10.2010.647
Vie di fatto e ingiuria
21 giugno 2012Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2010.647
Data decisione, Autorità:
21.06.2012, PRPEN
Titolo:
Vie di fatto e ingiuria
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2010.647
DA 4889/2010
Bellinzona
21
giugno 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole
di 1. vie di fatto
per avere, a __________, in
data 30.09.2010, sferrandogli al viso almeno una sberla e un pugno, commesso
vie di fatto nei confronti di __________;
2. ingiuria
per avere, a __________, in
data 30.09.2010, offeso l’onore di __________ pronunciando nei suoi confronti
diversi ingiuriosi epiteti, fra cui “faccia di merda” e “bastardo”;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126 cpv.
Fatti
1 CP e 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 10 novembre
2010 n. 4889/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
400.- (quattrocento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 80.- (ottanta).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (45 aliquote
giornaliere da fr. 80.- l’una), decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino il 16.03.2010, ma l’ammonisce formalmente (art. 46
cpv. 2 CP).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 18 novembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento da entrambi i capi di imputazione per insussistenza dei fatti,
rispettivamente in virtù del principio in dubio pro reo. Per quanto
attiene al reato di ingiuria chiede in via subordinata che l’accusato sia
mandato esente da pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 e 3 CP. In via
ancor più subordinata, invoca una grave scemata responsabilità con conseguente
riduzione della pena ai minimi termini. Da ultimo, chiede l’assoluzione in
applicazione dell’art. 52 CP;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
vie di fatto
1.2
ingiuria
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr.
3'600.- (45 aliquote giornaliere da fr. 80.- l’una), decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 16 marzo 2010.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 126
cpv. 1, 177 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di vie di
fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4889/2010 del 10 novembre
2010.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria
per avere, a __________, in data 30.09.2010, offeso l’onore di __________
pronunciando nei suoi confronti diversi ingiuriosi epiteti, tipo “faccia di
merda” e “bastardo”.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 400.-
(quattrocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 100.- (cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- con motivazione scritta e di fr. 300.-
senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione
scritta fosse chiesta solo dalla parte civile la relativa tassa di fr. 400.-
sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
carica la tassa di giustizia e le
spese giudiziarie rimanenti di complessivi fr. 250.- allo Stato.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (45 aliquote
giornaliere da fr. 80.- l’una), decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino il 16 marzo 2010, ma lo ammonisce formalmente.
dà atto che nel decreto di accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per le sue pretese di
corrispondente natura.
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.- multa
fr. 200.- tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 400.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa
di giustizia senza motivazione
fr. 50.- spese
giudiziarie
fr. 250.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster