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Decisione

10.2010.622

Trascuranza degli obblighi di mantenimento

8 maggio 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari atti istruttori e, segnatamente, costatato che “vista l’età di ACCU

1 (nel __________ anno di età) e l’attuale mercato del lavoro, neppure

l’Ufficio regionale di collocamento è stato in grado di azzardare dei

pronostici, asserendo genericamente che la possibilità di trovare impiego può

dipendere anche “dall’attitudine e dalla capacità del singolo di attivarsi sul

mercato del lavoro” e che, con riferimento alla buona volontà dello stesso,

“diversamente da quanto asserito dalla convenuta, il suo ex-datore di lavoro

ha smentito la circostanza secondo la quale, dopo averlo licenziato, gli

avrebbe affidato altri compiti o incarichi”, ha ritenuto che “non si può

quindi riconoscere che ACCU 1 abbia rinunciato a del lavoro come pretendeva la

ex moglie, ovvero non si può oggettivamente considerare che non si sia

correttamente impegnato per conseguire redditi alla sua portata” e che “la

situazione in cui si trova attualmente l’attore è determinata dalla sua età e

dall’attuale periodo congiunturale sfavorevole” (sentenza Pretura __________,

pagg. 5 e 6, in doc. 1).

Con sentenza 18

dicembre 2009, in integrale accoglimento di quanto postulato, il Pretore ha

dunque decretato, in via cautelare, la riduzione dei contributi di mantenimento

per i figli a fr. 100.- ciascuno, a decorrere dal 1° marzo 2009, e nel merito,

la modifica della convenzione di divorzio 14 novembre 2005 omologata con

sentenza 3 novembre 2005 nel seguente modo:

“4.3. A titolo di contributi alimentari per i figli il padre

verserà anticipatamente entro il 5 di ogni mese alla madre i seguenti importi,

non comprensivi degli assegni famigliari:

- per il figlio LESA 1:

fr. 100.- sino alla maggiore età, rispettivamente all’ultimazione degli studi,

conformemente all’art. 277 cpv. 2 CC;

- per la figlia __________:

fr. 100.- sino alla maggiore età, rispettivamente all’ultimazione degli studi,

conformemente all’art. 277 cpv. 2 CC

4.4. Gli assegni famigliare saranno percepiti in aggiunta dalla

madre.” (sentenza Pretura __________, pagg. 6 e 7, in doc. 1).

3. L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (qui di

seguito: USSI) ha corrisposto a __________, per i figli __________ e LESA 1,

complessivamente fr. 14'823.30 per l’anno 2009 (conteggio in doc. 3).

Tenuto conto della citata sentenza di modifica, con cui il

contributo di mantenimento è stato ridotto a fr. 100.- per ciascun figlio a far

tempo dal 1° marzo 2009, in data 27 gennaio 2010 l’USSI ha emesso una decisione

formale di restituzione degli alimenti anticipati per i figli minorenni,

avverso alla quale __________ ha inoltrato una domanda di condono, accolta

dall’USSI in data 8 giugno 2010 (doc. 1 e doc. B).

4. Con missiva 1° marzo 2010 l’USSI ha comunicato a ACCU 1

che “il suo obbligo di rimborso degli alimenti correnti per il figlio LESA 1,

nei nostri confronti, è cessato con il 31 gennaio 2010. Infatti LESA 1 ha raggiunto la maggiore età. Per contro il nostro Settore anticipo alimenti continua ad anticipare

regolarmente la pensione alimentare dovuta a favore di __________”,

aggiornandone la posizione debitoria in fr. 20'453.75 (doc. B).

5. Con querela 27 maggio 2010 __________ ha chiesto al

Ministero Pubblico di “voler prendere posizione nei confronti del Sig. ACCU

1 affinché rispetti la decisione della sentenza, da lui richiesta, nel

versamento dovuto per i figli”, precisando di aver ricevuto l’ultimo

versamento da parte dell’Ufficio anticipo alimenti per il mese di gennaio 2010,

mentre a partire “da tale data non è più stato versato alcun alimento per i

figli” (doc. 1).

6. Con decisione 8 giugno 2010 l’USSI ha accolto la domanda

di __________ di anticipo alimenti per la figlia __________, quantificandolo,

sulla scorta della citata sentenza pretorile, in fr. 100.- mensili, a far tempo

dal 1° febbraio 2010 e fino al 31 gennaio 2011 (doc. 3).

7. Facendo seguito allo scritto 16 giugno 2010 con cui

l’allora Sostituto Procuratore pubblico ha comunicato a __________ che il

procedimento penale contro l’accusato, stante l’appena citata decisione

dell’USSI, riguardava unicamente gli alimenti a favore del figlio __________,

nel frattempo diventuto maggiorenne, e che, di conseguenza, la querela “potrà

essere sporta unicamente da suo figlio” (doc. 4), con scritto 25 giugno

2010 LESA 1 ha confermato “la querela, precedentemente richiesta da mia

madre __________ __________, per il reato di trascuranza degli obblighi di

mantenimento da parte di mio padre, ACCU 1, nei miei confronti” (act 5).

8. Con missiva 1° luglio 2010 l’allora Sostituto Procuratore

pubblico ha diffidato ACCU 1 a pagare gli alimenti arretrati di fr. 500.- o

comunque a mettersi in contatto con la parte querelante al fine di liquidare la

vertenza entro il 23 luglio 2010, atteso che “trascorsa infruttuosa tale

data, verrà dato seguito al procedimento in oggetto” (doc. 6), a cui ha

fatto seguito lo scritto 21 luglio 2010 dell’accusato, secondo il quale “le

circostanze rendono impossibile dar seguito alla diffida e provvedere a quanto

richiesto per raccomandata 1.7.2010 in quanto l’accusa di reato avanzata si

oppone alla messa in pratica della sentenza della Pretura di __________ del

18.12.09”, chiedendo al Ministero pubblico di “rivalutare la legittimità

di tale procedimento onde prevenire un’inutile dispendio di risorse al giovane

querelante” (doc. 7).

9. Sentito in data 21 settembre 2010 dal magistrato

inquirente, l’accusato ha dichiarato che “leggendo la sentenza della Pretura

del 18.12.2009 ritengo si debba interpretare la frase indicata sopra solo per

una persona che sia effettivamente uno studente e non un apprendista come lo è

mio figlio. Dico queste parole pur non avendo da tempo contatti con i figli in

quanto entrambi non vogliono vedermi. Aggiungo che anche i rapporti con la mia

ex moglie sono inesistenti”, impegnandosi a chiedere alla Pretura di __________

un’interpretazione corretta della frase “sino all’ultimazione degli studi

secondo l’art. 277 cpv. 2 CC”.

Con scritto 5 ottobre 2010 il Pretore di __________ ha spiegato

a ACCU 1 che “il dispositivo è da intendere nel senso che il contributo di

fr. 100.- è dovuto in ogni caso fino alla maggiore età del figlio e, nel caso

in cui non abbia ancora conseguito con la maggiore età una formazione adeguata,

oltre la maggiore età, come previsto dall’art. 277 cpv. 2 CC” (doc. 11).

Considerandi

10.

Con decreto d’accusa 15 novembre 2010 il Sostituto

Procuratore Pubblico ha dichiarato ACCU 1 colpevole di trascuranza degli

obblighi di mantenimento, condannandolo alla pena pecuniaria di fr. 120.-

(corrispondenti a 4 aliquote da fr. 30.-) da espiare, prescindendo dalla revoca

del beneficio della condizionale concesso ad una precedente pena, ma ammonendolo

formalmente (act. 2).

11.

L'art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, chiunque

non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di

famiglia benché abbia o possa avere i mezzi per farlo.

Per determinare se l'accusato ha rispettato o meno gli obblighi di

mantenimento, non basta constatare l'esistenza di un obbligo di mantenimento

previsto dal diritto di famiglia, ma è anche necessario determinarne

l'estensione. Secondo il cosiddetto metodo indiretto qualora l'importo del

contributo alimentare è già stato fissato da una decisione valida ed esecutiva

del giudice civile (anche una decisione straniera riconosciuta in Svizzera), il

giudice penale chiamato a decidere in applicazione dell'art. 217

CP è vincolato da tale somma (cfr. DTF 106 IV 36; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 12 ad art. 217 CP; Donatsch,

Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. ed. 2004, pag. 6 e segg.).

L'obbligo di mantenimento è violato, dal profilo oggettivo, quando il

debitore non fornisce al creditore integralmente e tempestivamente la

prestazione di mantenimento che egli deve in virtù del diritto di famiglia (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 217 CP).

Il reato presuppone che l’autore abbia i mezzi per adempiere il proprio

obbligo. Non occorre che egli abbia i mezzi sufficienti per onorare

integralmente la prestazione ma è sufficiente che egli possa versare di più di

quanto effettivamente pagato (DTF 114 IV 124 consid. 3b).

Per stabilire se l’accusato può far fronte, anche solo parzialmente,

all’obbligo alimentare tornano applicabili i principi derivanti dall’art. 93

LEF: si deve quindi accertare, per il periodo in questione e in ogni caso

sull’arco di più mesi, l’insieme delle entrate del debitore e il suo reale

fabbisogno (DTF 121 IV 272 consid. 3c pag. 277 e 3d pag. 278). Nel caso in cui

risulti che l’obbligato non dispone dei mezzi necessari per dare seguito al suo

obbligo contributivo, occorre ancora verificare se egli ha la possibilità di

conseguirli. L’art. 217 CP esige infatti dal debitore che egli faccia tutto

quanto si può da lui ragionevolmente pretendere per procurarsi le risorse necessarie

ad onorare il debito (DTF 126 IV 131 consid. 3aa/cc, pag. 134; DTF 128 III 5;

CCRP 19.05.2009, consid. xx, inc. 17.2008.81).

Dal profilo soggettivo, l’art. 217 CP presuppone l’intenzionalità dell’autore

su tutti gli elementi oggettivi del reato. Egli deve, dunque, essere

consapevole della portata del suo obbligo di mantenimento e del fatto che gli è

possibile ossequiarlo almeno in parte ma, ciononostante, avere la volontà di

non rispettarlo almeno parzialmente. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 217 CP).

12.

In concreto, assodato che ACCU 1 non ha fornito al figlio

LESA 1 la prestazione di mantenimento che doveva dal mese di febbraio al mese

di giugno __________, per un totale di fr. 500.-, occorre stabilire se l’accusato

avrebbe potuto far fronte, anche solo parzialmente, all’obbligo alimentare

secondo i principi derivanti dall’art. 93 LEF.

Ora, in base alle sole risultanze degli atti – l’accusato non essendo comparso al

dibattimento (art. 277 CPC-TI) – risulta che egli si trova da tempo in una situazione

economica difficile, che ha fatto concludere al Pretore di __________ per un’’“impossibilità

di ACCU 1 di versare i contributi in favore dei figli, sia al momento della

presentazione della petizione e della domanda cautelare, sia attualmente”;

il giudice ha pertanto accolto la petizione, limitandosi a riconoscere a favore

dei figli ciò che era stato proposto con l’allegato di petizione.

In altre parole, pur restando nei limiti del potere di

apprezzamento del giudice penale, si può ragionevolmente affermare che se

l’accusato, anziché proporre di limitare a fr. 100.- il contributo alimentare a

favore dei figli, ne avesse chiesto la soppressione, il Pretore, sulla scorta,

segnatamente, della documentazione agli atti (attestante un reddito consistente

nella prestazione assistenziale LAS di fr. 1'330.- mensili), l’avrebbe

senz’altro concessa.

Per quanto attiene al periodo oggetto del decreto d’accusa, vale

a dire da febbraio __________ a giugno __________, risulta che l’USSI abbia

versato all’accusato una prestazione assistenziale ordinaria mensile di fr.

1'290.- per i mesi di aprile e maggio __________ (doc. C, pag. 1) e di fr. 1'340.-

per il mese di giugno __________ (doc. C, pag 3), nonché, in data 14 aprile __________

una prestazione speciale di fr. 235.50 corrispondente ai premi di cassa malati

arretrati (5 mensilità di fr. 47.10 relative verosimilmente alle mensilità di

gennaio-maggio __________, quella di giugno essendo compresa nella prestazione

ordinaria) e il 20 aprile __________, una prestazione speciale di fr. 2'160.-

per canoni di locazioni arretrati (verosimilmente relativi ai mesi di febbraio

e marzo __________, quelli di aprile e maggio __________ essendo coperti dalla

prestazione ordinaria).

13.

Ciò posto, si può ragionevolmente concludere che nel

periodo in questione (ma anche successivamente, cfr. tassazioni 2009 e 2010

agli atti, dalle quali si evince l’assenza di entrate, al di fuori delle

prestazioni assistenziali) l’accusato – che dall’assistenza pubblica riceveva

quanto appena sufficiente per vivere –non avesse i mezzi per adempiere al

proprio obbligo alimentare, al quale, ancorché fissato dal Pretore in base a

quanto da lui stesso proposto, non era in grado, sin dall’inizio di dare

seguito. Con riferimento alle considerazione del Pretore circa la buona volontà

del qui accusato (sentenza Pretura __________, pagg. 5 e 6, in doc. 1), non si può, infine, rimproverargli di non aver fatto tutto quanto si poteva da lui

ragionevolmente pretendere per procurarsi le risorse necessarie ad onorare il

debito.

Egli va pertanto prosciolto dall’accusa di trascuranza degli

obblighi di mantenimento, e ciò a prescindere dalla questione – che può

rimanere aperta – a sapere se e in che misura egli fosse, o avrebbe dovuto

essere consapevole, dell’estensione dell’obbligo di mantenimento al di là della

maggiore età del querelante.

visti gli art. 46 cpv. 2, 217 cpv. 1

CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1,

dal reato di trascuranza degli

obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto

di accusa n. 5011/2010 del 15 novembre 2010.

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- allo Stato.

Intimazione a:

ACCU 1

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 250.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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