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Decisione

10.2010.623

Falsità in documenti

24 ottobre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. Quale deve essere l’eventuale

pena.

3. Se l’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni.

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e se

possono essere riconosciute delle ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 24, 42, 44, 47, 251

CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1ACCU 1

dal reato di falsità in

documenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 4656/2010 del 25 ottobre 2010.

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- allo Stato.

comunica che sulla richiesta di

indennizzo ai sensi dell’art. 317 CPC-TI verrà statuito con decisione separata;

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

Considerandi

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Ufficio federale di polizia

MROS, Nussbaumstrasse 29, 3003 Bern (7495-47 Sou).

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 300.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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