10.2010.569
Ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
6 novembre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2010.569
Data decisione, Autorità:
06.11.2012, PRPEN
Titolo:
Ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.569
DA 4555/2010
Bellinzona
6
novembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Cristina
Vanza in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difensore: DI 1, __________)
prevenuta colpevole di ripetuta guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca
per aver ripetutamente condotto
l’autovettura __________ targata TI __________, sebbene la licenza di condurre
le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 08.06.2010 per il periodo dal 09.07.2010 all' 08.10.2010;
fatti avvenuti a __________ il __________
ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr.;
perseguita con decreto d’accusa del 18 ottobre
Fatti
2010 n. 4555/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7'200.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e
segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.00 ciascuna per complessivi fr. 500.00, decretata nei suoi confronti dalla Préfecture du district de l’Ouest lausannois il 09.04.2010 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 36 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 22 ottobre 2010;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 é autrice colpevole
di:
ripetuta guida senza licenza
di condurre o nonostante revoca
per aver ripetutamente condotto
l’autovettura __________ targata TI __________, sebbene la licenza di condurre
le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 08.06.2010 per il periodo dal 09.07.2010 all' 08.10.2010;
fatti avvenuti a __________ il __________
ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr.;
2.
Quale deve essere l’eventuale pena.
2.1
L’eventuale
condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della
pena e se sì a quali condizioni ;
2.2
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.00 ciascuna per complessivi fr. 500.00, decretata nei suoi confronti dalla Préfecture du
district de l’Ouest lausannois il 09.04.2010
3.
A chi
vanno caricate le tasse e spese
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 e seg., 47 e seg, 106
CP, 95 cifra 2 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dal reato di ripetuta guida senza
licenza di condurre o nonostante revoca (art. 95 cifra 2 LCStr), per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4555/2010 del 18
ottobre 2010.
carica la
tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00 allo Stato.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per
raccomandata
Bellinzona
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: la
segretaria:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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