10.2010.616
Ripetuta circolazione senza assicurazione RC, ripetuto abuso di targhe
5 aprile 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.616
Data decisione, Autorità:
05.04.2012, PRPEN
Titolo:
Ripetuta circolazione senza assicurazione RC, ripetuto abuso di targhe
ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHE
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
art. 96 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
art. 96 cpv. 1 cf. 2 LCSTR
art. 97 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.616
DA 4641/2010
Bellinzona
5
aprile 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con la
segretaria Fabia Giannini per giudicare
ACCU 1ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. ripetuta circolazione senza
assicurazione RC
per aver ripetutamente condotto
l'autovettura __________ senza la licenza di circolazione e le targhe di
controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione,
che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti a __________ ed
in altre località imprecisate fra il __________ e il __________;
reato previsto dall'art. 96
cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;
Fatti
2. ripetuto abuso delle targhe
per aver ripetutamente condotto
l'autoveicolo surriferito con applicate abusivamente le targhe di controllo TI __________
rilasciate ufficialmente per altro veicolo __________;
fatti avvenuti a __________ ed
in altre località imprecisate fra il __________ e il __________;
reato previsto dall’art. 97
cifra 1 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 25 ottobre
2010 n. 4641/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 70.00 ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 1'400.00.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e
segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.00 ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 10 novembre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 5 aprile 2012, al
quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14 marzo 2012,
non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se l’imputato è autore
colpevole di
1.1
ripetuta circolazione senza
assicurazione RC,
1.2
ripetuto abuso delle targhe,
per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
2.
Quale deve essere l’eventuale
pena.
3.
Se l’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.
4.
A chi
vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 96 cifra 1 cpv. 1 e
cifra 2 cpv. 1, 97 cifra 1 cpv. 1 LCStr.; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di conducenti
senza l'assicurazione di responsabilità civile, art. 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr.,
abuso della licenza e delle targhe, art. 97 cifra 1 LCStr. per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4641/2010 del 25 ottobre
2010.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr.
1'400.- (millequattrocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- con motivazione scritta e di fr.
550.
- senza motivazione scritta.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
ACCU 1
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione,
Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino (82000).
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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