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Decisione

10.2010.65

Circolare con un motoveicolo targato alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;

2 marzo 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I segnali “velocità massima“

(2.30) e “velocità massima 50, limite generale“ (2.30.1) indicano in km/h la

velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada,

della circolazione e della visibilità sono buone, art. 22 cpv. 1 OSStr.

L’inizio

della limitazione generale di velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC) è indicato dal segnale «Velocità massima 50, Limite generale»

(2.30.1) appena esiste una zona molto fabbricata da una delle parti della

strada. La fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1); questo

segnale è collocato nel punto a partire dal quale né l’uno né l’altro dei lati

della strada è molto fabbricato (art. 22 cpv. 3 OSStr).

4. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale il superamento nell’abitato di 25 km/h e oltre della velocità massima consentita costituisce, indipendentemente dalle circostanze

concrete, un’infrazione grave alle norme della circolazione (DTF 123 II 37).

Nella fattispecie il

superamento, già dedotto il margine di tolleranza, proprio di ben 25 km/h del limite di 50 km/h adempie indubbiamente la fattispecie.

5. Al dibattimento il prevenuto ha

eccepito di essere incappato in un errore credendo che il limite di velocità

fosse di 80 km/h, rilevando come il cartello fosse stato posizionato molto

prima ed in un posto infelice. In secondo luogo ha contestato il fatto che la

sua infrazione rappresenti un caso grave, poiché supera di un solo chilometro

orario la barriera fissata dalla giurisprudenza. A suo avviso non è corretto

applicare in maniera fiscale i criteri indicati dal Tribunale federale. A

maggior ragione se si considera il fatto che nessuno è stato concretamente

messo in pericolo.

Queste osservazioni sono

ininfluenti per il giudizio e non permettono di discostarsi dai principi ormai

da tempo consolidati applicabili in materia ed esposti qui sopra.

6. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il signor ACCU 1 deve essere condannato per grave

infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa

in esame.

L’art. 90 cifra 2 LCStr prevede

che il reato debba essere sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria.

7. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico

dell’accusato pesa in maniera importante l’entità dell’eccesso di velocità.

Il precedente

penale per grave infrazione alle norme della circolazione, coazione e abuso di

impianti di telecomunicazioni, è rilevante; ciononostante non può essere

dimenticato che si è trattato di un caso isolato, avvenuto in un particolare

momento famigliare, che non denota alcuna particolare tendenza del prevenuto a

sottovalutare l’importanza delle norme giuridiche in ambito di circolazione

stradale oppure ad eccedere con la velocità.

A favore del prevenuto gioca

il fatto che, comunque sia, il superamento di 25 km/h rappresenta il limite minimo per il perseguimento penale e che egli ha collaborato pienamente

con le autorità penali, senza cercare di sminuire quanto avvenuto.

La pena proposta dal

Procuratore Pubblico, essendo equamente mite, può essere dunque confermata sia

nel numero di aliquote giornaliere, sia nel loro singolo ammontare.

Nulla si

oppone alla sospensione condizionale della pena, art. 42 CPS, ritenuto che,

viste le circostanze di specie, il periodo di prova può essere portato dai tre

anni proposti dal Procuratore Pubblico a due anni.

Alla pena

principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall’art. 42

cpv. 4 CPS, una multa che, preso atto dell’ammontare della pena principale e

tenuto conto della sua natura accessoria rispetto a quest’utlima, appare equo confermare

in fr. 500.--.

8. Gli oneri processuali seguono

la soccombenza e sono pertanto posti a carico del condannato.

visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS;

27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1

OSStr; 9 segg., 273 segg. CPP-TI, 455, 453 CPP; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara

autore colpevole di:

infrazione grave alle norme

della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS

per avere, a __________ il __________

2009, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la

sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo targato

TI __________ alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza)

accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite

di 50 km/h;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 210.- (duecentodieci), per un totale di fr.

2’100.- (duemilacento);

1.1. l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

Considerandi

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106

cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.- (mille) con motivazione scritta e

di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a:

.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 800.- tassa

di giustizia

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 1500.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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