10.2010.577
Falsità in documenti; sviamento della giustizia
26 luglio 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
10.2010.577
Data decisione, Autorità:
26.07.2013, PRPEN
Titolo:
Falsità in documenti; sviamento della giustizia
FALSITÀ IN DOCUMENTI
SVIAMENTO DELLA GIUSTIZIA
art. 251 cf. 1 CPS
art. 304 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2010.577
DA 4198/2010
Bellinzona
26 luglio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con la
segretaria Jyothish per giudicare
ACCU 1ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. falsità in documenti
per avere, a __________, __________
ed in altre località, nel periodo __________, al fine di procacciare a sé o ad
altro un indebito profitto, fatto uso, a scopo di inganno, di documenti falsi,
e meglio per avere, al fine di sostanziare la denuncia di cui sub. 2, fatto uso
dei seguenti falsi documenti:
o
la fiche di versamento 17.01.2002 attestante l’avvenuto
versamento dell’importo di EUR 900'000.00,
o
la fiche di versamento 18.06.2002 attestante, contrariamente al vero,
l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 500'000.00,
o
la fiche di versamento 16.07.2002 attestante, contrariamente al
vero, l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 200'000.00,
o
la fiche di versamento 19.09.2002 attestante l’avvenuto
versamento dell’importo di EUR 300'000.00,
documenti
tutti manifestamente falsi in quanto :
-
l’indicazione “__________” che figura sulle stesse non è corretta,
ritenuto come la signora __________ si chiama __________;
-
sulle stesse figura un timbro (in tedesco) riportante la data della
valuta mentre normalmente la stessa viene stampata direttamente dal sistema
informatico;
-
il carattere di stampa non corrisponde a quello usualmente utilizzato in
CIVI 1;
-
contengono errori linguistici quali “conto corente”
-
riportano la sigla “__________” che non ha alcun significato in banca;
producendoli
al Ministero Pubblico del Cantone Ticino nell’ambito del procedimento di cui
alla denuncia da lui sporta in data 24 dicembre 2004;
2. sviamento
della giustizia
per avere, a __________, in
data __________, fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile,
che egli sapeva non commesso, e meglio per avere denunciato al Ministero
Pubblico del Cantone Ticino ignoti funzionari di CIVI 1 per asseriti atti
punibili, che egli sapeva non commessi, compiuti a far tempo dall’estate __________
presso CIVI 1 __________, ed in particolare affermando, producendo altresì i
documenti falsi di cui sub. 1, che i versamenti a contanti da lui effettuati
non sarebbero stati accreditati sul suo conto, nonché asserendo che sui suoi
conti presso il medesimo istituto di credito sarebbero state effettuate da
parte di ignoti funzionari di CIVI 1 operazioni anomale (acquisto/vendita di
azioni, mancata esecuzione di operazioni asseritamente da lui ordinate, esecuzione
di ordini a prezzi ed in tempi diversi da quanto egli avrebbe disposto) senza
la sua autorizzazione e a seguito delle quali egli avrebbe subito un ingente
danno patrimoniale, ritenuto che, dagli accertamenti esperiti, è invece emerso
che è stato lui medesimo ad ordinare dette operazioni;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dall’art. 251
cifra 1 CP, art. 304 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 27
settembre 2010 n. 4198/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
4'500.- (quattromilacinquecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr.
50.- (cinquanta) – (art. 34 e seg. CP)..
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
Considerandi
2.
(due) anni 8art, 42 e seg. CP).
2.
Alla multa di fr. 1'000.-
(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) – (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
SA al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie fr. 100.- (cento).
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 13 ottobre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 26 luglio 2013,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 30 aprile
2013, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
sentito la patrocinatrice della parte
civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
falsità
in documenti
per
avere, a __________, __________ ed in altre località, nel periodo __________ al
fine di procacciare a sé o ad altro un indebito profitto, fatto uso, a scopo di
inganno, di documenti falsi, e meglio per avere, al fine di sostanziare la
denuncia di cui sub. 2, fatto uso dei seguenti falsi documenti:
o
la fiche di versamento 17.01.2002 attestante l’avvenuto
versamento dell’importo di EUR 900'000.00,
o
la fiche di versamento 18.06.2002 attestante, contrariamente al
vero, l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 500'000.00,
o
la fiche di versamento 16.07.2002 attestante, contrariamente al
vero, l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 200'000.00,
o
la fiche di versamento 19.09.2002 attestante l’avvenuto
versamento dell’importo di EUR 300'000.00,
documenti
tutti manifestamente falsi in quanto :
-
l’indicazione “__________” che figura sulle stesse non è corretta,
ritenuto come la signora __________ si chiama __________;
-
sulle stesse figura un timbro (in tedesco) riportante la data della
valuta mentre normalmente la stessa viene stampata direttamente dal sistema
informatico;
-
il carattere di stampa non corrisponde a quello usualmente utilizzato in
CIVI 1;
-
contengono errori linguistici quali “conto corente”
-
riportano la sigla “__________” che non ha alcun significato in banca;
producendoli
al Ministero Pubblico del Cantone Ticino nell’ambito del procedimento di cui
alla denuncia da lui sporta in data 24 dicembre 2004;
1.2
sviamento
della giustizia
per
avere, a __________, in data __________, fatto all’autorità una falsa denuncia
per un atto punibile, che egli sapeva non commesso, e meglio per avere
denunciato al Ministero Pubblico del Cantone Ticino ignoti funzionari di CIVI 1
per asseriti atti punibili, che egli sapeva non commessi, compiuti a far tempo
dall’estate __________ presso CIVI 1 __________, ed in particolare affermando,
producendo altresì i documenti falsi di cui sub. 1, che i versamenti a contanti
da lui effettuati non sarebbero stati accreditati sul suo conto, nonché
asserendo che sui suoi conti presso il medesimo istituto di credito sarebbero
state effettuate da parte di ignoti funzionari di CIVI 1 operazioni anomale
(acquisto/vendita di azioni, mancata esecuzione di operazioni asseritamente da
lui ordinate, esecuzione di ordini a prezzi ed in tempi diversi da quanto egli
avrebbe disposto) senza la sua autorizzazione e a seguito delle quali egli
avrebbe subito un ingente danno patrimoniale, ritenuto che, dagli accertamenti
esperiti, è invece emerso che è stato lui medesimo ad ordinare dette
operazioni.
2.
Quale deve essere l’eventuale pena.
2.1
L’eventuale
condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena
e se sì a quali condizioni;
3.
A chi vanno caricate le tasse e spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 e segg., 47 e
segg., 97, 106, 251 cifra1, 304 cifra 1 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e
segg., 277 CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
sviamento della giustizia per i fatti descritti al punto 2 del decreto di
accusa n. 4198/2010 del 27 settembre 2010.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
1.1
falsità in documenti, per
avere, a __________, __________ ed in altre località, nel periodo __________,
al fine di procacciare a sé o ad altro un indebito profitto, fatto uso, a scopo
di inganno, di documenti falsi, e meglio per avere, al fine di sostanziare la
denuncia di cui sub. 2, fatto uso dei seguenti falsi documenti:
o
la fiche di versamento 17.01.2002 attestante l’avvenuto
versamento dell’importo di EUR 900'000.00,
o
la fiche di versamento 18.06.2002 attestante, contrariamente al
vero, l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 500'000.00,
o
la fiche di versamento 16.07.2002 attestante, contrariamente al
vero, l’avvenuto versamento dell’importo di EUR 200'000.00,
o
la fiche di versamento 19.09.2002 attestante l’avvenuto
versamento dell’importo di EUR 300'000.00,
documenti tutti manifestamente falsi in quanto :
-
l’indicazione “__________” che figura sulle stesse non è corretta,
ritenuto come la signora __________ si chiama __________;
-
sulle stesse figura un timbro (in tedesco) riportante la data della
valuta mentre normalmente la stessa viene stampata direttamente dal sistema
informatico;
-
il carattere di stampa non corrisponde a quello usualmente utilizzato in
CIVI 1;
-
contengono errori linguistici quali “conto corente”
-
riportano la sigla “__________” che non ha alcun significato in banca;
producendoli al Ministero Pubblico del Cantone Ticino nell’ambito del
procedimento di cui alla denuncia da lui sporta in data 24 dicembre 2004. Fatti
avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo. Reato previsto
dall’art. 251 cifra 1 CP.
condanna ACCU 1ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.
3’000.- (tremila);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 600.-
(seicento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
La parte civile
è rinviata al foro civile per le proprie pretese.
4.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.- con motivazione scritta e di fr.
550.
- senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione
scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr.
600.
- sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
ACCU 1
AINQ 1
e,
alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 600.- multa
fr. 400.- tassa
di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 1150.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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