10.2010.637
Ripetuta guida in stato di inattitudine
31 maggio 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2010.637
Data decisione, Autorità:
31.05.2012, PRPEN
Titolo:
Ripetuta guida in stato di inattitudine
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.637
DA 5323/2010
Bellinzona
31
maggio 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 educatore
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ripetuta guida in stato di
inattitudine;
per aver condotto veicoli a
motore essendo in stato di ubriachezza, e meglio:
1.1 il
6.02.2010 a __________, l’autovettura __________ targata TI __________
(alcolemia: min. 1.39 – max 2.72 grammi per mille);
1.2 l’8.10.2010
ad __________, l’autovettura __________ targata TI __________ (alcolemia: min.
1.21 - max 1.56 grammi per mille);
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 29 novembre
Fatti
2010 n. 5323/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.- ciascuna, corrispondente a
complessivi fr. 13'500.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 2'000.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da Fr. 50.- ciascuna per complessivi Fr. 1'000.-, decretata nei suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne il 9.10.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 30 novembre 2010;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dall’imputazione di cui al punto 1.1 del decreto d'accusa e di
conseguenza la riduzione della pena a 40 aliquote giornaliere al massimo, con
adeguamento dell’ammontare che deve tenere conto del fatto che l’imputato deve
mantenere due figli, postula pure la riduzione della multa a un massimo di fr.
700.
- e chiede la non revoca della precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
guida in stato di inattitudine per i fatti descritti al punto 1.1. del decreto
di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere ordinata la
revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20
aliquote di fr. 50.- decretata nei suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne
il 9 ottobre 2008.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 34,
42, 47, 106 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dà atto che ACCU 1 è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per avere condotto l’8 ottobre 2010
ad __________ l’autovettura __________ targata TI 107332 essendo in stato di
ubriachezza (alcolemia: min. 1.21 – max 1.56 grammi per mille).
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di guida in
stato di inattitudine per i fatti del 6 febbraio 2010 di cui al punto 1.1 del
decreto di accusa n. 5323/2010 del 29 novembre 2010.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 50
(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr.
4'500.- (quattromilacinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 1'000.-
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta
e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie rimanenti di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta) allo
Stato.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote di fr. 50.- decretata nei
suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne il 9 ottobre 2008.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione,
Camorino,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.- multa
fr. 100.- tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 1300.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.- tassa
di giustizia
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 350.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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