10.2010.605
Guida sotto l'influsso di cannabis, consumo sostanze stupefacenti
10 aprile 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.605
Data decisione, Autorità:
10.04.2012, PRPEN
Titolo:
Guida sotto l'influsso di cannabis, consumo sostanze stupefacenti
CONSUMO DI STUPEFACENTI
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 2 LCSTR
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2010.605
DA 4753/2010
Bellinzona
10
aprile 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con la
segretaria Fabia Giannini per giudicare
ACCU 1ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l’autovettura
__________ targata TI__________ essendo sotto l’influsso di sostanze
stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 27.08.2010 risultata positiva per la cannabis;
fatti avvenuti a __________ il
__________;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 2 LCStr.;
Fatti
2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, il __________ a __________, detenuto una busta con residui di
cocaina e di marijuana, consumando parimenti, nel corso dei 3 anni antecedenti
al __________, almeno 108 grammi di marijuana, 10 grammi di haschisch e 10 grammi di cocaina;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a
cifra 1 LStup.;
perseguito con decreto d’accusa del 2 novembre
2010 n. 4753/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) ciascuna (art. 34 e segg.
CPS), corrispondenti a complessivi fr. 6'000.- (seimila).
L’esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg.
CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.-
(milleducento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) ciascuna per complessivi fr. 1'100.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 22.09.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 36 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 12 novembre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 aprile 2012,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14 marzo 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se l’imputato è autore
colpevole di
1.1
guida in stato di
inattitudine,
1.2
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti,
per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
2.
Quale deve essere l’eventuale
pena.
3.
Se l’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni.
4.
Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna per complessivi fr. 1'100.-,
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 22.09.2008.
5.
A chi
vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 2 LCStr.; 19a
cifra 1 LStup.; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1ACCU 1
autore colpevole di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup., guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr. per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 4753/2010 del 2 novembre 2010.
condanna ACCU 1ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di
fr. 2’250.- (duemiladuecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
alla multa di fr. 1’000.-
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 34 (trentaquattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’150.- con motivazione scritta e di fr.
750.
- senza motivazione scritta.
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote
giornaliere da fr. 110.- (centodieci) ciascuna per complessivi fr. 1'100.-
(millecento), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il
22.09
;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
ACCU 1
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino (81212).
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 1'000.00 multa
fr. 1'100.00 pena
pecuniaria revocata
fr. 800.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 3'250.00 totale
fr. 2'850.00 totale
senza motivazione scritta
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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