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Decisione

10.2010.566

Per avere minacciao, usato violenza e offeso l'onore della moglie, insultandola con la frase "sei proprio una puttana, mi fai schifo"

1 dicembre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 181

CP e art. 177 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 4558/2010 di

data 18 ottobre 2010 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2'500.- (duemilacinquecento), corrispondente a 25 (venticinque) aliquote da

fr. 100.- (cento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre)

giorni.

3.

Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per eventuali

pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 20 ottobre 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 1. dicembre 2010,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il

Procuratore pubblico con lettera 8 novembre 2010 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto che con scritto 29 ottobre 2010 la

parte civile ha ritirato ogni accusa nei confronti dell’accusato, con il quale

ha trovato un accordo completo sulle conseguenze accessorie del divorzio;

rilevato che il reato di ingiuria viene a

cadere per difetto di querela;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 33, 181 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di coazione

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4558/2010 del 18 ottobre 2010.

carica tasse e spese allo Stato,

il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 400.- tassa

di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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