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Decisione

10.2010.611

Ripetuta contravvenzione alla LStup, ripetuta violazione della legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti, infrazione alla LStup

22 maggio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, nei 3 anni precedenti il __________ a __________ e a __________,

consumato personalmente circa 200 grammi di marijuana;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 19a

cifra 1 LStup;

3. ripetuta violazione della

Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi

prodotti

per avere, agendo in correità

con __________, da inizio __________ e sino a __________ a __________,

intrapreso delle coltivazioni di canapa senza notificarle all’ufficio

competente e senza essere in possesso della relativa autorizzazione,

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 13

cifra 1 Lcan;

perseguita con decreto d’accusa dell’8 novembre

2010 n. 4846/2010 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 900.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

Ordina la confisca e la

distruzione di una pipa ad acqua sequestratale il 19.05.2010 dalla Polizia

cantonale (art. 69 cpv. 2 CP).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 19 novembre 2010 dall'accusata, limitatamente

all’imputazione n. 1;

indetto il dibattimento 22 maggio 2012,

al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 16 marzo 2012, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico con l’aggiunta odierna.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34,

42, 47, 69, 106 CP; 19 cifra 1 LS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI;

22.

LTG,

rispondendo ai quesiti posti

dà atto che ACCU 1 è autrice

colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta

violazione della Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al

dettaglio dei suoi prodotti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo

carico.

dichiara ACCU 1ACCU 1

autrice colpevole di infrazione

alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 4846/2010 dell’8 novembre 2010.

condanna ACCU 1ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.-

(novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- con motivazione scritta e di fr.

450.

- senza motivazione scritta.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

dà atto che nel decreto di accusa è

stata ordinata la confisca e la distruzione di una pipa ad acqua sequestrata

alla condannata il 19.05.2010 dalla Polizia cantonale e che contro tale

disposizione non è stata fatta opposizione.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

ACCU 1

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Uffici reperti, Bellinzona

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 600.- tassa

di giustizia

fr. 250.- spese

giudiziarie

fr. 1'350.- totale

fr. 950.- totale

senza motivazione scritta

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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