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Decisione

10.2010.63

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 0.93 - max 1.15 gr/oo) - recidivo

21 dicembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

27 settembre 2009;

reato previsto dall’art. 91

cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa dell’8 febbraio

2010 n. 528/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)

corrispondenti a complessivi fr. 6’300.--.

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni

(art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’000.--,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 80 (ottanta)

aliquote giornaliere da fr. 60.-- ciascuna per complessivi fr. 4’800.--

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 17 giugno 2009 (art. 46

cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 80 (art. 36 CPS).

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 15 febbraio 2010

dall’accusato;

indetto il dibattimento 21 dicembre 2010,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede di

rivalutare la sanzione in considerazione della limitata gravità della

fattispecie e della sua situazione finanziaria, in ogni caso prescindendo dalla

revoca della sospensione condizionale alla precedente condanna;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da fr. 60.-- cadauna per complessivi fr.

4’800.-- decretata nei suoi confronti il 17 giugno 2009 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg.

CPS; 91 LCStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine

per i fatti, art. 91 cpv. 1 LCStr;

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 528/2010 dell’8 febbraio

2010;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 20.-- (venti), per un totale di fr.

1’800.-- (milleottocento);

1.1

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

2.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 4’800.--

(quattromilaottocento), corrispondente a 80 (ottanta) aliquote giornaliere da

fr. 60.-- (sessanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino il 17 giugno 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno)

anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione

scritta:

fr. 1800.00 pena

pecuniaria

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 2500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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