Lexipedia

Decisione

10.2010.605

Guida sotto l'influsso di cannabis, consumo sostanze stupefacenti

10 aprile 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, il __________ a __________, detenuto una busta con residui di

cocaina e di marijuana, consumando parimenti, nel corso dei 3 anni antecedenti

al __________, almeno 108 grammi di marijuana, 10 grammi di haschisch e 10 grammi di cocaina;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a

cifra 1 LStup.;

perseguito con decreto d’accusa del 2 novembre

2010 n. 4753/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) ciascuna (art. 34 e segg.

CPS), corrispondenti a complessivi fr. 6'000.- (seimila).

L’esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg.

CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.-

(milleducento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) ciascuna per complessivi fr. 1'100.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 22.09.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 36 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 12 novembre 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 10 aprile 2012,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14 marzo 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se l’imputato è autore

colpevole di

1.1

guida in stato di

inattitudine,

1.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti,

per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

2.

Quale deve essere l’eventuale

pena.

3.

Se l’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni.

4.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna per complessivi fr. 1'100.-,

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 22.09.2008.

5.

A chi

vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 91 cpv. 2 LCStr.; 19a

cifra 1 LStup.; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1ACCU 1

autore colpevole di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup., guida in stato di

inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr. per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 4753/2010 del 2 novembre 2010.

condanna ACCU 1ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di

fr. 2’250.- (duemiladuecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

alla multa di fr. 1’000.-

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 34 (trentaquattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’150.- con motivazione scritta e di fr.

750.

- senza motivazione scritta.

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote

giornaliere da fr. 110.- (centodieci) ciascuna per complessivi fr. 1'100.-

(millecento), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il

22.09

;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

ACCU 1

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino (81212).

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 1'000.00 multa

fr. 1'100.00 pena

pecuniaria revocata

fr. 800.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 3'250.00 totale

fr. 2'850.00 totale

senza motivazione scritta

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster