10.2010.63
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 0.93 - max 1.15 gr/oo) - recidivo
21 dicembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.63
Data decisione, Autorità:
21.12.2010, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 0.93 - max 1.15 gr/oo) - recidivo
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.63
DA
528/2010
Bellinzona
21
dicembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura
Smart targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.93
- max 1.15 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
27 settembre 2009;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa dell’8 febbraio
2010 n. 528/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)
corrispondenti a complessivi fr. 6’300.--.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni
(art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’000.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 80 (ottanta)
aliquote giornaliere da fr. 60.-- ciascuna per complessivi fr. 4’800.--
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 17 giugno 2009 (art. 46
cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 80 (art. 36 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 15 febbraio 2010
dall’accusato;
indetto il dibattimento 21 dicembre 2010,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di
rivalutare la sanzione in considerazione della limitata gravità della
fattispecie e della sua situazione finanziaria, in ogni caso prescindendo dalla
revoca della sospensione condizionale alla precedente condanna;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da fr. 60.-- cadauna per complessivi fr.
4’800.-- decretata nei suoi confronti il 17 giugno 2009 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.
CPS; 91 LCStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine
per i fatti, art. 91 cpv. 1 LCStr;
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 528/2010 dell’8 febbraio
2010;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 20.-- (venti), per un totale di fr.
1’800.-- (milleottocento);
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 4’800.--
(quattromilaottocento), corrispondente a 80 (ottanta) aliquote giornaliere da
fr. 60.-- (sessanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino il 17 giugno 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno)
anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione
scritta:
fr. 1800.00 pena
pecuniaria
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 2500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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