10.2010.641
Lesioni semplici
19 giugno 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2010.641
Data decisione, Autorità:
19.06.2012, PRPEN
Titolo:
Lesioni semplici
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2010.641
DA 5060/2010
Bellinzona
19
giugno 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difensore: . DI 1, )
prevenuto colpevole di lesioni semplici
per avere, ad __________, in
data 9 settembre 2010, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla
salute di __________, e meglio per averla colpita al volto con diversi pugni e
un calcio al ginocchio sinistro, provocandole una contusione al naso con
deviazione del setto nasale e un ematoma al ginocchio sinistro (come certificato
dal referto medico agli atti);
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 123
cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre
Fatti
2010 n. 5060/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2'400.- (duemilaquattrocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 120.-
(centoventi).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 29 novembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento in virtù del principio “in dubio pro reo”;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 123 cifra 1 CP; 453, 454,
455.
CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di lesioni
semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5060/2010 del 16
novembre 2010.
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- allo Stato, il quale rifonderà a ACCU
1.
la somma di fr. 800.- per ripetibili.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
, ,
, .
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 400.- tassa
di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 550.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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