10.2010.623
Falsità in documenti
24 ottobre 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2010.623
Data decisione, Autorità:
24.10.2013, PRPEN
Titolo:
Falsità in documenti
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2010.623
DA 4656/2010
Bellinzona
24
ottobre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Fabia
Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
prevenuto colpevole di falsità in documenti
per avere, nel mese di gennaio __________, a __________, al fine di
procacciarsi un indebito profitto, fatto uso a scopo di inganno di un documento
falso, e meglio, per avere, sapendo, o comunque prendendo in
considerazione e accettando che l’assegno di Euro 1'974'415,77 emesso __________.
a nome della ditta __________ GmbH fosse falso, tentato di incassare lo stesso
c/o la __________ AG sede di __________;
reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4656/2010 di
data 25 ottobre 2010 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'800.- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
srà sostituita con una pena detentiva di 17 (diciasette) giorni.
3. Al pagamento delal tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie fr. 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 9 novembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito, producendo un allegato che viene annesso al
presente verbale divenendone parte integrante. Chiede altresì la rifusione di
un’indennità ex art. 317 CPP-TI, che quantifica in fr. 4'500.- per spese di
patrocinio e in fr. 1'386.80 quale risarcimento danni materiali;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l’imputato è autore
colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d’accusa in questione.
Fatti
2. Quale deve essere l’eventuale
pena.
3. Se l’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni.
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e se
possono essere riconosciute delle ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 24, 42, 44, 47, 251
CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dal reato di falsità in
documenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 4656/2010 del 25 ottobre 2010.
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- allo Stato.
comunica che sulla richiesta di
indennizzo ai sensi dell’art. 317 CPC-TI verrà statuito con decisione separata;
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
Considerandi
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Ufficio federale di polizia
MROS, Nussbaumstrasse 29, 3003 Bern (7495-47 Sou).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.00 tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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