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Decisione

10.2010.64

Lasciare infiltrare nelle acque sostanze inquinanti, per negligenza

21 dicembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti ed ha chiesto il proscioglimento del suo assistito. A quest’ultimo non

può essere imputata alcuna negligenza né cosciente, né incosciente, ritenuto

che come avesse messo in atto tutto quanto possibile e prevedibile per evitare

le infiltrazioni e che non era assolutamente a conoscenza, né poteva sapere,

che il canale che esce dalla griglia fosse collegato al riale “__________”. In

effetti i piani consegnatigli dal committente non indicavano il canale che

collegava la griglia al riale, ma solo un canale di deflusso verso __________

che probabilmente finiva nella fognatura. Probabilmente le responsabilità sono

da ricercare nella committenza che ha fornito piani errati;

sentito da ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore

colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque, per

negligenza, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa

in questione?

Considerandi

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile

oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg.

CPS; 6, 70 cpv. 2 LPAc; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

infrazione alla Legge federale

sulla protezione delle acque, per negligenza, art. 70 cpv. 2 LPAc,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 349/2010 del 25 gennaio 2010;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 290.00 testi

fr. 490.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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