10.2010.622
Trascuranza degli obblighi di mantenimento
8 maggio 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
10.2010.622
Data decisione, Autorità:
08.05.2012, PRPEN
Titolo:
Trascuranza degli obblighi di mantenimento
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2010.622
DA 5011/2010
Bellinzona
8 maggio 2012
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Eleonora
Cattori in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1 __________
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento
per avere, a __________, nel
periodo __________ omesso, benché ne avesse (o potesse avere) i mezzi per
farlo, di versare i contributi alimentari da lui dovuti a favore del figlio LESA
1, fissati in fr. 100.00 mensili con la sentenza 18.12.2009 della Pretura della
giurisdizione di __________, accumulando così arretrati per complessivi fr.
500.00;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 217
cpv. 1 CP, richiamato l’art. 46 cpv. 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 15 novembre
2010 n. 5011/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 120.- (centoventi), corrispondente a 4 (quattro)
aliquote da fr. 30.- (trenta), con l’avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena
detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 34 e 36 CP).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 500.- (cinquecento) - 25
(venticinque) aliquote da fr. 20.- (venti) -, decretata nei suoi confronti
dalla Pretura Penale di Bellinzona il 15.10.2009, ma l’ammonisce formalmente
(art. 46 cpv. 2 CP).
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 20 novembre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 8 maggio 2012, al
quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 3 aprile 2012,
non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 aprile 2012 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d’accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto di accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l’imputato è autore
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
2. Quale deve essere l’eventuale
pena.
3. Se l’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni.
4. Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 25
aliquote giornaliere da fr. 20.- ciascuna per complessivi fr. 500.- decretata
nei suoi confronti dalla Pretura penale il 15 ottobre 2009.
5. A chi
vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
preso atto che con scritto 10/11 maggio 2012
il Procuratore pubblico ha chiesto la motivazione della sentenza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1, nato nel __________
e domiciliato a __________, è divorziato da __________ dal __________ ed è padre
di due figli: LESA 1 (__________) e __________ (__________).
La sentenza di divorzio __________ prevedeva l’obbligo per l’accusato di
corrispondere a __________, per il sostentamento dei due figli, un contributo
mensile di fr. 800.- ciascuno (sentenza Pretura __________, pag. 2, in doc. 1).
2. Con petizione 10 febbraio 2009, l’accusato ha chiesto al
Pretore di __________ la riduzione del contributo di mantenimento per i figli a
fr. 100.- ciascuno, adducendo un peggioramento della sua situazione economica
in seguito al licenziamento notificatogli dal suo datore di lavoro 2007, atteso
che l’attività indipendente nella quale si era lanciato non gli consentiva di
coprire il proprio fabbisogno (sentenza Pretura __________, pagg. 2 e 3, in doc. 1).
__________ si è opposta alla
postulata riduzione, sostenendo che l’ex marito si sarebbe volontariamente
sottratto ai suo obblighi nei confronti dei figli, “spingendosi a rifiutare
degli incarichi dal suo ex datore di lavoro”, e chiedendo pertanto che gli
venisse imputato un reddito ipotetico pari al salario che percepiva quando era
dipendente, ovvero fr. 6'740.-, che egli “sarebbe ancora oggi in grado di
conseguire in qualità di informativo, vista la sua formazione o l’esperienza
accumulata” (sentenza Pretura __________, pag. 3, in doc. 1).
Il Pretore, dopo aver esperito
Fatti
i necessari atti istruttori e, segnatamente, costatato che “vista l’età di ACCU
1 (nel __________ anno di età) e l’attuale mercato del lavoro, neppure
l’Ufficio regionale di collocamento è stato in grado di azzardare dei
pronostici, asserendo genericamente che la possibilità di trovare impiego può
dipendere anche “dall’attitudine e dalla capacità del singolo di attivarsi sul
mercato del lavoro” e che, con riferimento alla buona volontà dello stesso,
“diversamente da quanto asserito dalla convenuta, il suo ex-datore di lavoro
ha smentito la circostanza secondo la quale, dopo averlo licenziato, gli
avrebbe affidato altri compiti o incarichi”, ha ritenuto che “non si può
quindi riconoscere che ACCU 1 abbia rinunciato a del lavoro come pretendeva la
ex moglie, ovvero non si può oggettivamente considerare che non si sia
correttamente impegnato per conseguire redditi alla sua portata” e che “la
situazione in cui si trova attualmente l’attore è determinata dalla sua età e
dall’attuale periodo congiunturale sfavorevole” (sentenza Pretura __________,
pagg. 5 e 6, in doc. 1).
Con sentenza 18
dicembre 2009, in integrale accoglimento di quanto postulato, il Pretore ha
dunque decretato, in via cautelare, la riduzione dei contributi di mantenimento
per i figli a fr. 100.- ciascuno, a decorrere dal 1° marzo 2009, e nel merito,
la modifica della convenzione di divorzio 14 novembre 2005 omologata con
sentenza 3 novembre 2005 nel seguente modo:
“4.3. A titolo di contributi alimentari per i figli il padre
verserà anticipatamente entro il 5 di ogni mese alla madre i seguenti importi,
non comprensivi degli assegni famigliari:
- per il figlio LESA 1:
fr. 100.- sino alla maggiore età, rispettivamente all’ultimazione degli studi,
conformemente all’art. 277 cpv. 2 CC;
- per la figlia __________:
fr. 100.- sino alla maggiore età, rispettivamente all’ultimazione degli studi,
conformemente all’art. 277 cpv. 2 CC”
4.4. Gli assegni famigliare saranno percepiti in aggiunta dalla
madre.” (sentenza Pretura __________, pagg. 6 e 7, in doc. 1).
3. L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (qui di
seguito: USSI) ha corrisposto a __________, per i figli __________ e LESA 1,
complessivamente fr. 14'823.30 per l’anno 2009 (conteggio in doc. 3).
Tenuto conto della citata sentenza di modifica, con cui il
contributo di mantenimento è stato ridotto a fr. 100.- per ciascun figlio a far
tempo dal 1° marzo 2009, in data 27 gennaio 2010 l’USSI ha emesso una decisione
formale di restituzione degli alimenti anticipati per i figli minorenni,
avverso alla quale __________ ha inoltrato una domanda di condono, accolta
dall’USSI in data 8 giugno 2010 (doc. 1 e doc. B).
4. Con missiva 1° marzo 2010 l’USSI ha comunicato a ACCU 1
che “il suo obbligo di rimborso degli alimenti correnti per il figlio LESA 1,
nei nostri confronti, è cessato con il 31 gennaio 2010. Infatti LESA 1 ha raggiunto la maggiore età. Per contro il nostro Settore anticipo alimenti continua ad anticipare
regolarmente la pensione alimentare dovuta a favore di __________”,
aggiornandone la posizione debitoria in fr. 20'453.75 (doc. B).
5. Con querela 27 maggio 2010 __________ ha chiesto al
Ministero Pubblico di “voler prendere posizione nei confronti del Sig. ACCU
1 affinché rispetti la decisione della sentenza, da lui richiesta, nel
versamento dovuto per i figli”, precisando di aver ricevuto l’ultimo
versamento da parte dell’Ufficio anticipo alimenti per il mese di gennaio 2010,
mentre a partire “da tale data non è più stato versato alcun alimento per i
figli” (doc. 1).
6. Con decisione 8 giugno 2010 l’USSI ha accolto la domanda
di __________ di anticipo alimenti per la figlia __________, quantificandolo,
sulla scorta della citata sentenza pretorile, in fr. 100.- mensili, a far tempo
dal 1° febbraio 2010 e fino al 31 gennaio 2011 (doc. 3).
7. Facendo seguito allo scritto 16 giugno 2010 con cui
l’allora Sostituto Procuratore pubblico ha comunicato a __________ che il
procedimento penale contro l’accusato, stante l’appena citata decisione
dell’USSI, riguardava unicamente gli alimenti a favore del figlio __________,
nel frattempo diventuto maggiorenne, e che, di conseguenza, la querela “potrà
essere sporta unicamente da suo figlio” (doc. 4), con scritto 25 giugno
2010 LESA 1 ha confermato “la querela, precedentemente richiesta da mia
madre __________ __________, per il reato di trascuranza degli obblighi di
mantenimento da parte di mio padre, ACCU 1, nei miei confronti” (act 5).
8. Con missiva 1° luglio 2010 l’allora Sostituto Procuratore
pubblico ha diffidato ACCU 1 a pagare gli alimenti arretrati di fr. 500.- o
comunque a mettersi in contatto con la parte querelante al fine di liquidare la
vertenza entro il 23 luglio 2010, atteso che “trascorsa infruttuosa tale
data, verrà dato seguito al procedimento in oggetto” (doc. 6), a cui ha
fatto seguito lo scritto 21 luglio 2010 dell’accusato, secondo il quale “le
circostanze rendono impossibile dar seguito alla diffida e provvedere a quanto
richiesto per raccomandata 1.7.2010 in quanto l’accusa di reato avanzata si
oppone alla messa in pratica della sentenza della Pretura di __________ del
18.12.09”, chiedendo al Ministero pubblico di “rivalutare la legittimità
di tale procedimento onde prevenire un’inutile dispendio di risorse al giovane
querelante” (doc. 7).
9. Sentito in data 21 settembre 2010 dal magistrato
inquirente, l’accusato ha dichiarato che “leggendo la sentenza della Pretura
del 18.12.2009 ritengo si debba interpretare la frase indicata sopra solo per
una persona che sia effettivamente uno studente e non un apprendista come lo è
mio figlio. Dico queste parole pur non avendo da tempo contatti con i figli in
quanto entrambi non vogliono vedermi. Aggiungo che anche i rapporti con la mia
ex moglie sono inesistenti”, impegnandosi a chiedere alla Pretura di __________
un’interpretazione corretta della frase “sino all’ultimazione degli studi
secondo l’art. 277 cpv. 2 CC”.
Con scritto 5 ottobre 2010 il Pretore di __________ ha spiegato
a ACCU 1 che “il dispositivo è da intendere nel senso che il contributo di
fr. 100.- è dovuto in ogni caso fino alla maggiore età del figlio e, nel caso
in cui non abbia ancora conseguito con la maggiore età una formazione adeguata,
oltre la maggiore età, come previsto dall’art. 277 cpv. 2 CC” (doc. 11).
Considerandi
10.
Con decreto d’accusa 15 novembre 2010 il Sostituto
Procuratore Pubblico ha dichiarato ACCU 1 colpevole di trascuranza degli
obblighi di mantenimento, condannandolo alla pena pecuniaria di fr. 120.-
(corrispondenti a 4 aliquote da fr. 30.-) da espiare, prescindendo dalla revoca
del beneficio della condizionale concesso ad una precedente pena, ma ammonendolo
formalmente (act. 2).
11.
L'art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, chiunque
non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di
famiglia benché abbia o possa avere i mezzi per farlo.
Per determinare se l'accusato ha rispettato o meno gli obblighi di
mantenimento, non basta constatare l'esistenza di un obbligo di mantenimento
previsto dal diritto di famiglia, ma è anche necessario determinarne
l'estensione. Secondo il cosiddetto metodo indiretto qualora l'importo del
contributo alimentare è già stato fissato da una decisione valida ed esecutiva
del giudice civile (anche una decisione straniera riconosciuta in Svizzera), il
giudice penale chiamato a decidere in applicazione dell'art. 217
CP è vincolato da tale somma (cfr. DTF 106 IV 36; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 12 ad art. 217 CP; Donatsch,
Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. ed. 2004, pag. 6 e segg.).
L'obbligo di mantenimento è violato, dal profilo oggettivo, quando il
debitore non fornisce al creditore integralmente e tempestivamente la
prestazione di mantenimento che egli deve in virtù del diritto di famiglia (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 217 CP).
Il reato presuppone che l’autore abbia i mezzi per adempiere il proprio
obbligo. Non occorre che egli abbia i mezzi sufficienti per onorare
integralmente la prestazione ma è sufficiente che egli possa versare di più di
quanto effettivamente pagato (DTF 114 IV 124 consid. 3b).
Per stabilire se l’accusato può far fronte, anche solo parzialmente,
all’obbligo alimentare tornano applicabili i principi derivanti dall’art. 93
LEF: si deve quindi accertare, per il periodo in questione e in ogni caso
sull’arco di più mesi, l’insieme delle entrate del debitore e il suo reale
fabbisogno (DTF 121 IV 272 consid. 3c pag. 277 e 3d pag. 278). Nel caso in cui
risulti che l’obbligato non dispone dei mezzi necessari per dare seguito al suo
obbligo contributivo, occorre ancora verificare se egli ha la possibilità di
conseguirli. L’art. 217 CP esige infatti dal debitore che egli faccia tutto
quanto si può da lui ragionevolmente pretendere per procurarsi le risorse necessarie
ad onorare il debito (DTF 126 IV 131 consid. 3aa/cc, pag. 134; DTF 128 III 5;
CCRP 19.05.2009, consid. xx, inc. 17.2008.81).
Dal profilo soggettivo, l’art. 217 CP presuppone l’intenzionalità dell’autore
su tutti gli elementi oggettivi del reato. Egli deve, dunque, essere
consapevole della portata del suo obbligo di mantenimento e del fatto che gli è
possibile ossequiarlo almeno in parte ma, ciononostante, avere la volontà di
non rispettarlo almeno parzialmente. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 217 CP).
12.
In concreto, assodato che ACCU 1 non ha fornito al figlio
LESA 1 la prestazione di mantenimento che doveva dal mese di febbraio al mese
di giugno __________, per un totale di fr. 500.-, occorre stabilire se l’accusato
avrebbe potuto far fronte, anche solo parzialmente, all’obbligo alimentare
secondo i principi derivanti dall’art. 93 LEF.
Ora, in base alle sole risultanze degli atti – l’accusato non essendo comparso al
dibattimento (art. 277 CPC-TI) – risulta che egli si trova da tempo in una situazione
economica difficile, che ha fatto concludere al Pretore di __________ per un’’“impossibilità
di ACCU 1 di versare i contributi in favore dei figli, sia al momento della
presentazione della petizione e della domanda cautelare, sia attualmente”;
il giudice ha pertanto accolto la petizione, limitandosi a riconoscere a favore
dei figli ciò che era stato proposto con l’allegato di petizione.
In altre parole, pur restando nei limiti del potere di
apprezzamento del giudice penale, si può ragionevolmente affermare che se
l’accusato, anziché proporre di limitare a fr. 100.- il contributo alimentare a
favore dei figli, ne avesse chiesto la soppressione, il Pretore, sulla scorta,
segnatamente, della documentazione agli atti (attestante un reddito consistente
nella prestazione assistenziale LAS di fr. 1'330.- mensili), l’avrebbe
senz’altro concessa.
Per quanto attiene al periodo oggetto del decreto d’accusa, vale
a dire da febbraio __________ a giugno __________, risulta che l’USSI abbia
versato all’accusato una prestazione assistenziale ordinaria mensile di fr.
1'290.- per i mesi di aprile e maggio __________ (doc. C, pag. 1) e di fr. 1'340.-
per il mese di giugno __________ (doc. C, pag 3), nonché, in data 14 aprile __________
una prestazione speciale di fr. 235.50 corrispondente ai premi di cassa malati
arretrati (5 mensilità di fr. 47.10 relative verosimilmente alle mensilità di
gennaio-maggio __________, quella di giugno essendo compresa nella prestazione
ordinaria) e il 20 aprile __________, una prestazione speciale di fr. 2'160.-
per canoni di locazioni arretrati (verosimilmente relativi ai mesi di febbraio
e marzo __________, quelli di aprile e maggio __________ essendo coperti dalla
prestazione ordinaria).
13.
Ciò posto, si può ragionevolmente concludere che nel
periodo in questione (ma anche successivamente, cfr. tassazioni 2009 e 2010
agli atti, dalle quali si evince l’assenza di entrate, al di fuori delle
prestazioni assistenziali) l’accusato – che dall’assistenza pubblica riceveva
quanto appena sufficiente per vivere –non avesse i mezzi per adempiere al
proprio obbligo alimentare, al quale, ancorché fissato dal Pretore in base a
quanto da lui stesso proposto, non era in grado, sin dall’inizio di dare
seguito. Con riferimento alle considerazione del Pretore circa la buona volontà
del qui accusato (sentenza Pretura __________, pagg. 5 e 6, in doc. 1), non si può, infine, rimproverargli di non aver fatto tutto quanto si poteva da lui
ragionevolmente pretendere per procurarsi le risorse necessarie ad onorare il
debito.
Egli va pertanto prosciolto dall’accusa di trascuranza degli
obblighi di mantenimento, e ciò a prescindere dalla questione – che può
rimanere aperta – a sapere se e in che misura egli fosse, o avrebbe dovuto
essere consapevole, dell’estensione dell’obbligo di mantenimento al di là della
maggiore età del querelante.
visti gli art. 46 cpv. 2, 217 cpv. 1
CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dal reato di trascuranza degli
obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto
di accusa n. 5011/2010 del 15 novembre 2010.
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- allo Stato.
Intimazione a:
ACCU 1
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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