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Decisione

10.2010.587

Danneggiamento

12 novembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 4669/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

400.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 80.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 27 ottobre 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’accusato ritenuto il medesimo è assolutamente innocente e

che non vi è la minima prova agli atti e nemmeno un fascio di indizi

convergenti per ritenerlo colpevole. Chiede il riconoscimento di ripetibili per

almeno fr. 1'500.00.;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di:

danneggiamento

per avere, il __________, a __________,

colpendo con il lancio di un sasso il parabrezza dell’autovettura marca __________

targata TI __________ di proprietà della CIVI 1 infrangendolo, deteriorato,

rispettivamente reso inservibili cose mobili altrui causando in tal modo un

danno per un importo imprecisato;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 144

cpv. 1 CP;

2.

Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1

L’eventuale

condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della

pena e se sì a quali condizioni.

2.2

Se deve

essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 15 aliquote da fr. 80.00 (ottanta) sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni decisa nei suoi confronti dal Tribunale

militare 8 Berna in

data 29

novembre 2010

3.

A chi vanno caricate le tasse e spese e se devono essere concesse

ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42 e segg., 47 e segg,

49, 106, 144 cpv. 1 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22

LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1, dall’imputazione di

danneggiamento per i fatti descritti nel DA n. 4669/2010 del 25 ottobre 2010;

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 390.00 allo Stato, il quale dovrà

rifondere al signor ACCU 1 fr. 700.00 a titolo di ripetibili.

Qualora la parte civile

dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.00 sarebbe

a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente

a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

__________,

CIVI 1, __________,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Divisione della giustizia,

Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 250.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 390.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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