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Decisione

10.2010.589

Circolare a circa 103 Km/h malgrado il vigente limite di 80 Km/h

15 gennaio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 4743/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 130.- (centotrenta) cadauna (art. 34 e

segg. CP), corrispondenti a complessivi fr. 7'800.- (settemilaottocento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'700.-

(millesettecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciasette).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote

giornaliere da fr. 130.- ciascuna per complessivi fr. 2'600.- decretata nei

suoi confronti dal MP il 25.05.2009, con l'avvertenza che in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale.;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 5 novembre 2010 dall'accusato;

sentito il teste, verbalizzato separatamente;

sentito il difensore, il quale chiede la

derubrica del reato da infrazione grave a infrazione semplice della LCStr (art.

90.

cifra 1);

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

infrazione

grave alle norme della circolazione

per aver circolato con il

motoveicolo __________ targato TI __________ alla velocità di circa 143 Km/h malgrado il vigente limite di 80 Km/h., così come accertata sulla base della misurazione

tramite apparecchio multavision n. 412242 della vettura di polizia che lo

seguiva;

fatti avvenuti ad __________

il __________;

reato previsto dall’art. 90

cifra 2 LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a

cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

1.1

Devesi ritenere una

velocità inferiore ?

1.2

E’ data applicazione

dell’art. 90 cifra 1 del LCStr ?

2.

Quale deve essere l’eventuale pena.

2.1

L’eventuale

condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della

pena e se sì a quali condizioni

2.2

Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da fr. 130.- ciascuna per complessivi

fr. 2'600.- (duemilaseicento) decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico il 25 maggio 2009.

3.

A chi vanno caricate le tasse e spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42 e segg., 47 e segg., 106 CP; 90

cifra 1 e 2 LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art.

4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS, OOCSS-USTRA; 455, 453 CPP-CH; 9 e

segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG ;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

semplice alle norme della circolazione, per aver circolato con il

motoveicolo __________ targato TI __________ alla velocità di circa 103 Km/h. malgrado il vigente limite di 80 Km/h., così come accertata dalla polizia mediante veicolo

inseguitore munito di apparecchio Multavision. Fatti avvenuti ad __________ il __________.

Reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32

cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

condanna ACCU 1ACCU 1

1.

alla multa di fr. 1’700.-

(millesettecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 17 (diciasette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.- con

motivazione scritta e di fr.

750.

- senza motivazione scritta.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da fr. 130.-

ciascuna per complessivi fr. 2'600.- (duemilaseicento) decretata nei suoi

confronti dal Ministero pubblico il 25 maggio 2009

comunica che la condanna non sarà

iscritta a casellario giudiziale.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

Bellinzona

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione,

Camorino,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 1'700.- multa

fr. 500.- tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 250.- spese

giudiziarie

fr. -.- testi

fr. 2'450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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