10.2010.6
Delibazione di sentenza italiana di separazione giudiziale
25 novembre 2010Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2010.6
Data decisione, Autorità:
25.11.2010, ICCA
Titolo:
Delibazione di sentenza italiana di separazione giudiziale
DELIBAZIONE
art. 511 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
10.2010.6
Lugano
25 novembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 30
settembre 2010 presentata da
IS 1 (I)
(patrocinato da. PA 1)
relativa
alla sentenza del 14 settembre 2007 con cui il
Tribunale civile di Bologna ha dichiarato la separazione personale tra
l'istante
e
CO 1
(patrocinata da PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza
di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. IS
1 (1965) e CO 1 (1966) si sono sposati a __________ il 2 febbraio 1995. Dal
matrimonio sono nati S__________, il 24 maggio 1998, e P__________, il 18
maggio 2001. I coniugi hanno abitato a __________ fino alla primavera del 2002,
quando si sono trasferiti a __________. Se non che, il 28 aprile 2002 la moglie
ha lasciato il domicilio coniugale ed è tornata in Svizzera insieme con i figli.
Il 21 maggio 2002 IS 1 ha adito il Tribunale civile di __________, sezione
prima, per ottenere la separazione giudiziale. Con sentenza del 14 settembre
2007 quel tribunale ha dichiarato la separazione personale “con addebito della
separazione a CO 1”, ha affidato i figli al Servizio sociale di __________, ha
collocato questi ultimi presso la madre, cui ha attribuito la potestà ordinaria
su di loro, ha incaricato lo stesso Servizio sociale di regolare il diritto di
visita paterno (“coordinandosi con i Servizi sociali elvetici”) e ha condannato
IS 1 a versare un contributo alimentare di € 500 mensili per ogni figlio
“rivalutabili ISTAT, comprensiva delle spese straordinarie”. Gli oneri processuali
sono stati compensati fra le parti.
B. Contro
la sentenza appena citata CO 1 è insorta alla Corte di appello di Bologna,
sezione I civile, cui si è rivolto anche IS 1 con appello incidentale. Statuendo
il 9 maggio 2008, la Corte di appello ha respinto entrambe le impugnazioni e ha
confermato la sentenza di primo grado. Gli oneri processuali sono stati compensati
fra le parti. Tale decisione è passata in giudicato.
C. IS 1 ha presentato un'istanza del 30 settembre 2010 a questa Camera per ottenere che la sentenza emessa
il 14 settembre 2007 dal Tribunale civile di Bologna sia riconosciuta e dichiarata
esecutiva in Svizzera. All'udienza del 23 novembre 2010, indetta per il
contraddittorio, è comparsa la sola convenuta, la quale ha confermato che i
figli risiedono in Svizzera dal 28 aprile 2002 e che da allora non hanno
più ripreso dimora né domicilio in Italia.
in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare
esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale
privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511
cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio
(art. 511 cpv. 2 CPC). L'exequatur dispiega effetti
sull'intero territorio nazionale (Scyboz/Braconi,
La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral, in: Revue fribourgeoise de jurisprudence 2/1993
pag. 230). Compete invece all'autorità cantonale di
vigilanza sullo stato civile autorizzare l'iscrizione di decisioni o documenti
stranieri relativi allo stato civile nei corrispondenti registri svizzeri (art.
32 LDIP; DTF 99 Ib 241 consid. 2).
2. La
sentenza emessa il 14 settembre 2007 dal Tribunale civile di Bologna riguarda
bensì una cittadina svizzera (onde l'esistenza di registri dello stato civile
in Svizzera), ma non può considerarsi una decisione di stato civile, la
separazione personale non essendo iscritta nei registri svizzeri (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4ª
edizione, pag. 317 n. 812a). La procedura di delibazione giusta l'art. 29 LDIP
è pertanto ammissibile.
3. L'esecutività
in Svizzera di sentenze italiane in materia di separazione giudiziale (art. 151
del Codice civile italiano, art. 706 del Codice di procedura civile italiano) o
di decreti che omologano in Italia la separazione consensuale dei coniugi (art.
158 del Codice civile italiano, art. 711 e 737 del Codice di procedura civile
italiano), è retta dalla Convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e
delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per
la Svizzera il 17 luglio 1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge
del 10 giugno 1985, n. 301; La nuova
giurisprudenza civile commentata VII/1991, n. 1, pag. 49 a metà). Sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o risulta più
favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato
in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 17 della
Convenzione medesima in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP).
Non è più
applicabile alla delibazione di separazioni giudiziali o consensuali italiane,
per contro, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), conchiusa a Roma
il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 cpv. 1 della citata Convenzione
dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche – sul
riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli
accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze
per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13).
4. Che
la separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale civile di Bologna possa essere
delibata in virtù della citata Convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei
divorzi e delle separazioni è indubbio. La sentenza del 14 settembre 2007 rappresenta
pacificamente una decisione giudiziale (art. 1 cpv. 1) emanata dalle autorità
dello Stato di cui l'attore è cittadino e nel quale egli aveva la dimora
abituale al momento della domanda (art. 2 n. 4 lett. a). Nel procedimento
la convenuta si è regolarmente costituita in giudizio mediante il patrocinio di
un proprio avvocato (art. 8). Né pendeva, al momento in cui è stato adito il
tribunale italiano (il 21 maggio 2002), una causa di separazione in Svizzera, che
è stata sì promossa da CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città,
ma solo il 9 settembre 2002. Che una sentenza di separazione sia stata pronunciata
nel frattempo in quella causa (art. 9) la convenuta non pretende (l'assenza di
regiudicata va eccepita, come prevede l'art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP: Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 29 e 122 ad art. 27). Neppure
si scorgono altri motivi di ordine pubblico che potrebbero in qualche modo
ostare alla delibazione (art. 10). Infine la sentenza italiana è definitiva,
come risulta da un'attestazione rilasciata il 17 luglio 2009 dal cancelliere
della Corte di appello di Bologna (agli atti).
È vero
che l'addebito della separazione a CO 1 configura una “disposizione relativa
alla colpa” cui la Convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle
separazioni non si applica (art. 1 cpv. 2). L'art. 151 comma 2 del Codice
civile italiano stabilisce invero che “il giudice, pronunziando la
separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a
quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento
contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. Ciò dispiega effetti – nel
caso in cui si applichi il diritto italiano – sul diritto al mantenimento (art.
156 comma 1 del Codice civile), anche in ambito ereditario (art. 548 e 585 del
Codice medesimo). Nella fattispecie la Corte di appello di Bologna ha reputato
che l'inopinata partenza di CO 1 da __________ insieme con i figli, senza
giusta causa e senza più dare notizie di sé “per un consistente lasso temporale”,
costituisse “una palese violazione dell'obbligo di
coabitazione
e del dovere di assistenza morale e materiale” derivante dal matrimonio
(sentenza del 9 maggio 2008, pag. 10). Onde la conferma dell'addebito che il tribunale
di primo grado aveva enunciato nel dispositivo.
Ora, che
il diritto svizzero più non preveda – se non nell'ipotesi dell'art. 115 CC (cui
rinvia l'art. 117 cpv. 1 CC) – alcuna indagine di responsabilità nella separazione
dei coniugi ancora non significa che una legge estera non possa fare altrimenti.
In quanto esula poi dal campo d'applicazione della citata Convenzione dell'Aia,
la separazione pronunciata dal Tribunale civile di Bologna può essere delibata
giusta l'art. 65 cpv. 1 LDIP, secondo cui le decisioni straniere in materia di
divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate
nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi
(art. 65 cpv. 1 LDIP). La riserva dell'art. 65 cpv. 2 LDIP non ha pertinenza,
entrambi i coniugi avendo in concreto la cittadinanza italiana (sentenza del
Tribunale civile di Bologna, pag. 11), oltre – per quanto riguarda CO 1 – a
quella svizzera. Nella misura in cui si tratta di riconoscere e dichiarare
esecutiva la separazione personale delle parti con addebito della separazione
alla moglie (dispositivo n. 1 della sentenza emanata dal Tribunale civile di Bologna),
in ultima analisi, l'istanza di delibazione merita accoglimento.
5. Per
quanto riguarda invece i provvedimenti o le condanne accessorie
pronunciate nella decisione di divorzio o di separazione, “segnatamente le
condanne di ordine pecuniario o le disposizioni circa l'assegnazione dei figli”,
il loro riconoscimento e la loro esecutività non sono disciplinati
dalla predetta Convenzione dell'Aia (art. 1 cpv. 2 della Convenzione stessa). La
delibazione di dispositivi che attengono a rapporti tra genitori e figli,
seppure contenuti in una sentenza di divorzio o di separazione, è governata infatti
dalla Convenzione dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge
applicabile in materia di protezione dei minorenni, del 5 ottobre 1961 (RS
0.211.231.01; v. RtiD II-2008 pag. 634 consid. 4). Certo, la Svizzera ha
ratificato il 27 marzo 2009 la successiva Convenzione dell'Aia sulla
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la
cooperazione in materia di responsabilità parentale e di misure a protezione
dei minorenni, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011), entrata in vigore il 1°
luglio 2009. Finora però l'Italia non ha fatto altrettanto (www.hcch.net./Index_fr.php?act=conventions.status&cid=70).
Quanto alla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933, essa non deroga – come detto
(consid. 3) – “alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza
giudiziaria e
l'esecuzione
delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13).
Ciò
premesso, il riconoscimento e l'esecuzione del dispositivo n. 2 della
sentenza con cui il Tribunale civile di Bologna ha affidato i figli delle parti
al Servizio sociale di __________, ha collocato questi ultimi presso la madre,
cui ha attribuito la potestà ordinaria su di loro, e ha incaricato lo stesso
Servizio sociale di regolare il diritto di visita paterno (“coordinandosi con i
Servizi sociali elvetici”) va esaminata alla luce della Convenzione dell'Aia
del
5
ottobre 1961 testé menzionata (DTF 126 III 301 consid. a/aa), cui si richiama del
resto l'art. 85 cpv. 1 LDIP per il rinvio contenuto all'art. 63 cpv. 2
LDIP. Anche la disciplina delle relazioni personali con un genitore non
affidatario rientra, in effetti, fra le “misure di protezione” previste da
quella Convenzione (DTF 132 III 590 consid. 2.2.1).
6. Nei
rapporti fra due Stati che hanno ratificato la citata Convenzione dall'Aia
concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di
protezione dei minorenni, come la Svizzera e l'Italia, competenti a prendere
misure di protezione sono solo – per principio – le autorità dello Stato in cui
si trova la dimora abituale del minorenne (art. 1). Tale principio vale anche
qualora il figlio cambi la residenza abituale pendente causa. In simili
eventualità il principio della perpetuatio fori, secondo cui il
tribunale competente per territorio al momento della litispendenza rimane tale
seppure i fatti cui si àncora la sua competenza mutano in seguito, non si applica
(DTF 132 III 591 consid. 2.2.4). Tant'è che le misure
di protezione di un minorenne prese da un tribunale estero al momento in cui il
minorenne ha già trasferito la sua dimora abituale in Svizzera – o in un altro
Stato contraente – non possono essere riconosciute in Svizzera (DTF 132 III 590
consid. 2.2). Viceversa, nel caso di Stati che non abbiano ratificato la
predetta Convenzione dell'Aia, il tribunale competente
per territorio al momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti cui si
àncora la sua competenza mutino in seguito (perpetuatio fori: SJ
132/2010 I 171 consid. 4.2.2).
Questa
Camera ha già avuto modo di riconoscere e dichiarare esecutive – in linea con
quanto precede – “misure di protezione” dei figli (affidamento e diritto di visita
del genitore non affidatario) omologate dal Tribunale civile di Bologna in un
verbale di separazione consensuale dei genitori (sentenza inc. 10.2009.13 del
28 settembre 2009). In quel caso i figli risiedevano nella Provincia di
Bologna. Il fatto che in seguito i minorenni avessero raggiunto i genitori in
Svizzera non ostava dunque alla delibazione del decreto italiano. La
fattispecie odierna è l'esatto contrario. Quando il Tribunale civile di Bologna
è stato adito da IS 1, il 21 maggio 2002, i figli erano già in Svizzera da quasi
un mese. Per di più, il tribunale ne era consapevole, avendo accertato esso
medesimo che i minorenni si trovavano nel Cantone Ticino sin dal 28 aprile 2002
(sentenza, pag. 5 in basso e 21 in fondo). Per quel che è dell'affidamento dei figli
al Servizio sociale di __________, del collocamento presso la madre, della
potestà ordinaria su di loro e del diritto di visita paterno la sentenza italiana
non può quindi essere riconosciuta. Solo il giudice svizzero, luogo di dimora
dei figli, era competente a prendere “misure di protezione” in virtù della nota
Convenzione (art. 1). Al proposito
l'istanza
di delibazione va respinta.
7. Rimane
da vagliare il riconoscimento e l'esecutività del dispositivo n. 3 della sentenza
in cui il Tribunale civile di Bologna ha stabilito il contributo alimentare per
Fatti
i figli (€ 500 mensili per ogni figlio “rivalutabili ISTAT, comprensiva
delle spese straordinarie”). Su tal punto l'istanza di delibazione è finanche
irricevibile. A prescindere dal fatto che mal si comprende quale senso abbia la
delibazione chiesta da IS 1, debitore delle prestazioni essendo lui medesimo, il
riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro (o a prestazioni di
garanzia) “avviene ad opera del giudice normalmente competente nell'ambito del
procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta
eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla
Convenzione di Lugano” (art.
512 CPC). La procedura dell'art. 511 cpv. 1 CPC è, come che sia, esclusa. Al riguardo
l'istanza di delibazione non manca di leggerezza.
8. Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148
Considerandi
cpv. 2 CPC). IS 1 vede delibare il pronunciato di separazione giudiziale, ma
non gli effetti accessori riguardanti i figli né, tanto meno, i contributi
alimentari per i medesimi. La tassa di giustizia e le spese andrebbero perciò
suddivise tra le parti. Non bisogna trascurare tuttavia che CO 1 ha evitato di pronunciarsi sul riconoscimento della separazione giudiziale, avversando unicamente all'udienza
del 23 novembre 2010 davanti a questa Camera – per quel che era dato di capire
– la disciplina sulle relazioni tra genitori e figli. Non è il caso dunque di
addebitarle costi (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4),
mentre si riscuotono oneri processuali ridotti a carico dell'istante nella
misura in cui l'istanza si rivela irricevibile o infondata. Non si
attribuiscono ripetibili alla convenuta, il cui legale non ha svolto atti di
patrocinio forense ai fini del giudizio.
9.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di
decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2
lett. b n. 1 LTF). Nel caso specifico senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. a
LTF, tranne ove sia contestato unicamente il rigetto della delibazione inerente
al dispositivo sui contributi alimentari per i figli.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'istanza è parzialmente accolta, nel senso che la
sentenza emanata il 14 settembre 2007 dal Tribunale civile di Bologna è
riconosciuta e dichiarata esecutiva limitatamente al dispositivo n. 1, così
formulato:
Dichiara la separazione personale tra IS 1
e CO 1, con addebito della separazione a CO 1.
Per il
resto l'istanza di delibazione è respinta.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 300.–
b)
spese ridotte fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster