10.2010.594
Vendere automobile pignorata
21 settembre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2010.594
Data decisione, Autorità:
21.09.2012, PRPEN
Titolo:
Vendere automobile pignorata
DISTRAZIONE DI VALORI PATRIMONIALI SOTTPOSTI A PROCEDIMENTO
art. 169 CPS
Incarto
n.
10.2010.594/GIP
DA 4635/2010
Bellinzona
21
settembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con la
segretaria Cristina Vanza per giudicare
prevenuto colpevole di distrazione di valori patrimoniali
sottoposti a procedimento giudiziale
per avere disposto
arbitrariamente, in danno dei suoi creditori, di valori patrimoniali pignorati,
e meglio per avere, alfine di sottrarla alla vendita all’incanto, alienato la
sua autovettura __________, pignorata con verbale dell’__________, facendola
dapprima immatricolare a nome del fratello, in data __________, e quindi
cedendola al garage __________ di __________, che l’ha infine venduta a __________
nel __________;
fatti avvenuti a __________, __________
e __________, nel periodo __________;
reato previsto dall'art. 169
CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4635/2010 di
data 19 ottobre 2010 del che
propone la condanna:
Fatti
1. Al lavoro di pubblica utilità di ore 120, con l’avvertenza che se lo stesso non
viene prestato nel termine stabilito dall’autorità d’esecuzione, verrà ordinata
la commutazione in pena pecuniaria o in pena detentiva (art. 37 e 39 CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 28 ottobre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 21 settembre 2012,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 3 settembre
2012, intimata il giorno successivo, non è comparso, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale
per avere disposto
arbitrariamente, in danno dei suoi creditori, di valori patrimoniali pignorati,
e meglio per avere, alfine di sottrarla alla vendita all’incanto, alienato la
sua autovettura __________, pignorata con verbale dell’__________, facendola
dapprima immatricolare a nome del fratello, in data __________, e quindi
cedendola al garage __________ di __________, che l’ha infine venduta a __________
nel __________;
fatti avvenuti a __________, __________
e __________, nel periodo __________;
reato
previsto dall'art. 169 CP;
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 e segg., 47 e segg.,
169.
CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole
di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
per avere disposto arbitrariamente, in danno dei suoi creditori, di valori
patrimoniali pignorati, e meglio per avere, alfine di sottrarla alla vendita
all’incanto, alienato la sua autovettura __________, pignorata con verbale
dell’__________, facendola dapprima immatricolare a nome del fratello, in data __________,
e quindi cedendola al garage __________ di __________, che l’ha infine venduta
a __________ nel __________. Fatti avvenuti a __________, __________ e __________,
nel periodo __________. Reato previsto dall'art. 169 CP;
condanna ACCU 1
1.
al lavoro di pubblica utilità
di 120 (centoventi) ore;
1.1
l’accusato
è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).
2.
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.00
con
motivazione
scritta e di fr. 450.00 senza motivazione scritta
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va
annunciato alla Pretura
penale entro dieci giorni dalla comunicazione della
sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può
essere chiesta la motivazione
della sentenza.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
ACCU 1
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia, senza motivazione
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 0.00 spese
di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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