10.2010.643
Ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
22 giugno 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2010.643
Data decisione, Autorità:
22.06.2012, PRPEN
Titolo:
Ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
DANNEGGIAMENTO
FURTO
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 139 cf. 1 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 186 CPS
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.643
DA 4979/2010
Bellinzona
22
giugno 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1ACCU 1 __________
difesa da:
prevenuta colpevole
di 1. ripetuto furto
per avere, in due occasioni, a __________
nel periodo fra il __________ e il __________, agendo in parte in correità con
terze persone e con scasso, per procacciare a sé e ad altri un indebito
profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto denaro contante, in
particolare:
1.1. nel periodo fra il __________
e il __________, ai danni della CIVI 1 ove stava espiando un lavoro di pubblica
utilità per altra precedente condanna, sottratto il contenuto in denaro della
cassaforte, pari ad un importo complessivo di fr. 8'671.65;
1.2. il __________, ai danni
delle società CIVI 3 e CIVI 2, agendo in correità con __________ e __________,
sottratto un imprecisato importo in contanti dell’ordine di un centinaio di
franchi, denaro poi abbandonato sul posto;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 139
cifra 1 CP;
Fatti
2. ripetuto danneggiamento
per avere, al fine di
perpetrare i furti di cui sopra, agendo in parte in correità e in complicità
con terzi, intenzionalmente danneggiato alcune vie di accesso ai locali, e
meglio:
2.1. nelle circostanze di cui
al punto 1.1., ai danni della CIVI 1 danneggiato la porta antincendio e la
finestra dell’ufficio, causando danni per un valore imprecisato;
2.2. nelle circostanze di cui
al punto 1.2., ai danni delle società CIVI 3 e CIVI 2, danneggiato una porta e
una finestra, causando danni per un valore imprecisato;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze
di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144
cpv. 1 CP;
3. ripetuta violazione di
domicilio
per essersi introdotta, nelle
circostanze di cui ai punti 1.1. e 1.2., a __________ presso la CIVI 1 nonché
nei locali delle società CIVI 3 e CIVI 2, indebitamente e contro la volontà
degli aventi diritto;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 186
CP,
4. guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca
per aver condotto l’autovettura
__________ targata ZH __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata
revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 12.09.2008, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa del 15 novembre
2010 n. 4979/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena detentiva di 90 (novanta)
giorni (art. 40 e seg. CP), considerato che non sono adempiute le condizioni
per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi
che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere
eseguiti (art. 41 CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 600.-
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote
giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 2'700.-, decretata nei
suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 03.11.2008 (art. 46 cpv.
1.
CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 36 CP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
5.
Si rinviano le parti civili CIVI
1, __________, CIVI 2, __________ e CIVI 3, __________, al competente foro per
le loro pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
6.
Ordina, a crescita in giudicato
del presente decreto, il dissequestro di un paio di scarpe marca Adidas di
colore nero/oro numero 39, attualmente depositate presso la Gendarmeria di __________ e sequestratele dalla Polizia cantonale il 02.05.2010 (art. 165
cpv. 2 CPP).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 30 novembre 2010 dall'accusato, limitatamente ai
Dispositivo
dispositivi n. 1, 2, 3, 4 e 7 e alle imputazioni di ripetuto furto, ripetuto
danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio;
rilevato come il paio di scarpe marca
Adidas è già stato riconsegnato all’imputata e non è più oggetto del
procedimento;
sentito il difensore, il quale il quale
rileva che i fatti non sono più contestati e le imputazioni quindi
integralmente riconosciute; evidenzia il cambiamento radicale di vita
dell’imputata a partire dall’estate __________, tant’è che nel settembre di
quell’anno ha iniziato l’apprendistato che sta ancora svolgendo con profitto;
chiede che qualora fosse prevista una pena detentiva, questa sia di 60 giorni
al massimo; precisa tuttavia che le pene detentive dovrebbero essere date solo in
via eccezionale e che qui non si vede motivo per fare una tale eccezione, la
pena dovrebbe quindi essere quella pecuniaria, le aliquote non essere superiori
a 60 e l’importo della singola aliquota, vista la situazione economica
dell’imputata, essere di fr. 10.-; postula la sospensione condizionale della
pena anche con un periodo di prova lungo, poiché visto il cambiamento di vita
non sembra necessario dare una pena effettiva per trattenere l’imputata dal
commettere nuovi reati; postula poi la riduzione della multa e infine chiede
che non si proceda alla revoca della precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Sulla pena e sulle spese.
2. Se deve essere revocato il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta)
aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 2'700.-,
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il
03.11.2008.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 186 CP; 95 cifra 2 LCStr; 455, 453
CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dà atto che ACCU 1
è autrice colpevole di
ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4979/2010 del 15 novembre 2010.
condanna ACCU 1ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
2'700.- (duemilasettecento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni.
2. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- con motivazione scritta e di fr.
400.- senza motivazione scritta.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote
giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi
fr. 2'700.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il 03.11.2008.
dà atto che nel decreto di accusa le
parti civili CIVI 1, __________, CIVI 2, __________, e CIVI 3, __________, sono
state rinviate nel decreto di accusa al competente foro civile per le pretese
di corrispondente natura.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 400.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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