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Decisione

10.2010.643

Ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

22 giugno 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2. ripetuto danneggiamento

per avere, al fine di

perpetrare i furti di cui sopra, agendo in parte in correità e in complicità

con terzi, intenzionalmente danneggiato alcune vie di accesso ai locali, e

meglio:

2.1. nelle circostanze di cui

al punto 1.1., ai danni della CIVI 1 danneggiato la porta antincendio e la

finestra dell’ufficio, causando danni per un valore imprecisato;

2.2. nelle circostanze di cui

al punto 1.2., ai danni delle società CIVI 3 e CIVI 2, danneggiato una porta e

una finestra, causando danni per un valore imprecisato;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze

di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144

cpv. 1 CP;

3. ripetuta violazione di

domicilio

per essersi introdotta, nelle

circostanze di cui ai punti 1.1. e 1.2., a __________ presso la CIVI 1 nonché

nei locali delle società CIVI 3 e CIVI 2, indebitamente e contro la volontà

degli aventi diritto;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 186

CP,

4. guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca

per aver condotto l’autovettura

__________ targata ZH __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata

revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 12.09.2008, per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 95

cifra 2 LCStr;

perseguita con decreto d’accusa del 15 novembre

2010 n. 4979/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena detentiva di 90 (novanta)

giorni (art. 40 e seg. CP), considerato che non sono adempiute le condizioni

per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi

che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere

eseguiti (art. 41 CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 600.-

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote

giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 2'700.-, decretata nei

suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 03.11.2008 (art. 46 cpv.

1.

CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 36 CP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

5.

Si rinviano le parti civili CIVI

1, __________, CIVI 2, __________ e CIVI 3, __________, al competente foro per

le loro pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

6.

Ordina, a crescita in giudicato

del presente decreto, il dissequestro di un paio di scarpe marca Adidas di

colore nero/oro numero 39, attualmente depositate presso la Gendarmeria di __________ e sequestratele dalla Polizia cantonale il 02.05.2010 (art. 165

cpv. 2 CPP).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 30 novembre 2010 dall'accusato, limitatamente ai

Dispositivo

dispositivi n. 1, 2, 3, 4 e 7 e alle imputazioni di ripetuto furto, ripetuto

danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio;

rilevato come il paio di scarpe marca

Adidas è già stato riconsegnato all’imputata e non è più oggetto del

procedimento;

sentito il difensore, il quale il quale

rileva che i fatti non sono più contestati e le imputazioni quindi

integralmente riconosciute; evidenzia il cambiamento radicale di vita

dell’imputata a partire dall’estate __________, tant’è che nel settembre di

quell’anno ha iniziato l’apprendistato che sta ancora svolgendo con profitto;

chiede che qualora fosse prevista una pena detentiva, questa sia di 60 giorni

al massimo; precisa tuttavia che le pene detentive dovrebbero essere date solo in

via eccezionale e che qui non si vede motivo per fare una tale eccezione, la

pena dovrebbe quindi essere quella pecuniaria, le aliquote non essere superiori

a 60 e l’importo della singola aliquota, vista la situazione economica

dell’imputata, essere di fr. 10.-; postula la sospensione condizionale della

pena anche con un periodo di prova lungo, poiché visto il cambiamento di vita

non sembra necessario dare una pena effettiva per trattenere l’imputata dal

commettere nuovi reati; postula poi la riduzione della multa e infine chiede

che non si proceda alla revoca della precedente condanna;

sentito da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Sulla pena e sulle spese.

2. Se deve essere revocato il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta)

aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 2'700.-,

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il

03.11.2008.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 49, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 186 CP; 95 cifra 2 LCStr; 455, 453

CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dà atto che ACCU 1

è autrice colpevole di

ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4979/2010 del 15 novembre 2010.

condanna ACCU 1ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

2'700.- (duemilasettecento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni.

2. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- con motivazione scritta e di fr.

400.- senza motivazione scritta.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote

giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi

fr. 2'700.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il 03.11.2008.

dà atto che nel decreto di accusa le

parti civili CIVI 1, __________, CIVI 2, __________, e CIVI 3, __________, sono

state rinviate nel decreto di accusa al competente foro civile per le pretese

di corrispondente natura.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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