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Decisione

10.2010.637

Ripetuta guida in stato di inattitudine

31 maggio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2010 n. 5323/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.- ciascuna, corrispondente a

complessivi fr. 13'500.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2'000.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da Fr. 50.- ciascuna per complessivi Fr. 1'000.-, decretata nei suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne il 9.10.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 30 novembre 2010;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dall’imputazione di cui al punto 1.1 del decreto d'accusa e di

conseguenza la riduzione della pena a 40 aliquote giornaliere al massimo, con

adeguamento dell’ammontare che deve tenere conto del fatto che l’imputato deve

mantenere due figli, postula pure la riduzione della multa a un massimo di fr.

700.

- e chiede la non revoca della precedente condanna;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

guida in stato di inattitudine per i fatti descritti al punto 1.1. del decreto

di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere ordinata la

revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20

aliquote di fr. 50.- decretata nei suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne

il 9 ottobre 2008.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 34,

42, 47, 106 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dà atto che ACCU 1 è autore

colpevole di guida in stato di inattitudine per avere condotto l’8 ottobre 2010

ad __________ l’autovettura __________ targata TI 107332 essendo in stato di

ubriachezza (alcolemia: min. 1.21 – max 1.56 grammi per mille).

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di guida in

stato di inattitudine per i fatti del 6 febbraio 2010 di cui al punto 1.1 del

decreto di accusa n. 5323/2010 del 29 novembre 2010.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 50

(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr.

4'500.- (quattromilacinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 1'000.-

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta

e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie rimanenti di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta) allo

Stato.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote di fr. 50.- decretata nei

suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne il 9 ottobre 2008.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione,

Camorino,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.- multa

fr. 100.- tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 1300.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.- tassa

di giustizia

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 350.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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