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Decisione

10.2010.577

Falsità in documenti; sviamento della giustizia

26 luglio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

4'500.- (quattromilacinquecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr.

50.- (cinquanta) – (art. 34 e seg. CP)..

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

Considerandi

2.

(due) anni 8art, 42 e seg. CP).

2.

Alla multa di fr. 1'000.-

(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) – (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

SA al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie fr. 100.- (cento).

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 13 ottobre 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 26 luglio 2013,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 30 aprile

2013, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

sentito la patrocinatrice della parte

civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

falsità

in documenti

per

avere, a __________, __________ ed in altre località, nel periodo __________ al

fine di procacciare a sé o ad altro un indebito profitto, fatto uso, a scopo di

inganno, di documenti falsi, e meglio per avere, al fine di sostanziare la

denuncia di cui sub. 2, fatto uso dei seguenti falsi documenti:

o

la fiche di versamento 17.01.2002 attestante l’avvenuto

versamento dell’importo di EUR 900'000.00,

o

la fiche di versamento 18.06.2002 attestante, contrariamente al

vero, l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 500'000.00,

o

la fiche di versamento 16.07.2002 attestante, contrariamente al

vero, l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 200'000.00,

o

la fiche di versamento 19.09.2002 attestante l’avvenuto

versamento dell’importo di EUR 300'000.00,

documenti

tutti manifestamente falsi in quanto :

-

l’indicazione “__________” che figura sulle stesse non è corretta,

ritenuto come la signora __________ si chiama __________;

-

sulle stesse figura un timbro (in tedesco) riportante la data della

valuta mentre normalmente la stessa viene stampata direttamente dal sistema

informatico;

-

il carattere di stampa non corrisponde a quello usualmente utilizzato in

CIVI 1;

-

contengono errori linguistici quali “conto corente”

-

riportano la sigla “__________” che non ha alcun significato in banca;

producendoli

al Ministero Pubblico del Cantone Ticino nell’ambito del procedimento di cui

alla denuncia da lui sporta in data 24 dicembre 2004;

1.2

sviamento

della giustizia

per

avere, a __________, in data __________, fatto all’autorità una falsa denuncia

per un atto punibile, che egli sapeva non commesso, e meglio per avere

denunciato al Ministero Pubblico del Cantone Ticino ignoti funzionari di CIVI 1

per asseriti atti punibili, che egli sapeva non commessi, compiuti a far tempo

dall’estate __________ presso CIVI 1 __________, ed in particolare affermando,

producendo altresì i documenti falsi di cui sub. 1, che i versamenti a contanti

da lui effettuati non sarebbero stati accreditati sul suo conto, nonché

asserendo che sui suoi conti presso il medesimo istituto di credito sarebbero

state effettuate da parte di ignoti funzionari di CIVI 1 operazioni anomale

(acquisto/vendita di azioni, mancata esecuzione di operazioni asseritamente da

lui ordinate, esecuzione di ordini a prezzi ed in tempi diversi da quanto egli

avrebbe disposto) senza la sua autorizzazione e a seguito delle quali egli

avrebbe subito un ingente danno patrimoniale, ritenuto che, dagli accertamenti

esperiti, è invece emerso che è stato lui medesimo ad ordinare dette

operazioni.

2.

Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1

L’eventuale

condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena

e se sì a quali condizioni;

3.

A chi vanno caricate le tasse e spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42 e segg., 47 e

segg., 97, 106, 251 cifra1, 304 cifra 1 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e

segg., 277 CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

sviamento della giustizia per i fatti descritti al punto 2 del decreto di

accusa n. 4198/2010 del 27 settembre 2010.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

1.1

falsità in documenti, per

avere, a __________, __________ ed in altre località, nel periodo __________,

al fine di procacciare a sé o ad altro un indebito profitto, fatto uso, a scopo

di inganno, di documenti falsi, e meglio per avere, al fine di sostanziare la

denuncia di cui sub. 2, fatto uso dei seguenti falsi documenti:

o

la fiche di versamento 17.01.2002 attestante l’avvenuto

versamento dell’importo di EUR 900'000.00,

o

la fiche di versamento 18.06.2002 attestante, contrariamente al

vero, l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 500'000.00,

o

la fiche di versamento 16.07.2002 attestante, contrariamente al

vero, l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 200'000.00,

o

la fiche di versamento 19.09.2002 attestante l’avvenuto

versamento dell’importo di EUR 300'000.00,

documenti tutti manifestamente falsi in quanto :

-

l’indicazione “__________” che figura sulle stesse non è corretta,

ritenuto come la signora __________ si chiama __________;

-

sulle stesse figura un timbro (in tedesco) riportante la data della

valuta mentre normalmente la stessa viene stampata direttamente dal sistema

informatico;

-

il carattere di stampa non corrisponde a quello usualmente utilizzato in

CIVI 1;

-

contengono errori linguistici quali “conto corente”

-

riportano la sigla “__________” che non ha alcun significato in banca;

producendoli al Ministero Pubblico del Cantone Ticino nell’ambito del

procedimento di cui alla denuncia da lui sporta in data 24 dicembre 2004. Fatti

avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo. Reato previsto

dall’art. 251 cifra 1 CP.

condanna ACCU 1ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.

3’000.- (tremila);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 600.-

(seicento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

La parte civile

è rinviata al foro civile per le proprie pretese.

4.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.- con motivazione scritta e di fr.

550.

- senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione

scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr.

600.

- sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

ACCU 1

AINQ 1

e,

alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 600.- multa

fr. 400.- tassa

di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 1150.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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