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Decisione

10.2010.6

Delibazione di sentenza italiana di separazione giudiziale

25 novembre 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i figli (€ 500 mensili per ogni figlio “rivalutabili ISTAT, comprensiva

delle spese straordinarie”). Su tal punto l'istanza di delibazione è finanche

irricevibile. A prescindere dal fatto che mal si comprende quale senso abbia la

delibazione chiesta da IS 1, debitore delle prestazioni essendo lui medesimo, il

riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro (o a prestazioni di

garanzia) “avviene ad opera del giudice normal­mente competente nell'ambito del

procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta

eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla

Convenzione di Lugano” (art.

512 CPC). La procedura dell'art. 511 cpv. 1 CPC è, come che sia, esclusa. Al riguardo

l'istanza di delibazione non manca di leggerezza.

8. Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148

Considerandi

cpv. 2 CPC). IS 1 vede delibare il pronunciato di separazione giudiziale, ma

non gli effetti accessori riguardanti i figli né, tanto meno, i contributi

alimentari per i medesimi. La tassa di giustizia e le spese andrebbero perciò

suddivise tra le parti. Non bisogna trascurare tuttavia che CO 1 ha evitato di pronunciarsi sul riconoscimento della separazione giudiziale, avversando unicamente all'udienza

del 23 novembre 2010 davanti a questa Camera – per quel che era dato di capire

– la disciplina sulle relazioni tra genitori e figli. Non è il caso dunque di

addebitarle costi (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4),

mentre si riscuotono oneri processuali ridotti a carico dell'istante nella

misura in cui l'istanza si rivela irricevibile o infondata. Non si

attribuiscono ripetibili alla convenuta, il cui legale non ha svolto atti di

patrocinio forense ai fini del giudizio.

9.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di

decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2

lett. b n. 1 LTF). Nel caso specifico senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. a

LTF, tranne ove sia contestato unicamente il rigetto della delibazione inerente

al dispositivo sui contributi alimentari per i figli.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'istanza è parzialmente accolta, nel senso che la

sentenza emanata il 14 settembre 2007 dal Tribunale civile di Bologna è

riconosciuta e dichiarata esecutiva limitatamente al dispositivo n. 1, così

formulato:

Dichiara la separazione personale tra IS 1

e CO 1, con addebito della separazione a CO 1.

Per il

resto l'istanza di delibazione è respinta.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 300.–

b)

spese ridotte fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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