050.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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