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Decisione

10.2010.647

Vie di fatto e ingiuria

21 giugno 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 CP e 177 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 10 novembre

2010 n. 4889/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

400.- (quattrocento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 80.- (ottanta).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (45 aliquote

giornaliere da fr. 80.- l’una), decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico del Cantone Ticino il 16.03.2010, ma l’ammonisce formalmente (art. 46

cpv. 2 CP).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 18 novembre 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento da entrambi i capi di imputazione per insussistenza dei fatti,

rispettivamente in virtù del principio in dubio pro reo. Per quanto

attiene al reato di ingiuria chiede in via subordinata che l’accusato sia

mandato esente da pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 e 3 CP. In via

ancor più subordinata, invoca una grave scemata responsabilità con conseguente

riduzione della pena ai minimi termini. Da ultimo, chiede l’assoluzione in

applicazione dell’art. 52 CP;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

vie di fatto

1.2

ingiuria

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr.

3'600.- (45 aliquote giornaliere da fr. 80.- l’una), decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 16 marzo 2010.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 106, 126

cpv. 1, 177 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di vie di

fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4889/2010 del 10 novembre

2010.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria

per avere, a __________, in data 30.09.2010, offeso l’onore di __________

pronunciando nei suoi confronti diversi ingiuriosi epiteti, tipo “faccia di

merda” e “bastardo”.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 400.-

(quattrocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 100.- (cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- con motivazione scritta e di fr. 300.-

senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione

scritta fosse chiesta solo dalla parte civile la relativa tassa di fr. 400.-

sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

carica la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie rimanenti di complessivi fr. 250.- allo Stato.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (45 aliquote

giornaliere da fr. 80.- l’una), decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico del Cantone Ticino il 16 marzo 2010, ma lo ammonisce formalmente.

dà atto che nel decreto di accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per le sue pretese di

corrispondente natura.

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.- multa

fr. 200.- tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 400.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.- tassa

di giustizia senza motivazione

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 250.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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