10.2010.65
Circolare con un motoveicolo targato alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
2 marzo 2011Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2010.65
Data decisione, Autorità:
02.03.2011, PRPEN
Titolo:
Circolare con un motoveicolo targato alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2010.65/STD
DA 391/2010
Bellinzona
2
marzo 2011
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Sonia
Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con il motoveicolo targato TI __________ alla
velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia
mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a
cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 391/2010 di
data 1 febbraio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 210.- (duecentodieci) cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 2'100.- (duemilacento).
L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 5 (cinque).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 11 febbraio 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede, in
via principale il proscioglimento dell’accusato, in via subordinata, la
derubricazione in infrazione medio grave;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. E’ il signor ACCU 1
autore colpevole di:
grave infrazione
alle norme della circolazione,
in via subordinata,
di infrazione medio grave,
per i fatti
descritti nel decreto d'accusa n. 391/2010 del 1 febbraio 2010?
2. Quale deve essere
l’eventuale pena?
3. L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1, nato il __________ a __________,
è coniugato e padre di un figlio ancora minorenne.
Egli è titolare dell’azienda
forestale ACCU 1 di __________.
Il prevenuto è in possesso
della licenza di condurre cat. __________.
Dall’estratto del casellario
giudiziale svizzero risulta una condanna ad una multa di 2'500.-- sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di un anno, inflittagli dal Presidente
del circolo di __________ in data __________ 2005 per coazione, infrazione
grave alle norme della circolazione ed abuso di impianti di telecomunicazione
(AI 2).
2. In data __________ 2009, alle
ore 09:31, il prevenuto, alla guida del motoveicolo Vespa Piaggio, targato TI __________,
è incappato in un controllo radar in territorio del Comune di __________, sulla
strada secondaria che costeggia il lago, mentre procedeva in direzione di __________.
Egli ha in effetti dichiarato che stava provenendo da __________ ed era
intenzionato a recarsi a __________.
La velocità rilevata
dall’apparecchio elettronico Multanova Robot Multa Radar C in quell’occasione è
stata di 80 km/h che, dedotto il margine di tolleranza di 5 km/h, corrisponde ad una velocità imputabile di 75 km/h.
Nel tratto di strada in
questione la velocità massima consentita è di 50 km/h, segnalato a più riprese ed in maniera corretta con dei cartelli di limite generale 50 km/h (cfr. documentazione fotografica richiamata dalla Polizia cantonale).
Il superamento del limite è
stato quindi di 25 km/h.
In data __________ 2010,
ritenendo adempiuti i presupposti di grave infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr, il Procuratore Pubblico ha emanato un
decreto d’accusa nei confronti del signor ACCU 1 con il quale ne ha proposto la
condanna alla pena pecuniaria di fr. 2’100.--, corrispondente a 10
aliquote giornaliere da fr. 210.-- l’una, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 4 anni, oltre ad una multa di fr. 500.--.
Contro tale atto giudiziario il
prevenuto ha interposto tempestiva opposizione. Di qui la presente procedura.
3. L’art. 90
cifra 2 LCStr
punisce chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un
serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
Anche la negligenza è sanzionabile, salvo disposizione espressa e contraria
(art. 100 cifra 1 LCStr). Sotto il profilo
oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette,
oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della
circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico.
Dal profilo soggettivo, l'autore deve aver adottato un comportamento senza
riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso
di infrazione commessa per negligenza, una crassa negligenza (DTF 131 IV 133
consid. 3.2 e rinvii).
L'utente della strada deve
osservare i segnali e le demarcazioni stradali (art. 27 cpv. 1 LCStr).
La velocità deve sempre essere
adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del
carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità, art. 32 cpv. 1 LCStr. Il Consiglio federale limita la velocità dei
veicoli a motore su tutte le strade; la velocità massima stabilita può essere
ridotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall’autorità competente
soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere
eccezioni, art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr.
Giusta l’art. 4a ONC, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se
le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono
favorevoli: 50 km/h nelle località, 80 km/h fuori delle località, eccettuato sulle semiautostrade, 100 km/h sulle semiautostrade e 120 km/h sulle autostrade.
La
limitazione generale della velocità a 50 km/h (cpv. 1 lett. a) si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno della località; questa limitazione
incomincia al segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) e termina
al segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1). Per i
conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti
(come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri,
strade agricole di accesso, strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole,
anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.
Fatti
I segnali “velocità massima“
(2.30) e “velocità massima 50, limite generale“ (2.30.1) indicano in km/h la
velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada,
della circolazione e della visibilità sono buone, art. 22 cpv. 1 OSStr.
L’inizio
della limitazione generale di velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC) è indicato dal segnale «Velocità massima 50, Limite generale»
(2.30.1) appena esiste una zona molto fabbricata da una delle parti della
strada. La fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1); questo
segnale è collocato nel punto a partire dal quale né l’uno né l’altro dei lati
della strada è molto fabbricato (art. 22 cpv. 3 OSStr).
4. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale il superamento nell’abitato di 25 km/h e oltre della velocità massima consentita costituisce, indipendentemente dalle circostanze
concrete, un’infrazione grave alle norme della circolazione (DTF 123 II 37).
Nella fattispecie il
superamento, già dedotto il margine di tolleranza, proprio di ben 25 km/h del limite di 50 km/h adempie indubbiamente la fattispecie.
5. Al dibattimento il prevenuto ha
eccepito di essere incappato in un errore credendo che il limite di velocità
fosse di 80 km/h, rilevando come il cartello fosse stato posizionato molto
prima ed in un posto infelice. In secondo luogo ha contestato il fatto che la
sua infrazione rappresenti un caso grave, poiché supera di un solo chilometro
orario la barriera fissata dalla giurisprudenza. A suo avviso non è corretto
applicare in maniera fiscale i criteri indicati dal Tribunale federale. A
maggior ragione se si considera il fatto che nessuno è stato concretamente
messo in pericolo.
Queste osservazioni sono
ininfluenti per il giudizio e non permettono di discostarsi dai principi ormai
da tempo consolidati applicabili in materia ed esposti qui sopra.
6. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il signor ACCU 1 deve essere condannato per grave
infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa
in esame.
L’art. 90 cifra 2 LCStr prevede
che il reato debba essere sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni o
con una pena pecuniaria.
7. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico
dell’accusato pesa in maniera importante l’entità dell’eccesso di velocità.
Il precedente
penale per grave infrazione alle norme della circolazione, coazione e abuso di
impianti di telecomunicazioni, è rilevante; ciononostante non può essere
dimenticato che si è trattato di un caso isolato, avvenuto in un particolare
momento famigliare, che non denota alcuna particolare tendenza del prevenuto a
sottovalutare l’importanza delle norme giuridiche in ambito di circolazione
stradale oppure ad eccedere con la velocità.
A favore del prevenuto gioca
il fatto che, comunque sia, il superamento di 25 km/h rappresenta il limite minimo per il perseguimento penale e che egli ha collaborato pienamente
con le autorità penali, senza cercare di sminuire quanto avvenuto.
La pena proposta dal
Procuratore Pubblico, essendo equamente mite, può essere dunque confermata sia
nel numero di aliquote giornaliere, sia nel loro singolo ammontare.
Nulla si
oppone alla sospensione condizionale della pena, art. 42 CPS, ritenuto che,
viste le circostanze di specie, il periodo di prova può essere portato dai tre
anni proposti dal Procuratore Pubblico a due anni.
Alla pena
principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall’art. 42
cpv. 4 CPS, una multa che, preso atto dell’ammontare della pena principale e
tenuto conto della sua natura accessoria rispetto a quest’utlima, appare equo confermare
in fr. 500.--.
8. Gli oneri processuali seguono
la soccombenza e sono pertanto posti a carico del condannato.
visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS;
27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1
OSStr; 9 segg., 273 segg. CPP-TI, 455, 453 CPP; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara
autore colpevole di:
infrazione grave alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS
per avere, a __________ il __________
2009, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo targato
TI __________ alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza)
accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite
di 50 km/h;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 210.- (duecentodieci), per un totale di fr.
2’100.- (duemilacento);
1.1. l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106
cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.- (mille) con motivazione scritta e
di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
avverte che questo giudizio può
essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale
entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
Intimazione a:
.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 800.- tassa
di giustizia
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 1500.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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