10.2010.629
Colluttazione in un'area di servizio con conseguenti contusioni alla testa, al collo e al torace di un protagonista e guida in stato di ebrietà
22 marzo 2011Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2010.629
Data decisione, Autorità:
22.03.2011, PRPEN
Titolo:
Colluttazione in un'area di servizio con conseguenti contusioni alla testa, al collo e al torace di un protagonista e guida in stato di ebrietà
AGGRESSIONE
RISSA
art. 123 CPS
art. 133 CPS
art. 134 CPS
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.629, 10.2010.630, 10.2010.648
DA 4969/2010
DA 4970/2010
DA 4971/2010
Bellinzona
22
marzo 2011
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1prevenuto colpevole
di 1. aggressione
per avere a __________, in data
24 giugno 2009 verso le ore 15.00, presso la stazione di servizio __________,
preso parte all’aggressione di CIVI 1, unitamente a ACCU 3 e ACCU 2, in particolare colpendo la vittima con diversi pugni al viso e una volta caduta a terra,
battendogli la testa sull’asfalto causandogli le lesioni meglio descritte nel
certificato medico 24 giugno 2009 del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale
di __________, agli atti;
2. guida in stato di
inattitudine
per avere, tra __________ e __________,
in data 24 giugno 2009, circolato al volante della vettura VW Caddy targata __________
in stato di ebrietà (tenore minimo 1.43/massimo 2.10 grammi per mille);
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 134
CP, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 15 novembre
2010 n. 4971/2010 del Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la
condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
10'950.- (diecimilanovecentocinquanta), corrispondente a 75 (settantacinque)
aliquote da fr, 150.- (centocinquanta), dedotte 2 aliquote per giorni 2 di
carcere preventivo sofferto, con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 73
(settantatre).
2. Si rinvia la parte civile CIVI
1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.
3 CPP-TI).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
ACCU 2prevenuto colpevole di aggressione
per avere, a __________, in
data 24 giugno 2009 verso le ore 15.00, presso la stazione di servizio __________,
preso parte all’aggressione di CIVI 1 unitamente a ACCU 3 e ACCU 1, in particolare colpendo la vittima con diversi pugni al viso e una volta caduta a terra,
battendogli la testa sull’asfalto causandogli le lesioni meglio descritte nel
certificato medico 24 giugno 2009 del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale
di __________, agli atti;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 134
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 15 novembre
2010 n. 4970/2010 del Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la
condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'350.- (milletrecentocinquanta), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote
da fr. 30.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106
cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile CIVI
1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.
3 CPP-TI).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
ACCU 3prevenuto colpevole di aggressione
per avere, a __________, in
data 24 giugno 2009 verso le ore 15.00, presso la stazione di servizio __________,
preso parte all’aggressione di CIVI 1, unitamente a ACCU 1 e ACCU 2, in particolare colpendo la vittima con diversi pugni al viso e una volta caduta a terra, battendogli
la testa sull’asfalto causandogli le lesioni meglio descritte nel certificato
medico 24 giugno 2009 del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________,
agli atti;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 134
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 15 novembre
2010 n. 4969/2010 del Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la
condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'350.- (milletrecentocinquanta), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote
da fr. 30.- (trenta).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106
cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
viste le opposizioni interposte
tempestivamente in data 17, 22 e 30 novembre 2010 dagli accusati;
sentito il Procuratore pubblico, il quale
chiede la conferma dei decreti d’accusa; integrale per ACCU 1 (non opponendosi
alla sospensione condizionale della pena), se del caso con una leggera
riduzione della pena per ACCU 3 e (in misura maggiore) per ACCU 2, in considerazione delle rispettive scuse alla parte civile ritenute sincere;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma dei decreti d’accusa, l’accoglimento delle
pretese postulate con il memoriale prodotto in sede dibattimentale e
un’indennità per ripetibili;
sentito il difensore di ACCU 3 e ACCU 2,
il quale chiede il proscioglimento dei suoi patrocinati e la reiezione delle
pretese risarcitorie formulate dalla parte civile;
sentito il difensore di ACCU 1, il quale
per i reati di aggressione o rissa chiede, in via principale, il
proscioglimento del suo patrocinato e, in via subordinata, una riduzione della
pena; ammette per contro il reato di guida in stato di inattitudine, domandando
però una riduzione sia del numero delle aliquote giornaliere prospettate dal
decreto d’accusa, sia dell’importo, non superiore a fr. 100.-, di ciascuna di
esse; postula inoltre la sospensione condizionale della pena e chiede infine la
reiezione delle pretese risarcitorie avanzate dalla parte civile;
sentiti da ultimo gli accusati, i quali
dichiarano di non avere nulla da aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1. aggressione
subordinatamente rissa
1.1.1. se egli ha agito in
stato di scemata responsabilità
1.2. guida in stato di
inattitudine
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico.
2. Se ACCU 2 è autore colpevole di
aggressione subordinatamente rissa per i fatti descritti nel decreto d’accusa a
suo carico.
3. Se ACCU 3 è autore colpevole di
aggressione subordinatamente rissa per i fatti descritti nel decreto d’accusa a
suo carico.
4. Sulla pena e sulle spese a
carico di ciascun accusato.
5. Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile che chiede il risarcimento in solido di fr. 5'000.-
per torto morale e di fr. 5'953.70 per spese legali, nonché l’assegnazione di
un’indennità a titolo di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
1. Mercoledì
24 giugno 2009 il custode del Liceo di __________ ACCU 1 (1957) e gli studenti
all’ultimo anno ACCU 3 (1989) e ACCU 2 (1990), unitamente ad altri compagni di
classe, si sono ritrovati attorno alle ore 11.00 alla stazione di servizio __________
di __________ per festeggiare la conclusione dei loro esami di maturità. Il
gruppo (cui per un certo periodo si è aggiunta la docente del medesimo liceo __________)
ha quindi incominciato a consumare un importante quantitativo di alcolici; gli
scontrini agli atti, riferiti a quanto pagato da ACCU 1 e __________, indicano
al proposito 31 birre “grandi” (ovvero da 0.5 l l’una) e 16 birre “medie” (ovvero da 0.33 l l’una).
2. Poco
dopo le ore 15.00, dopo una conversazione telefonica dai toni accesi risultata in
seguito essersi svolta con __________ (la quale nel frattempo aveva lasciato il
locale per rientrare al domicilio), ACCU 1 ha spaccato, gettandoli a terra, il proprio cellulare e un bicchiere di birra. Egli ha poi incominciato a inveire
contro un avventore dell’esercizio pubblico (identificato come “__________” nel
verbale di interrogatorio di __________), reo a suo dire di fissarlo senza
motivo. Afferrata una delle stampelle di ACCU 2 (che all’epoca dei fatti aveva
la caviglia sinistra slogata) si è quindi diretto con fare minaccioso verso
questo cliente, prima di essere ripreso e invitato alla calma dall’impiegato
della stazione di servizio __________. Ciononostante, stampella alla mano, ACCU
1 si è subito dopo diretto fuori dal locale alla ricerca di “__________”; non trovandolo
(tale avventore essendosi intanto allontanato dall’area della stazione di
servizio) ha allora dato sfogo alla sua collera colpendo con la stampella il
camion che in quel momento stava rifornendo di benzina la stazione (il cui
conducente era CIVI 1).
Raggiunto da __________
(il quale ha nuovamente cercato di riportarlo alla calma), ACCU 1 è poi
rientrato nell’esercizio pubblico insieme a questi. Ritenuto tuttavia come le
sue intemperanze non si sono fermate, l’impiegato del locale - allo scopo di
proteggere lo stesso e i suoi clienti - ha deciso di accompagnarlo all’esterno
e impedirgli di rientrare.
Poco prima di
raggiungere la porta di uscita, ACCU 1 si è lasciato andare a una reazione
violenta, accanendosi su uno scaffale e rovesciando la merce (dolciumi) ivi
esposta. Ne è nata una colluttazione con __________, terminata
(momentaneamente) quando quest’ultimo, appena fuori dal locale, è riuscito a
immobilizzare __________ bloccandolo al suolo.
3. Gli
eventi successivi, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della stazione
di servizio, sono stati correttamente riportati nel rapporto di inchiesta (p.
4) come segue:
“A questo
punto, in difesa del ACCU 1, interveniva il ACCU 3 che tentava di allontanare
il __________ dal suo amico. CIVI 1, sempre presente sul posto, assisteva alla
scena e decideva di intervenire al fine [di] allontanare
il ACCU 3 dal __________.
Il giovane,
una volta raggiunto dal CIVI 1, si voltava verso di lui e iniziava a colpirlo
con dei pugni al volto.
Nello
stesso momento il __________ lasciava la presa del ACCU 1 e rientrava nell’EP
con l’intento di chiuderlo ed avvisare la Polizia. Durante questa operazione
notava che pure il ACCU 2 si recava all’esterno del locale.
Nel
frattempo il ACCU 1 si rialzava da terra e si scagliava pure lui addosso al CIVI
1, colpendolo anch’egli con dei pugni.
In seguito
il CIVI 1 rovinava al suolo ed i due continuavano ad aggredirlo. Nella
fattispecie il ACCU 1 gli batteva la testa sull’asfalto, mentre il ACCU 3 gli
dava dei pugni sul fianco destro.
Infine,
durante questa fase, giungeva pure il ACCU 2 che sferrava due calci alle gambe
del CIVI 1”.
Terminato
quanto descritto, ACCU 1 si è repentinamente allontanato mettendosi alla guida
della sua vettura (una VW Caddy targata __________) per fare ritorno al liceo
di __________ e riprendere il proprio lavoro. ACCU 3 e ACCU 2 sono invece
rimasti sul posto, mentre CIVI 1, rialzatosi a fatica da terra, ha continuato
con le operazioni di rifornimento di benzina. Vi è stato in seguito l’arrivo
della polizia cantonale (che ha prontamente interrogato ACCU 3 e ACCU 2) e di
un’ambulanza, che in considerazione del dolore che aumentava ha provveduto a
trasportare CIVI 1 all’Ospedale Regionale di __________ per dei controlli.
ACCU 1,
rintracciato in serata a __________ presso il domicilio (dove era stato
accompagnato in macchina da __________), è stato a sua volta interrogato dopo
essere stato sottoposto all’analisi del sangue, dalla quale è scaturita una
concentrazione di alcool compresa tra 1.43 e 2.10 g/kg.
Fatti
I bisogni
dell’istruzione ne hanno richiesto la carcerazione preventiva fino al giorno
successivo.
4. Tutto
ciò considerato, con decreti d’accusa 14 novembre 2010 il Procuratore pubblico AINQ
1 (cui nel corso del procedimento è subentrato il Procuratore pubblico __________)
ha ritenuto ACCU 1, ACCU 3 e ACCU 2 autori colpevoli di aggressione (art. 134
CP) nei confronti di CIVI 1, per averlo in particolare colpito con diversi
pugni al viso e, una volta caduto a terra, battutogli la testa sull’asfalto,
provocandogli le lesioni descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del
Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti.
ACCU 1 è stato
altresì considerato autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91
cpv. 1 LCStr), per avere circolato tra __________ e __________, al volante
della sua vettura, in stato di ebrietà.
A carico di ACCU
3 e ACCU 2 è stata proposta la pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni) di fr. 1'350.- corrispondente a 45 aliquote
giornaliere da fr. 30.-, oltre alla multa di fr. 500.-. A carico di ACCU 1 è
stata invece proposta la pena pecuniaria di fr. 10'950.- corrispondente a 75
aliquote giornaliere da fr. 150.-, dedotte due aliquote per i giorni di carcere
preventivo sofferto.
5. Oppostisi tempestivamente ai decreti d’accusa, in sede
dibattimentale tutti gli imputati hanno postulato per il tramite dei rispettivi
difensori il proscioglimento dall’accusa di aggressione. ACCU 1 ha inoltre riconosciuto di avere guidato in stato di inattitudine, chiedendo però di essere posto
al beneficio della sospensione condizionale della pena (da ridurre per numero e
importo delle aliquote rispetto a quanto proposto dal Procuratore pubblico).
Il Procuratore
pubblico, da parte sua, ha domandato la conferma dei decreti d’accusa, pur non
opponendosi né a una leggera riduzione delle pene proposte a carico di ACCU 3 e
ACCU 2 (ritenute le scuse alla vittima da loro pronunciate in aula), né alla
concessione della sospensione condizionale della pena proposta a carico di ACCU
1.
CIVI 1,
costituitosi parte civile, ha infine anch’egli chiesto la conferma dei decreti
d’accusa, postulando nel contempo la condanna degli accusati al risarcimento
delle spese legali sostenute (fr. 5'953.70), del torto morale patito (fr.
5'000.-) e delle ripetibili.
Richieste cui ACCU
3, ACCU 2 ed ACCU 1 si sono opposti.
Durante il
dibattimento, questo giudice ha prospettato alle parti la derubricazione del
reato di aggressione in quello di rissa (art. 133 CP).
6. Secondo
l’art. 134 CP, chiunque prende parte a un’aggressione, a danno di una o più
persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione corporale di un aggredito
o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una
pena pecuniaria.
6.1. La Corte
di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello (sentenza n.
17.2008.82 del 13 ottobre 2009 con rif.) ha ricordato come il reato di
aggressione - che è un delitto di messa in pericolo astratta - si realizzi
quando almeno due persone attaccano con violenza una o più persone che
rimangono passive. L’aggressione si distingue così dalla rissa, nel senso che
si tratta di un atto di violenza unilaterale.
L’aggressione
può anche svilupparsi direttamente da una rissa quando, dopo uno scambio
reciproco di violenze, gli aggressori continuano a infierire sulla vittima
ormai inerme.
La morte o il
ferimento della persona attaccata (o di una delle persone attaccate) è
condizione oggettiva di punibilità, che non è data quando la morte o le lesioni
si producono nella persona di un aggressore.
La
giurisprudenza ha precisato (in relazione al reato di rissa, che ha la stessa
condizione oggettiva di punibilità) che non è necessario che essa si realizzi
durante la rissa, ma è sufficiente che la lesione o la morte sia causata da
violenze risultanti dall’animo bellicoso acceso dalla rissa terminata poco
prima e dall’eccitazione cui essa ha dato origine.
Perché ci sia
aggressione è dunque necessario che gli aggressori siano almeno due. Ma perché
questa condizione sia realizzata, è sufficiente che una persona si unisca
all’aggressione iniziata da un’altra.
Perché l’art.
134 CP sia realizzato è sufficiente che l’autore abbia partecipato - anche solo
psicologicamente o verbalmente - all’aggressione. Irrilevante è, invece, la sua
responsabilità in relazione alla morte o alla lesione, poiché non è il
risultato ciò di cui risponde l’autore; il risultato è soltanto la
dimostrazione della pericolosità che giustifica il perseguimento penale
dell’aggressione.
Il
partecipante é punibile anche se ha lasciato l’aggressione prima che
sopraggiungessero le lesioni o la morte, a condizione che il confronto avesse
avuto, già al momento della sua partenza, caratteristiche tale da renderlo pericoloso.
Non integra invece il reato di aggressione colui che vi partecipa soltanto dopo
che l’ultima lesione si è realizzata.
Dal profilo
soggettivo, è richiesta l’intenzione. Questa deve vertere solo sulla
partecipazione a un’aggressione. Non è invece richiesto che l’intenzione degli
autori si riferisca alla morte o alle lesioni provocate; ove l’intenzione di un
partecipante a una rissa o a un’aggressione sia diretta all’uccisione o a
lesioni personali, egli deve essere condannato non solo ai sensi degli art. 133
o 134 CP, ma pure in virtù degli art. 111 e ss. o 122 e ss. CP (cfr. sentenza
CCRP citata consid. 3.3.b, cfr. anche DTF 135 IV 152).
6.2. Perché
si possa parlare di attacco unilaterale (e quindi di aggressione), ha
continuato la CCRP, è necessario che la persona aggredita non abbia avuto, al
momento dell’attacco, un atteggiamento aggressivo. In altri termini, occorre
che l’inizio del confronto sia dipeso dal caso, o comunque dalla sola volontà
degli aggressori.
La persona
aggredita deve rimanere passiva o, al massimo, deve cercare di proteggersi in
modo difensivo, ad esempio mettendo le mani davanti al viso o respingendo
l’aggressore.
Il Tribunale
federale ha avuto modo di precisare che vi è aggressione (o vie di fatto,
lesioni corporali o omicidio) soltanto quando una persona, coinvolta in un
diverbio, ha un’attitudine puramente passiva, non sferra alcun colpo ma cerca
unicamente di difendersi senza in alcun modo utilizzare la violenza né
lasciarsi andare a vie di fatto. Vi è, per contro, rissa quando ogni parte
partecipa attivamente al diverbio, quand’anche unicamente allo scopo di
difendere se stesso o un terzo, oppure al fine di separare i contendenti (cfr.
DTF 131 IV 152, 106 IV 246, 94 IV 105, 70 IV 126)
7. Posti i
principi che precedono, la condanna per il reato di aggressione proposta dal
Procuratore pubblico nei confronti di ACCU 1, ACCU 3 e ACCU 2 non può essere
confermata. Le immagini filmate dimostrano in effetti come la vittima abbia
partecipato al diverbio in una misura che, per quanto limitata, deve essere già
considerata attiva, venendo in tal modo esclusa la fattispecie dell’art. 134
CP.
Segnatamente, dopo che ACCU 3 si è avventato su Edoardo __________
allo scopo di liberare ACCU 1 dalla presa dell’impiegato dell’esercizio
pubblico, CIVI 1 è a sua volta intervenuto nei confronti di ACCU 3, usando le
braccia per cercare di trattenere/allontanare dagli altri protagonisti quest’ultimo.
Gesto che ha innescato la violenta reazione di ACCU 3 (supportata di lì a poco
dal contributo di ACCU 1 e ACCU 2) e che, a prescindere dalle ragioni che hanno
indotto CIVI 1 ad agire in tal modo (verosimilmente proteggere l’operato di __________,
il quale stava preservando l’integrità del locale e dei suoi avventori), lo
priva di quel ruolo passivo necessario ad ammettere l’aggressione.
8. Caduta dunque l’imputazione di aggressione, l’intervento attivo
della parte civile nella colluttazione impone di verificare la punibilità degli
accusati per il reato di rissa.
Al riguardo, l’art. 133 CP prevede che chiunque prende parte a una
rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con
una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Non è
punibile chi si limiti a respingere gli attacchi o a separare i contendenti
(cpv. 2).
8.1. La rissa
viene definita come un contrasto (fr. “altercation”,
ted. “Auseinandersetzung”; cfr. Corboz,
Les infractions en droit suisse, 3a ed., vol. I, n. 2
ad art. 133 CP; Trechsel,
Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, n. 2 ad art. 133 CP) fisico tra almeno tre
persone che vi prendono parte attivamente (DTF 106 IV 250).
Quale ulteriore elemento oggettivo è richiesto che la rissa comporti
la morte o la lesione - perlomeno semplice (Stratenwerth/Jenny/Bommer,
Schweizerisches Strafrecht BT I, §4 n. 27) - di una persona.
Infine, dal
profilo soggettivo, l’autore deve volere o accettare le circostanze che
caratterizzano la rissa, senza che sia necessario che egli voglia o accetti la
morte o la lesione della persona.
8.2. In
concreto, tanto la difesa di ACCU 3 e ACCU 2, quanto quella di ACCU 1 hanno
eccepito la mancanza dell’elemento oggettivo del reato costituito dalla lesione
- come detto, pari ad almeno quella prevista dall’art. 123 CP - di una delle
persone coinvolte nel contrasto, segnatamente di CIVI 1.
La lesione
semplice nel senso dell’art. 123 CP è un danno non grave al corpo o alla salute
di una persona. Essa si distingue, da un lato, dalle lesioni gravi (definite e
regolate dall’art. 122 CP) e, dall’altro, dalle vie di fatto. Nozione,
quest’ultima, che comprende le offese all’integrità fisica di una persona senza
che le venga cagionato un danno al corpo o alla salute (art. 126 cpv. 1 CP),
pur eccedendo quanto tollerabile secondo l’uso corrente e le abitudini sociali
(DTF 117 IV 14). Esempio tipico delle vie di fatto è lo schiaffo (Trechsel, op. cit., n. 1 ad art. 126
CP), mentre costituiscono lesioni semplici, fra l’altro, contusioni,
escoriazioni e graffi provocati da colpi, scosse o simili (Trechsel, op. cit., n. 2 ad art. 123
CP).
Ora, agli atti
figura il certificato medico allestito dal pronto soccorso dell’Ospedale Regionale
di __________ (sede __________) la sera dello stesso 24 giugno 2009, in occasione del ricovero di CIVI 1 susseguente ai fatti che qui occupano. Questo documento
(sulla cui fedefacenza non vi è ragione di dubitare) ha accertato la presenza
di contusioni alla testa, al collo e al torace del paziente, nonché la sua
totale incapacità lavorativa per la durata di due giorni. Che in tale quadro
clinico debba essere ravvisato un danno al corpo o alla salute di una persona
(ovvero: una lesione, benché nello fattispecie poco grave) è evidente, così
come di conseguenza lo è l’infondatezza della tesi difensiva secondo cui la
parte civile avrebbe subito delle mere vie di fatto.
Nulla mutano,
al riguardo, i rimandi alle DTF 107 IV 40 e 119 IV 25 proposti dal difensore di
ACCU 3 e ACCU 2. La prima sentenza, pur confermando nello specifico il reato di
vie di fatto (invero sulla sola base dell’esame limitato al potere di
apprezzamento della precedente istanza, ritenuto esercitato in modo non abusivo)
per una colluttazione che ha provocato delle ecchimosi sottocutanee e del
dolore nei movimenti delle articolazioni mandibolari della vittima, risale
infatti oramai al 1981 ed è stata fatta oggetto di critiche dottrinali (cfr. Trechsel, op. cit., n. 13 ad art. 123
CP). La seconda, ove in discussione vi era un ematoma sottorbitale (e dunque la
rottura di vasi sanguigni con sfogo sottocutaneo), ha invece confermato la sussistenza
di una lesione semplice, sebbene nella forma poco grave di cui all’art. 123
cpv. 1 seconda frase CP.
8.3. Ammesso
il risultato minimo richiesto dalla legge, non vi possono essere dubbi
sull’applicabilità al caso concreto dell’art. 133 CP e, pertanto, sulla
punibilità di ACCU 1, ACCU 3 e ACCU 2 per il reato di rissa. Incontestate (e
incontestabili) sono in effetti le altre condizioni poste dalla norma, così
come è da respingere di primo acchito ogni accenno degli imputati alla
legittima difesa. Nel comportamento di CIVI 1 (benché definito qui attivo, pur
sempre limitato al tentativo di separare ACCU 3 da __________ e,
successivamente, di ripararsi dai colpi infertigli dal gruppo) non sono infatti
certamente ravvisabili un’aggressione ingiusta o una minaccia ingiusta di
un’aggressione imminente (art. 15 CP), in grado di giustificare la violenta
reazione degli accusati.
Nemmeno può esservi spazio per
una scemata responsabilità di ACCU 1. L’eventuale incapacità di valutare il
carattere illecito del fatto o di agire secondo tale valutazione (art. 19 cpv.
1 e 2 CP) risulterebbe in effetti priva di rilievo per l’applicazione dell’art.
19 cpv. 4 CP, concretamente imposta dai problemi legati al consumo di sostanze
alcoliche di cui l’imputato ha riferito in questa sede. Problemi che il giorno
dei fatti gli erano certamente noti e che, per sua stessa ammissione, lo hanno
portato in passato a commettere, in stato di ebrietà, dei gesti spiacevoli.
9. La
colpevolezza per il reato di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr)
ascritto a ACCU 1, ripetutamente negata dall’accusato nell’istruttoria predibattimentale
(cfr. i verbali d’interrogatorio 24 e 25 giugno 2009), è stata per finire da
lui riconosciuta in questa sede. A ragione, dal momento che tanto lo stato di
inattitudine (comprovato dall’analisi del sangue), quanto l’uso del veicolo per
compiere il tragitto tra la stazione di servizio e il Liceo di __________
immediatamente dopo la colluttazione (cfr. le diverse testimonianze raccolte e,
di nuovo, le riprese filmate) risultano chiaramente dagli atti.
10. Quo alla
commisurazione della pena, l’art. 47 CP stabilisce che il giudice commisura la
pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue
condizioni personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita
(cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i
moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). In quest’ambito, rivestono un
ruolo importante la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione
da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali
precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47
con rinvio alla DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e alla DTF 116 IV 288 consid.
2a pag. 289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, hanno solo un
ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 341 consid. 2g pag. 350).
10.1. Nell’evenienza
concreta, nella commisurazione della pena a carico di ACCU 3 e ACCU 2 deve
essere innanzitutto considerata la derubricazione del reato prospettato nel
decreto di accusa (aggressione) in quello di rissa. A favore di questi
imputati, oltre alla giovane età, giocano la collaborazione, nel complesso
buona, con le autorità inquirenti e le scuse, proferite in data odierna e ritenute
sincere anche dall’accusa, rivolte alla parte civile. Degno di considerazione è
pure l’atteggiamento che gli stessi hanno avuto immediatamente dopo i fatti,
rimanendo sul posto ad attendere l’arrivo della polizia (nella registrazione si
può vedere ACCU 3 sincerarsi delle condizioni della vittima).
Tutto ben
ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali svolti
(cfr. in particolare la situazione patrimoniale degli accusati agli atti), si
ritiene che una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.- sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre a una multa ridotta
a fr. 400.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa e rettamente commisurata al grado di colpa di ACCU 3 e ACCU 2. In particolare, considerato l’effetto debolmente sanzionatorio che una pena pecuniaria sospesa può
avere, si ritiene giustificata la multa aggiuntiva (art. 42 cpv. 4 e 106 CP),
la quale nella fattispecie non rende eccessivamente gravosa la pena inflitta
agli imputati.
10.2. Della
stessa derubricazione del reato deve beneficiare ACCU 1, colpevole però anche
di guida in stato di inattitudine. A differenza degli altri imputati, ben più
giovani, egli non è inoltre incensurato, essendo già stato condannato a due
riprese (24 gennaio 2001 e 7 febbraio 2005) a pene detentive per infrazione
grave alle norme della circolazione stradale (20 giorni, rispettivamente 75 giorni
condizionalmente sospesi). Nel corso del procedimento, rispetto a ACCU 3 e ACCU
2, ACCU 1 ha pure tenuto una condotta certamente meno collaborativa (cfr. in
particolare la reiterata contestazione della guida in stato di inattitudine),
né può essere sottaciuto, infine, il ruolo preponderante da lui avuto nella
colluttazione, innescata in definitiva proprio dalle sue intemperanze
all’interno della stazione di servizio.
Tutto ciò
considerato, ritenuti pure gli accertamenti economici eseguiti (cfr. anche per
lui la situazione patrimoniale agli atti), a questo giudice appare equa una
condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 140.-.
La pena, come
postulato dalla difesa, può essere sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di quattro anni, atteso come non vi siano ragioni, viste anche le terapie
cui si è sottoposto l’imputato dopo i fatti, che inducano a formulare una
prognosi negativa. Nondimeno, la concessione della sospensione condizionale
giustifica pure nei suoi confronti una multa aggiuntiva (art. 42 cpv. 4 e 106
CP), il cui ammontare, alla luce di tutte le circostanze, viene fissato nella
somma di fr. 1'500.-.
11. Per quanto
concerne, infine, le richieste formulate dalla parte civile, la mancata
opposizione di quest’ultima ai decreti d’accusa (in particolare, nella misura
in cui l’hanno rinviata per le sue pretese al foro civile, rispettivamente sono
rimasti silenti al riguardo) comporta che le stesse non possano essere
esaminate in questa sede.
CIVI 1 dovrà
quindi se del caso farle valere davanti al competente giudice civile.
visti gli art. 19, 34, 42, 47, 49,
106, 133, 134 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg.
CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ACCU 1
autore colpevole di:
rissa per avere a __________,
in data 24 giugno 2009, verso le ore 15.00, nella stazione di servizio __________,
preso parte ad una colluttazione che ha visto come protagonisti anche ACCU 2, ACCU
3 e CIVI 1, nell’ambito della quale CIVI 1 ha subito le lesioni descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________,
agli atti; e
guida in stato di inattitudine
per avere, tra __________ e __________, in data 24 giugno 2009, circolato al
volante della vettura VW Caddy targata __________ in stato di ebrietà (tenore:
minimo 1.43 / massimo 2.10 grammi per mille).
dichiara ACCU 2,
autore colpevole di rissa per
avere a __________, in data 24 giugno 2009, verso le ore 15.00, nella stazione
di servizio __________, preso parte ad una colluttazione che ha visto come
protagonisti anche ACCU 1, ACCU 3 e CIVI 1, nell’ambito della quale CIVI 1 ha subito le lesioni descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del pronto soccorso
dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti.
dichiara ACCU 3,
autore colpevole di rissa per
avere a __________, in data 24 giugno 2009, verso le ore 15.00, nella stazione
di servizio __________, preso parte ad una colluttazione che ha visto come
protagonisti anche ACCU 2, ACCU 1 e CIVI 1, nell’ambito della quale CIVI 1 ha subito le lesioni descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del pronto soccorso
dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti;
condanna ACCU 1,
1. alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 140.- (centoquaranta), per un totale di
fr. 8'400.- (ottomilaquattrocento), da dedurre il carcere preventivo sofferto
di giorni 2 (due);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
Considerandi
2.
alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 11 (undici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.- (millecento) con motivazione
scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.
condanna ACCU 2,
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
450.
- (quattrocentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 400.-
(quattrocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e
di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
condanna ACCU 3,
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
450.
- (quattrocentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 400.-
(quattrocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e
di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
comunica che la condanne saranno
iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
carica tasse e spese rimanenti di
complessivi fr. 300.- allo Stato.
rinvia la parte civile al
competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.
Intimazione a:
CIVI 1, __________, __________,
__________,
PR 1, __________, __________,
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia senza motivazione
fr. 400.- spese giudiziarie
fr. 2'200.- totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 400.- multa
fr. 700.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 1'400.- totale
Distinta spese a carico di ACCU 3,
fr. 400.- multa
fr. 700.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 1'400.- totale
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 300.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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