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Decisione

10.2010.629

Colluttazione in un'area di servizio con conseguenti contusioni alla testa, al collo e al torace di un protagonista e guida in stato di ebrietà

22 marzo 2011Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I bisogni

dell’istruzione ne hanno richiesto la carcerazione preventiva fino al giorno

successivo.

4. Tutto

ciò considerato, con decreti d’accusa 14 novembre 2010 il Procuratore pubblico AINQ

1 (cui nel corso del procedimento è subentrato il Procuratore pubblico __________)

ha ritenuto ACCU 1, ACCU 3 e ACCU 2 autori colpevoli di aggressione (art. 134

CP) nei confronti di CIVI 1, per averlo in particolare colpito con diversi

pugni al viso e, una volta caduto a terra, battutogli la testa sull’asfalto,

provocandogli le lesioni descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del

Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti.

ACCU 1 è stato

altresì considerato autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91

cpv. 1 LCStr), per avere circolato tra __________ e __________, al volante

della sua vettura, in stato di ebrietà.

A carico di ACCU

3 e ACCU 2 è stata proposta la pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni) di fr. 1'350.- corrispondente a 45 aliquote

giornaliere da fr. 30.-, oltre alla multa di fr. 500.-. A carico di ACCU 1 è

stata invece proposta la pena pecuniaria di fr. 10'950.- corrispondente a 75

aliquote giornaliere da fr. 150.-, dedotte due aliquote per i giorni di carcere

preventivo sofferto.

5. Oppostisi tempestivamente ai decreti d’accusa, in sede

dibattimentale tutti gli imputati hanno postulato per il tramite dei rispettivi

difensori il proscioglimento dall’accusa di aggressione. ACCU 1 ha inoltre riconosciuto di avere guidato in stato di inattitudine, chiedendo però di essere posto

al beneficio della sospensione condizionale della pena (da ridurre per numero e

importo delle aliquote rispetto a quanto proposto dal Procuratore pubblico).

Il Procuratore

pubblico, da parte sua, ha domandato la conferma dei decreti d’accusa, pur non

opponendosi né a una leggera riduzione delle pene proposte a carico di ACCU 3 e

ACCU 2 (ritenute le scuse alla vittima da loro pronunciate in aula), né alla

concessione della sospensione condizionale della pena proposta a carico di ACCU

1.

CIVI 1,

costituitosi parte civile, ha infine anch’egli chiesto la conferma dei decreti

d’accusa, postulando nel contempo la condanna degli accusati al risarcimento

delle spese legali sostenute (fr. 5'953.70), del torto morale patito (fr.

5'000.-) e delle ripetibili.

Richieste cui ACCU

3, ACCU 2 ed ACCU 1 si sono opposti.

Durante il

dibattimento, questo giudice ha prospettato alle parti la derubricazione del

reato di aggressione in quello di rissa (art. 133 CP).

6. Secondo

l’art. 134 CP, chiunque prende parte a un’aggressione, a danno di una o più

persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione corporale di un aggredito

o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una

pena pecuniaria.

6.1. La Corte

di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello (sentenza n.

17.2008.82 del 13 ottobre 2009 con rif.) ha ricordato come il reato di

aggressione - che è un delitto di messa in pericolo astratta - si realizzi

quando almeno due persone attaccano con violenza una o più persone che

rimangono passive. L’aggressione si distingue così dalla rissa, nel senso che

si tratta di un atto di violenza unilaterale.

L’aggressione

può anche svilupparsi direttamente da una rissa quando, dopo uno scambio

reciproco di violenze, gli aggressori continuano a infierire sulla vittima

ormai inerme.

La morte o il

ferimento della persona attaccata (o di una delle persone attaccate) è

condizione oggettiva di punibilità, che non è data quando la morte o le lesioni

si producono nella persona di un aggressore.

La

giurisprudenza ha precisato (in relazione al reato di rissa, che ha la stessa

condizione oggettiva di punibilità) che non è necessario che essa si realizzi

durante la rissa, ma è sufficiente che la lesione o la morte sia causata da

violenze risultanti dall’animo bellicoso acceso dalla rissa terminata poco

prima e dall’eccitazione cui essa ha dato origine.

Perché ci sia

aggressione è dunque necessario che gli aggressori siano almeno due. Ma perché

questa condizione sia realizzata, è sufficiente che una persona si unisca

all’aggressione iniziata da un’altra.

Perché l’art.

134 CP sia realizzato è sufficiente che l’autore abbia partecipato - anche solo

psicologicamente o verbalmente - all’aggressione. Irrilevante è, invece, la sua

responsabilità in relazione alla morte o alla lesione, poiché non è il

risultato ciò di cui risponde l’autore; il risultato è soltanto la

dimostrazione della pericolosità che giustifica il perseguimento penale

dell’aggressione.

Il

partecipante é punibile anche se ha lasciato l’aggressione prima che

sopraggiungessero le lesioni o la morte, a condizione che il confronto avesse

avuto, già al momento della sua partenza, caratteristiche tale da renderlo pericoloso.

Non integra invece il reato di aggressione colui che vi partecipa soltanto dopo

che l’ultima lesione si è realizzata.

Dal profilo

soggettivo, è richiesta l’intenzione. Questa deve vertere solo sulla

partecipazione a un’aggressione. Non è invece richiesto che l’intenzione degli

autori si riferisca alla morte o alle lesioni provocate; ove l’intenzione di un

partecipante a una rissa o a un’aggressione sia diretta all’uccisione o a

lesioni personali, egli deve essere condannato non solo ai sensi degli art. 133

o 134 CP, ma pure in virtù degli art. 111 e ss. o 122 e ss. CP (cfr. sentenza

CCRP citata consid. 3.3.b, cfr. anche DTF 135 IV 152).

6.2. Perché

si possa parlare di attacco unilaterale (e quindi di aggressione), ha

continuato la CCRP, è necessario che la persona aggredita non abbia avuto, al

momento dell’attacco, un atteggiamento aggressivo. In altri termini, occorre

che l’inizio del confronto sia dipeso dal caso, o comunque dalla sola volontà

degli aggressori.

La persona

aggredita deve rimanere passiva o, al massimo, deve cercare di proteggersi in

modo difensivo, ad esempio mettendo le mani davanti al viso o respingendo

l’aggressore.

Il Tribunale

federale ha avuto modo di precisare che vi è aggressione (o vie di fatto,

lesioni corporali o omicidio) soltanto quando una persona, coinvolta in un

diverbio, ha un’attitudine puramente passiva, non sferra alcun colpo ma cerca

unicamente di difendersi senza in alcun modo utilizzare la violenza né

lasciarsi andare a vie di fatto. Vi è, per contro, rissa quando ogni parte

partecipa attivamente al diverbio, quand’anche unicamente allo scopo di

difendere se stesso o un terzo, oppure al fine di separare i contendenti (cfr.

DTF 131 IV 152, 106 IV 246, 94 IV 105, 70 IV 126)

7. Posti i

principi che precedono, la condanna per il reato di aggressione proposta dal

Procuratore pubblico nei confronti di ACCU 1, ACCU 3 e ACCU 2 non può essere

confermata. Le immagini filmate dimostrano in effetti come la vittima abbia

partecipato al diverbio in una misura che, per quanto limitata, deve essere già

considerata attiva, venendo in tal modo esclusa la fattispecie dell’art. 134

CP.

Segnatamente, dopo che ACCU 3 si è avventato su Edoardo __________

allo scopo di liberare ACCU 1 dalla presa dell’impiegato dell’esercizio

pubblico, CIVI 1 è a sua volta intervenuto nei confronti di ACCU 3, usando le

braccia per cercare di trattenere/allontanare dagli altri protagonisti quest’ultimo.

Gesto che ha innescato la violenta reazione di ACCU 3 (supportata di lì a poco

dal contributo di ACCU 1 e ACCU 2) e che, a prescindere dalle ragioni che hanno

indotto CIVI 1 ad agire in tal modo (verosimilmente proteggere l’operato di __________,

il quale stava preservando l’integrità del locale e dei suoi avventori), lo

priva di quel ruolo passivo necessario ad ammettere l’aggressione.

8. Caduta dunque l’imputazione di aggressione, l’intervento attivo

della parte civile nella colluttazione impone di verificare la punibilità degli

accusati per il reato di rissa.

Al riguardo, l’art. 133 CP prevede che chiunque prende parte a una

rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con

una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Non è

punibile chi si limiti a respingere gli attacchi o a separare i contendenti

(cpv. 2).

8.1. La rissa

viene definita come un contrasto (fr. “altercation”,

ted. “Auseinandersetzung”; cfr. Corboz,

Les infractions en droit suisse, 3a ed., vol. I, n. 2

ad art. 133 CP; Trechsel,

Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, n. 2 ad art. 133 CP) fisico tra almeno tre

persone che vi prendono parte attivamente (DTF 106 IV 250).

Quale ulteriore elemento oggettivo è richiesto che la rissa comporti

la morte o la lesione - perlomeno semplice (Stratenwerth/Jenny/Bommer,

Schweizerisches Strafrecht BT I, §4 n. 27) - di una persona.

Infine, dal

profilo soggettivo, l’autore deve volere o accettare le circostanze che

caratterizzano la rissa, senza che sia necessario che egli voglia o accetti la

morte o la lesione della persona.

8.2. In

concreto, tanto la difesa di ACCU 3 e ACCU 2, quanto quella di ACCU 1 hanno

eccepito la mancanza dell’elemento oggettivo del reato costituito dalla lesione

- come detto, pari ad almeno quella prevista dall’art. 123 CP - di una delle

persone coinvolte nel contrasto, segnatamente di CIVI 1.

La lesione

semplice nel senso dell’art. 123 CP è un danno non grave al corpo o alla salute

di una persona. Essa si distingue, da un lato, dalle lesioni gravi (definite e

regolate dall’art. 122 CP) e, dall’altro, dalle vie di fatto. Nozione,

quest’ultima, che comprende le offese all’integrità fisica di una persona senza

che le venga cagionato un danno al corpo o alla salute (art. 126 cpv. 1 CP),

pur eccedendo quanto tollerabile secondo l’uso corrente e le abitudini sociali

(DTF 117 IV 14). Esempio tipico delle vie di fatto è lo schiaffo (Trechsel, op. cit., n. 1 ad art. 126

CP), mentre costituiscono lesioni semplici, fra l’altro, contusioni,

escoriazioni e graffi provocati da colpi, scosse o simili (Trechsel, op. cit., n. 2 ad art. 123

CP).

Ora, agli atti

figura il certificato medico allestito dal pronto soccorso dell’Ospedale Regionale

di __________ (sede __________) la sera dello stesso 24 giugno 2009, in occasione del ricovero di CIVI 1 susseguente ai fatti che qui occupano. Questo documento

(sulla cui fedefacenza non vi è ragione di dubitare) ha accertato la presenza

di contusioni alla testa, al collo e al torace del paziente, nonché la sua

totale incapacità lavorativa per la durata di due giorni. Che in tale quadro

clinico debba essere ravvisato un danno al corpo o alla salute di una persona

(ovvero: una lesione, benché nello fattispecie poco grave) è evidente, così

come di conseguenza lo è l’infondatezza della tesi difensiva secondo cui la

parte civile avrebbe subito delle mere vie di fatto.

Nulla mutano,

al riguardo, i rimandi alle DTF 107 IV 40 e 119 IV 25 proposti dal difensore di

ACCU 3 e ACCU 2. La prima sentenza, pur confermando nello specifico il reato di

vie di fatto (invero sulla sola base dell’esame limitato al potere di

apprezzamento della precedente istanza, ritenuto esercitato in modo non abusivo)

per una colluttazione che ha provocato delle ecchimosi sottocutanee e del

dolore nei movimenti delle articolazioni mandibolari della vittima, risale

infatti oramai al 1981 ed è stata fatta oggetto di critiche dottrinali (cfr. Trechsel, op. cit., n. 13 ad art. 123

CP). La seconda, ove in discussione vi era un ematoma sottorbitale (e dunque la

rottura di vasi sanguigni con sfogo sottocutaneo), ha invece confermato la sussistenza

di una lesione semplice, sebbene nella forma poco grave di cui all’art. 123

cpv. 1 seconda frase CP.

8.3. Ammesso

il risultato minimo richiesto dalla legge, non vi possono essere dubbi

sull’applicabilità al caso concreto dell’art. 133 CP e, pertanto, sulla

punibilità di ACCU 1, ACCU 3 e ACCU 2 per il reato di rissa. Incontestate (e

incontestabili) sono in effetti le altre condizioni poste dalla norma, così

come è da respingere di primo acchito ogni accenno degli imputati alla

legittima difesa. Nel comportamento di CIVI 1 (benché definito qui attivo, pur

sempre limitato al tentativo di separare ACCU 3 da __________ e,

successivamente, di ripararsi dai colpi infertigli dal gruppo) non sono infatti

certamente ravvisabili un’aggressione ingiusta o una minaccia ingiusta di

un’aggressione imminente (art. 15 CP), in grado di giustificare la violenta

reazione degli accusati.

Nemmeno può esservi spazio per

una scemata responsabilità di ACCU 1. L’eventuale incapacità di valutare il

carattere illecito del fatto o di agire secondo tale valutazione (art. 19 cpv.

1 e 2 CP) risulterebbe in effetti priva di rilievo per l’applicazione dell’art.

19 cpv. 4 CP, concretamente imposta dai problemi legati al consumo di sostanze

alcoliche di cui l’imputato ha riferito in questa sede. Problemi che il giorno

dei fatti gli erano certamente noti e che, per sua stessa ammissione, lo hanno

portato in passato a commettere, in stato di ebrietà, dei gesti spiacevoli.

9. La

colpevolezza per il reato di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr)

ascritto a ACCU 1, ripetutamente negata dall’accusato nell’istruttoria predibattimentale

(cfr. i verbali d’interrogatorio 24 e 25 giugno 2009), è stata per finire da

lui riconosciuta in questa sede. A ragione, dal momento che tanto lo stato di

inattitudine (comprovato dall’analisi del sangue), quanto l’uso del veicolo per

compiere il tragitto tra la stazione di servizio e il Liceo di __________

immediatamente dopo la colluttazione (cfr. le diverse testimonianze raccolte e,

di nuovo, le riprese filmate) risultano chiaramente dagli atti.

10. Quo alla

commisurazione della pena, l’art. 47 CP stabilisce che il giudice commisura la

pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue

condizioni personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita

(cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). In quest’ambito, rivestono un

ruolo importante la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione

da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali

precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47

con rinvio alla DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e alla DTF 116 IV 288 consid.

2a pag. 289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, hanno solo un

ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 341 consid. 2g pag. 350).

10.1. Nell’evenienza

concreta, nella commisurazione della pena a carico di ACCU 3 e ACCU 2 deve

essere innanzitutto considerata la derubricazione del reato prospettato nel

decreto di accusa (aggressione) in quello di rissa. A favore di questi

imputati, oltre alla giovane età, giocano la collaborazione, nel complesso

buona, con le autorità inquirenti e le scuse, proferite in data odierna e ritenute

sincere anche dall’accusa, rivolte alla parte civile. Degno di considerazione è

pure l’atteggiamento che gli stessi hanno avuto immediatamente dopo i fatti,

rimanendo sul posto ad attendere l’arrivo della polizia (nella registrazione si

può vedere ACCU 3 sincerarsi delle condizioni della vittima).

Tutto ben

ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali svolti

(cfr. in particolare la situazione patrimoniale degli accusati agli atti), si

ritiene che una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.- sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre a una multa ridotta

a fr. 400.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa e rettamente commisurata al grado di colpa di ACCU 3 e ACCU 2. In particolare, considerato l’effetto debolmente sanzionatorio che una pena pecuniaria sospesa può

avere, si ritiene giustificata la multa aggiuntiva (art. 42 cpv. 4 e 106 CP),

la quale nella fattispecie non rende eccessivamente gravosa la pena inflitta

agli imputati.

10.2. Della

stessa derubricazione del reato deve beneficiare ACCU 1, colpevole però anche

di guida in stato di inattitudine. A differenza degli altri imputati, ben più

giovani, egli non è inoltre incensurato, essendo già stato condannato a due

riprese (24 gennaio 2001 e 7 febbraio 2005) a pene detentive per infrazione

grave alle norme della circolazione stradale (20 giorni, rispettivamente 75 giorni

condizionalmente sospesi). Nel corso del procedimento, rispetto a ACCU 3 e ACCU

2, ACCU 1 ha pure tenuto una condotta certamente meno collaborativa (cfr. in

particolare la reiterata contestazione della guida in stato di inattitudine),

né può essere sottaciuto, infine, il ruolo preponderante da lui avuto nella

colluttazione, innescata in definitiva proprio dalle sue intemperanze

all’interno della stazione di servizio.

Tutto ciò

considerato, ritenuti pure gli accertamenti economici eseguiti (cfr. anche per

lui la situazione patrimoniale agli atti), a questo giudice appare equa una

condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 140.-.

La pena, come

postulato dalla difesa, può essere sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di quattro anni, atteso come non vi siano ragioni, viste anche le terapie

cui si è sottoposto l’imputato dopo i fatti, che inducano a formulare una

prognosi negativa. Nondimeno, la concessione della sospensione condizionale

giustifica pure nei suoi confronti una multa aggiuntiva (art. 42 cpv. 4 e 106

CP), il cui ammontare, alla luce di tutte le circostanze, viene fissato nella

somma di fr. 1'500.-.

11. Per quanto

concerne, infine, le richieste formulate dalla parte civile, la mancata

opposizione di quest’ultima ai decreti d’accusa (in particolare, nella misura

in cui l’hanno rinviata per le sue pretese al foro civile, rispettivamente sono

rimasti silenti al riguardo) comporta che le stesse non possano essere

esaminate in questa sede.

CIVI 1 dovrà

quindi se del caso farle valere davanti al competente giudice civile.

visti gli art. 19, 34, 42, 47, 49,

106, 133, 134 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg.

CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara __________ACCU 1

autore colpevole di:

rissa per avere a __________,

in data 24 giugno 2009, verso le ore 15.00, nella stazione di servizio __________,

preso parte ad una colluttazione che ha visto come protagonisti anche ACCU 2, ACCU

3 e CIVI 1, nell’ambito della quale CIVI 1 ha subito le lesioni descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________,

agli atti; e

guida in stato di inattitudine

per avere, tra __________ e __________, in data 24 giugno 2009, circolato al

volante della vettura VW Caddy targata __________ in stato di ebrietà (tenore:

minimo 1.43 / massimo 2.10 grammi per mille).

dichiara ACCU 2,

autore colpevole di rissa per

avere a __________, in data 24 giugno 2009, verso le ore 15.00, nella stazione

di servizio __________, preso parte ad una colluttazione che ha visto come

protagonisti anche ACCU 1, ACCU 3 e CIVI 1, nell’ambito della quale CIVI 1 ha subito le lesioni descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del pronto soccorso

dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti.

dichiara ACCU 3,

autore colpevole di rissa per

avere a __________, in data 24 giugno 2009, verso le ore 15.00, nella stazione

di servizio __________, preso parte ad una colluttazione che ha visto come

protagonisti anche ACCU 2, ACCU 1 e CIVI 1, nell’ambito della quale CIVI 1 ha subito le lesioni descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del pronto soccorso

dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti;

condanna ACCU 1,

1. alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 140.- (centoquaranta), per un totale di

fr. 8'400.- (ottomilaquattrocento), da dedurre il carcere preventivo sofferto

di giorni 2 (due);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

Considerandi

2.

alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 11 (undici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.- (millecento) con motivazione

scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.

condanna ACCU 2,

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

450.

- (quattrocentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 400.-

(quattrocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e

di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.

condanna ACCU 3,

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

450.

- (quattrocentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 400.-

(quattrocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e

di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.

comunica che la condanne saranno

iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

carica tasse e spese rimanenti di

complessivi fr. 300.- allo Stato.

rinvia la parte civile al

competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.

Intimazione a:

CIVI 1, __________, __________,

__________,

PR 1, __________, __________,

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'500.- multa

fr. 300.- tassa di giustizia senza motivazione

fr. 400.- spese giudiziarie

fr. 2'200.- totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 400.- multa

fr. 700.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 1'400.- totale

Distinta spese a carico di ACCU 3,

fr. 400.- multa

fr. 700.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 1'400.- totale

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 300.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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