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Decisione

10.2010.642

Circolare alla velocità di 136 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza) malgrado il limite di 100 Km/h

28 febbraio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1.Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr.

330.- (trecentotrenta) cadauna (art. 34 e segg. CP), corrispondenti a

complessivi fr. 4'950.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2'000.- (duemila) ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

inoltre

prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della

circolazione

per aver violato

gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza

altrui in particolare per aver circolato con il motoveicolo __________ targato TI __________ alla velocità di 153 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza)

accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite

di 80 Km/h.;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto

dall’art. 90 cifra 2 v.LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3

LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr.;

perseguito con decreto d’accusa del 20 marzo

2013.

n. 1159/2013 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 330.- ciascuna, (art. 34 e segg.

CPS) corrispondenti a complessivi fr. 14'850.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.

Alla multa di fr. 2'500.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 25 (venticinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente in data 30 novembre 2010 e 28 marzo 2013;

sentito il difensore, il quale postula

per il reato ascrittogli nel DA n. 5133/2010 del 22 novembre 2010 la derubrica

a infrazione semplice, mentre per il reato imputatogli nel DA n. 1159/2013 del

20.

marzo 2013 il proscioglimento con un’indennità di fr. 3'000.- per le spese

legali;

sentito da ultimo l'imputato

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1

grave infrazione alle norme

della circolazione

per aver violato gravemente le

norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare

per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla

velocità di 136 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla

polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così

come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente

limite di 100 Km/h.; fatti avvenuti a __________, semiautostrada A13, il __________;

1.2

grave infrazione alle norme

della circolazione

per aver violato gravemente le

norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui in

particolare per aver circolato con il motoveicolo __________ targato TI __________ alla velocità di 153 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata

dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.; fatti avvenuti a __________ il __________;

2.

Quale deve essere l’eventuale

pena.

2.1

L’eventuale condanna deve essere

posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali

condizioni.

3.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese e se deve essere accolta la richiesta di indennità.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47 e segg., 90

cifra 2 v.LCStr. e 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2

e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b e art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv.

1.

OSStr, 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg- 455, 453

CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

al termine dell’odeirno

dibattimento, rispondendo ai quesiti posti e dopo avere motivato oralmente la

decisione;

proscioglie ACCU 1,

dall’infrazione grave alle

norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1159/2013 del 20 marzo 2013;

dichiara ACCU 1ACCU 1

autore colpevole

di infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5133/2010

del 22 novembre 2010.

condanna ACCU 1ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 160.- (centosessanta), per un totale di

fr. 2'400.- (duemilaquattrocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 480.-

(quattrocentottanta);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 875.- (ottocentosettantacinque) con

motivazione scritta e di fr. 475.- (quattrocentosettantacinque) senza

motivazione scritta.

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie (parziali) di complessivi fr. 425.- (quattrocentoventicinque)

allo Stato, il quale è tenuto a rifondere fr. 1'500.- (millecinquecento) a ACCU

1, a titolo di indennità parziale (art. 429 CPP).

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

AINQ 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione,

Camorino

Polizia cantonale dei

Grigioni

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 480.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 225.00 spese

giudiziarie

fr. 50.00 testi

fr. 955.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 225.- spese giudiziarie

fr. 425.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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