10.2010.611
Ripetuta contravvenzione alla LStup, ripetuta violazione della legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti, infrazione alla LStup
22 maggio 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.611
Data decisione, Autorità:
22.05.2012, PRPEN
Titolo:
Ripetuta contravvenzione alla LStup, ripetuta violazione della legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti, infrazione alla LStup
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 13 cf. 1 LCAN
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2010.611
DA 4846/2010
Bellinzona
22
maggio 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1ACCU 1
prevenuta colpevole
di 1. ripetuta infrazione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, agendo in correità
con __________, fra la fine del __________ al __________, senza essere
autorizzata, ripetutamente venduto e ceduto gratuitamente a terzi della
marijuana;
fatti avvenuti nel __________
nelle indicate circostanze di tempo;
reato previsto dall'art. 19
cifra 1 LStup;
Fatti
2. ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, nei 3 anni precedenti il __________ a __________ e a __________,
consumato personalmente circa 200 grammi di marijuana;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19a
cifra 1 LStup;
3. ripetuta violazione della
Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi
prodotti
per avere, agendo in correità
con __________, da inizio __________ e sino a __________ a __________,
intrapreso delle coltivazioni di canapa senza notificarle all’ufficio
competente e senza essere in possesso della relativa autorizzazione,
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 13
cifra 1 Lcan;
perseguita con decreto d’accusa dell’8 novembre
2010 n. 4846/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 900.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
Ordina la confisca e la
distruzione di una pipa ad acqua sequestratale il 19.05.2010 dalla Polizia
cantonale (art. 69 cpv. 2 CP).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 19 novembre 2010 dall'accusata, limitatamente
all’imputazione n. 1;
indetto il dibattimento 22 maggio 2012,
al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 16 marzo 2012, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico con l’aggiunta odierna.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34,
42, 47, 69, 106 CP; 19 cifra 1 LS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI;
22.
LTG,
rispondendo ai quesiti posti
dà atto che ACCU 1 è autrice
colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta
violazione della Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al
dettaglio dei suoi prodotti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo
carico.
dichiara ACCU 1ACCU 1
autrice colpevole di infrazione
alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 4846/2010 dell’8 novembre 2010.
condanna ACCU 1ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.-
(novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- con motivazione scritta e di fr.
450.
- senza motivazione scritta.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
dà atto che nel decreto di accusa è
stata ordinata la confisca e la distruzione di una pipa ad acqua sequestrata
alla condannata il 19.05.2010 dalla Polizia cantonale e che contro tale
disposizione non è stata fatta opposizione.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
ACCU 1
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Uffici reperti, Bellinzona
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 600.- tassa
di giustizia
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 1'350.- totale
fr. 950.- totale
senza motivazione scritta
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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